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Ermeneutiche giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo e della

EUROPEA

Occasioni di ripensamento sui rilievi penalistici fin qui esposti sono offerte da

alcune delle numerose pronunce registrate nello scenario europeo

115

.

Iniziando quest’analisi dall’approccio della Corte europea dei diritti

dell’uomo, sembra in primo luogo trovare conferma nelle parole della stessa la

non assimilabilità di Internet alla stampa. Il reasoning della Corte si fonda sulla

particolare diffusività dei contenuti in seguito alla loro immissione nella rete:

coinvolgendo milioni di utenti in tutto in mondo, Internet non può essere oggetto

delle medesime regole previste per gli altri strumenti di comunicazione e necessita

di una disciplina ad hoc

116

.

                                                                                                                         

115 Cfr. VAN EECKE P., Online service providers and liability: A plea for a balanced

approach, in Common Market Law Review, n. 48/2011, p. 1455 ss.; D’AMBROSIO L.,

Responsabilità degli Internet provider e Corte di Giustizia dell’Unione Europea: quali spunti per

il sistema penale italiano?, in LUPARIA L.(a cura di),Internet Provider e Giustizia Penale, cit., p.

67 ss.;POLLICINO O.,Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?, cit.; STAMATOUDI I., TORREMANS P. (eds.), EU Copyright Law: A Commentary, Cheltenham- Northampton, 2014, p. 884 ss.

116 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 5 maggio 2011, n. 33014/05, Editorial Board of Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina, § 63: «the Internet is an information and communication tool particularly distinct from the printed media, especially as regards the capacity to store and transmit information. The electronic network, serving billions of users world-wide, is not and potentially will never be subject to the same regulations and control. The risk of harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. Therefore, the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ. The latter undeniably have to be adjusted according to technology’s specific features in order to secure the protection and promotion of the rights and freedoms concerned». La Corte per tale motivo non ha interpretato estensivamente le norme che in base al Press Act in vigore in Ucraina disciplinavano l’esonero dei giornalisti dalla responsabilità civile nel caso di riproduzione letterale di materiale pubblicato su stampa.

Attraverso il prisma dell’elaborazione della Corte di Strasburgo le misure

adottate nei confronti degli ISPs nel caso di pubblicazioni illegali appaiono

innanzitutto subordinate alla tutela della libertà di accesso alla rete. Basti

considerare a tal riguardo la sentenza del 18 dicembre 2012 nel caso Yildrim v.

Turchia

117

con la quale la Corte ha dichiarato il contrasto con l’articolo 10 della

Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU)

118

, in materia di libertà di

                                                                                                                         

117 Ahmet Yildirim, cittadino turco, è un ricercatore del dipartimento di Ingegneria Informatica all’Università Boğaziçi in Turchia. Appassionato d’informatica, ha creato un sito su Google Sites ove pubblica il proprio lavoro accademico nonché personali opinioni in merito a svariate tematiche. Il 24 giugno 2009, tale blog venne improvvisamente bloccato: a causa di una presunta pubblicazione di materiale offensivo e denigratorio di Kemal Atatürk, l’eroe nazionale turco fondatore e primo presidente della Repubblica Turca, il tribunale distrettuale di Denizli emise un provvedimento ai sensi dell’art. 8 § 1, lettera b) della legge n. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni in Internet, mediante il quale si bloccò l’accesso al blog. Il provvedimento, secondo procedura, venne quindi notificato alla Presidenza delle telecomunicazioni e informatica (PTI), che il giorno seguente ordinò il blocco dell’intero Google Sites, essendo questa l’unica modalità per impedire totalmente la visualizzazione e l’accesso al blog. Dopo che il ricorso avverso tale provvedimento venne respinto dal tribunale, Ahmet Yildirim si rivolse alla Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando la violazione dell’art. 10 CEDU. Cfr. PROTO F. R., Turchia: la censura governativa colpisce ingiustamente il blog di un ricercatore universitario, in dirittieuropa.it, 9 Gennaio 2013. V. inoltre Dossier n. 39/0 della Camera dei Deputati: La tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettroniche, in documenti.camera.it, 9 Luglio 2013.

118 Art. 10 CEDU: «Libertà di espressione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario». V. BARTOLE S.,DE SENA P.,ZAGREBELSKY V.,Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, p. 397; GRABENWARTER C.,European Convention on Human Rights, München, 2014, p. 251 ss.

espressione, del provvedimento giurisdizionale turco che, per violazione della

legge in materia di diffamazione, aveva inibito l’accesso ad un intero sito

Internet

119

. Il caso è di fondamentale importanza perchè affiora in esso una nuova

sfumatura della libertà di espressione ovvero il diritto di accesso illimitato ad

Internet

120

.

