• Non ci sono risultati.

Adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto

4. Esecuzione del contratto

4.1 Obblighi dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario si impegna a fornire per tutta la durata del contratto i servizi oggetto del presente appalto, alle condizioni indicate nei documenti di gara e nel progetto presentato.

4.2 Obblighi dell’aggiudicatario in materia di sicurezza

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008, all’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando l’ ASL VC da qualsiasi responsabilità in merito.

4.3 Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

I crediti derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di attività di acquisto di crediti d’impresa), a condizione che:

• il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autentica

• sia notificato alla ASL “VC”

Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci e opponibili alla ASL “VC”qualora l’ASL stessa non ne rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione.

4.4. Norme a tutela dei lavoratori

Per la gestione della RSA la ditta appaltatrice deve impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche ed in regola con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene pubblica assumendone i relativi oneri.

E’ fatta salva la facoltà della A.S.L. di richiedere alla Ditta appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopraccitati, e direttamente la verifica delle probatorie dei versamenti contributivi.

La ditta appaltatrice riconosce che l’ASL appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale.

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

4.5 Divieto di sospensione della concessione

E' fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la concessione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge.

4.6 Responsabilità dell’appaltatore

Durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario sarà direttamente responsabile civilmente e penalmente di ogni danno sia diretto che indiretto arrecato a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare a ciascuna Azienda Sanitaria.

4.7 Polizze Assicurative

È fatto obbligo al concessionario di provvedere – a copertura di tutto il periodo della concessione - alla stipula delle seguenti polizze assicurative, che dovranno essere mantenute per tutto il periodo della concessione:

a) Polizza Incendio a tutela dei beni in concessione

b) Polizza RCT/RCO in relazione all’attività esercitata dal concessionario

Copia delle predette polizze dovranno essere consegnate, in originale o copia autenticata, alla ASL VC, per la stipula del contratto e prima dell’inizio dell’appalto.

a) Polizza Incendio

E’ fatto obbligo al conduttore di provvedere alla stipula di adeguata polizza Incendio che assicuri il fabbricato di Cigliano per il rischio locativo secondo il valore di ricostruzione a nuovo di € 3.338.240,00

La polizza dovrà contenere anche la garanzia ricorso terzi con un massimale per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00

b) Polizza Responsabilità Civile

Il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni che possa derivare per effetto dei beni in concessione. L’ impresa è altresì responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti agli operatori e a terzi (compresi i visitatori) nel corso dello svolgimento dell’ attività.

Il concessionario dovrà pertanto provvedere alla stipula di una polizza di assicurativa per la Responsabilità Civile Verso Terzi – RCT e per la responsabilità civile verso il prestatore di lavoro - RCO (che comprenda anche l’ attività svolta all’ interno dei locali in concessione) con