                                                                                                                         

119 In particolare la Corte ha ritenuto che le basi legali offerte dalla legge turca per il blocco del sito, vale a dire l’esistenza di “sufficienti elementi” per “sospettare” che la pubblicazione su Internet contenesse contenuti illegali, rappresentasse una cornice eccessivamente fragile per giustificare la restrizione alla luce dell’art. 10 della Convenzione. Purtroppo recentemente, mascherate da azioni necessarie per la tutela dei minori e per difesa della privacy e dei diritti individuali, sono state apportate modifiche alla regolamentazione di Internet che consentono al TIB (autorità governativa nell’ambito delle telecomunicazioni) controlli sempre più invasivi e maggiore possibilità di blocco e censura di pagine Web senza la necessità di un ordine del tribunale. Yaman Akdeniz, professore di diritto presso la Istanbul’s Bilgi University ed importante giurista, ha affermato che: «It is not just about censorship or control of content, but they are introducing certain mechanisms that I call an Orwellian nightmare (…) I was a little optimistic when the European Court of Human Rights delivered its judgment on the application of a PhD student, Ahmet Yıldırım, with regard to access being blocked to Google sites. It ruled in December 2012 that Law 5651 was incompatible with the European Convention on Human Rights. I was then expecting some positive amendments, but the government disregarded the ruling. On the one hand, I know that some of these measures will be overcome, but at the same time I am concerned that it will have a chilling effect on political discourse. The media has already been forced to self- censorship, and now it will start with the people. People will know these measures exist, so they’ll be much more careful». V. l’interessante intervista “Turkey’s new Internet law is the first step toward surveillance society”, says cyberlaw expert, in hurriyetdailynews.com, 24 Febbraio 2014. V. inoltre RICCI I., Turchia: la legge bavaglio approda sul Web, in articolo21.org, 12 Febbraio

2014; VENTURI R., Turchia: promulgata legge-censura su Internet, in ilreferendum.it, 21 Febbraio 2014;

Numerosi sono stati i blocchi ordinati a seguito dell’approvazione di tali riforme: da twitter a youtube. V. news: La Turchia blocca anche YouTube, in archivio.internazionale.it, 27 Marzo 2014.

Nell’ottobre 2014 la Coste Costituzionale turca ha dichiarato l’incostituzionalità di tali misure ma nuove proposte di legge tentano un loro rafforzamento. V. News: Turchia: nuova stretta su Web, a premier e ministri potere di chiudere siti, in adnkronos.com, 20 Gennaio 2015. Puntuale quindi la nuova pronuncia di condanna della Corte EDU per violazione dell’art. 10 CEDU con sentenza 1 dicembre 2015, n. 376/15, Cengiz and Others v. Turkey, (C-48226/10; C-14027/11).

Le restrizioni all’accesso di contenuti on-line sono considerate lecite e

rispettose dell’art. 10 CEDU solo nella misura in cui riguardino contenuti specifici

e non piattaforme intere o comunque altri contenuti estranei a quelli accusati di

violazione.

D’altro canto non si tratta dell’unico diritto tutelato dalla CEDU che grazie

all’intervento della Corte viene esteso alle nuove tecnologie: l’art. 8 CEDU

121

in

tema di vita privata e corrispondenza nè è tipico esempio. Emblema di questa

interpretazione evolutiva che caratterizza l’Organo da più di 50 anni e che mira a

potenziare la tutela dei diritti umani in Europa, l’affermazione contenuta in una

pronuncia che risale agli inizi degli anni novanta: «The Court does not consider it

possible or necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of “private

life”. However, it would be too restrictive to limit the notion to an “inner circle”

in which the individual may live his own personal life as he chooses and to

exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

120 Ricordiamo come anche in ambito nazionale non mancano proposte di un addendum all’art. 21 Cost. che sancisca l’eguale diritto di tutti i cittadini ad accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. V. RODOTA’S., Verso una Dichiarazione dei diritti di Internet, in camera.it. V. inoltre news RE GARBAGNATI E., Stefano Rodotà: Internet è un diritto costituzionale, in tomshw.it, 1 Dicembre 2010; DI CORINTO A., Una Costituzione per la Rete, ecco la bozza punto

per punto, in repubblica.it, 13 Ottobre 2014. Cfr. inoltre FROSINI T.E., Access to internet as a

fundamental right, in Italian journal of Public Law, Vol. 5, Issue 2/2013, p. 226; ID., Libertè,

Egalitè, Internet, in Percorsi costituzionali, n. 1/2014, p. 1. MELZI D’ERIL C., VIGEVANI G.E.,

Ancora sulla Dichiarazione dei diritti di Internet. Riflessioni sparse in tema di anonimato, in medialaws.eu, 11 Febbraio 2015.

121 Art. 8 CEDU: «Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». V. BARTOLE S., DE SENA P.,

ZAGREBELSKY V., Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., p. 297; GRABENWARTER C.,European Convention on

Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to

establish and develop relationships with other human beings. There appears,

furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of

“private life” should be taken to exclude activities of a professional or business

nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of

people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing

relationships with the outside world»

122

. E’ proprio questo l’argomento essenziale

utilizzato per includere nell’ambito della tutela dell’art. 8 CEDU anche il

trattamento automatizzato dei dati personali

123

nonché la posta elettronica

124

.

Focalizzando l’attenzione sulla tematica della pubblicazione di contenuti

illeciti tramite la rete da segnalare come la Corte di Strasburgo abbia affrontato i

diversi casi ponendo quale premessa essenziale delle proprie pronunce l’ormai

consolidata teoria del carattere non assoluto delle libertà tutelate dalla CEDU

125

.

I bilanciamenti degli interessi contrapposti operati dalla Corte non sono

sempre stati esenti da critiche: ad esempio ha suscitato il disappunto di parte della

                                                                                                                         

122 Corte europea dei diritti dell’uomo, 16 dicembre 1992, n. 13710/88, Niemietz c. Germania. 123 Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 maggio 2000, Rotaru v. Romania; 26 marzo 1987, Leander v. Sweden; 6 giugno 2006, Segerstedt-Wiberg v. Sweden; 18 novembre 2008, Cemalettin

Canli v. Turkey. V. inoltre BASILICO A.E., Tra giurisprudenza inglese e diritti europei: quattro

sentenze della nuova Supreme Court,in rivistaaic.it, 2 Luglio 2010.

124 Corte europea dei diritti dell’uomo, 3 aprile 2007, n. 62617/00, Copland c. Regno Unito. 125 Cfr. ex multis Corte europea dei diritti dell’uomo, 2 dicembre 2008, n. 2872/02, KU c. Finlandia: «Although freedom of expression and confidentiality of communications are primary considerations and users of telecommunications and Internet services must have a guarantee that their own privacy and freedom of expression will be respected, such guarantee cannot be absolute and must yield on occasion to other legitimate imperatives, such as the prevention of disorder or crime or the protection of the rights and freedoms of others». Con riguardo al bilanciamento tra la libertà di condividere contenuti in Internet o permettere ad altri di farlo, tutelata dal diritto di ricevere e trasmettere informazioni previsto dall’art. 10 CEDU, ed il contrapposto diritto d’autore v. Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 gennaio 2013, n. 36769/08, Ashby Donald e altri c. Francia; Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 marzo 2013, n. 40397/12, Fredrik Neij and Peter

Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) c. Svezia (con nota di GULINO L., Svezia: Anche la Corte

dottrina il caso Delfi c. Estonia

126

, in relazione al quale non è stata rilevata nei

confronti dell’Estonia la violazione dell’art. 10 CEDU sebbene, sulla base della

legge nazionale la Delfi AS, noto portale e sito di informazione estone, sia stata

considerata responsabile dei commenti diffamatori anonimi comparsi sulla propria

pagine web e per questo condannata per diffamazione, secondo la legge

sull’editoria nazionale

127

. L’interferenza dello stato sulla libertà di espressione è

stata ritenuta dalla Corte proporzionata e necessaria in una società democratica al

fine di proteggere la reputazione e i diritti degli altri consociati

128

.

Le polemiche che hanno accompagnato questa pronuncia paiono in realtà

inappropriate

129

: la Corte infatti non si è pronunciata sull’applicabilità o meno al

caso di specie dei safe harbours europei o sulla portata della direttiva e-

Commerce, essendo tale valutazione di competenza dei giudici nazionali ed

eventualmente della Corte di Giustizia. Avvallando l’interpretazione offerta dai

giudici estoni il provider nel caso specifico risponde per i commenti anonimi ma

ciò non significa che la Corte abbia in tal modo scardinato il sistema di tutele

                                                                                                                         

126 Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 ottobre 2013, n. 64569/09, Delfi c. Estonia, con commento di GULINO L.,I siti online sono responsabili per i commenti degli utenti. Fine della

libertà d’espressione?, in dirittieuropa.it, 14 Febbraio 2013; VECCHIO M.,Anonimato online? Non

per l’editoria digitale, in punto-informatico.it, 11 Ottobre 2013. La Grande Camera della Corte di Strasburgo ha confermato la sentenza il 16 Giugno 2015 (v. testo in udoc.echr.coe.int). Per un commento v. TAMBURRINO C.,Diritti umani, siti responsabili dei commenti anonimi, in punto-

informatico.it, 18 Giugno 2015.

127 Alla base della vicenda la pubblicazione sul portale d’informazione di un articolo avente ad oggetto le discutibili scelte operate dalla compagnia di navigazione Saaremaa Shipping Company di distruggere le “Ice roads”, strade di ghiaccio che collegano la terraferma alle numerose isole presenti nel Mar Baltico. I lettori reagirono postando commenti anonimi estremamente offensivi.

128 Il diritto alla tutela della reputazione è tutelato quale espressione del diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 CEDU (v. ex multis Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 settembre 2010, n. 34147/2006, Polanco Torres, Movilla Polanco c. Spagna, § 40).

129 Tra i commenti che, a parere di chi scrive, offrono un’erronea lettura della sentenza in esame cfr. BIANCHI D.,Post anonimi, la responsabilità è del sito, in corrierecomunicazioni.it, 11 Ottobre 2013.

previsto a livello comunitario dalla direttiva e-Commerce. Il parametro utilizzato

dalla Corte, infatti, è solo ed esclusivamente l’art. 10 CEDU

130

.

                                                                                                                         

130 E’ la stessa Corte ad affermarlo chiaramente nella sentenza in esame: «As regards the applicant company’s argument that its liability was limited under the EU Directive on Electronic Commerce and the Information Society Services Act, the Court notes that the domestic courts found that the applicant company’s activities did not fall within the scope of these acts. The Court reiterates in this context that it is not its task to take the place of the domestic courts. It is primarily for the national authorities, notably the courts, to resolve problems of interpretation of domestic legislation. The Court’s role is confined to ascertaining whether the effects of such an interpretation are compatible with the Convention (see, among others, Pérez de Rada Cavanilles

v. Spain, 28 October 1998, § 43, Reports of Judgments and Decisions 1998VIII) […] The

fundamental principles concerning the question whether an interference with freedom of expression is “necessary in a democratic society” are well established in the Court’s case-law and have been summarised as follows (see, among other authorities, Hertel v. Switzerland, 25 August

1998, § 46, Reports of Judgments and Decisions 1998VI; Steel and Morris v. the United

Kingdom, no. 68416/01, § 87, ECHR 2005II; Mouvement raëlien suisse v. Switzerland [GC], no.

16354/06, § 48, ECHR 2012 (extracts)); and Animal Defenders International v. the United Kingdom [GC], no. 48876/08, § 100, 22 April 2013:

“(i) Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each individual’s self-fulfilment. Subject to paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb. Such are the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no ‘democratic society’. As set forth in Article 10, this freedom is subject to exceptions, which must, however, be construed strictly, and the need for any restrictions must be established convincingly .

(ii) The adjective ‘necessary’, within the meaning of Article 10 § 2, implies the existence of a ‘pressing social need’. The Contracting States have a certain margin of appreciation in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with European supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it, even those given by an independent court. The Court is therefore empowered to give the final ruling on whether a ‘restriction’ is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 10.

(iii) The Court’s task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the place of the competent national authorities but rather to review under Article 10 the decisions they delivered pursuant to their power of appreciation. This does not mean that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; what the Court has to do is to look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was ‘proportionate to the legitimate aim pursued’ and

In merito al problematico contemperamento tra il diritto alla vita privata e la

libertà d’espressione anche la decisione Wegrzynowski e Smolczewski c.

Polonia

131

, nella quale la Corte si è trovata a dover valutare se, a seguito della

dichiarata diffamatorietà di un articolo di stampa da parte dell’autorità giudiziaria,

la sua immissione nell’archivio on-line del relativo quotidiano, rendendolo

accessibile agli utenti della rete ed indicizzato in tutti i motori di ricerca, sia lesiva

dell’art. 8 CEDU.

In primo luogo i Giudici di Strasburgo riconducono gli archivi on-line al

campo di applicazione dell’art. 10 CEDU precisando che la loro finalità precipua

è di assicurare un valido strumento educativo e di ricerca storica

132

. Quindi

individuano il punto di equilibro tra la necessità di tutelare anche nel cyberspace

l’identità personale da attacchi diffamatori e la libera costituzione di archivi on-

line, non nell’eliminazione dell’articolo, bensì nell’eventuale pubblicazione di una

nota che dia conto dell’accertamento giudiziale del carattere diffamatorio

133

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are ‘relevant and sufficient’. In doing so, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 10 and, moreover, that they relied on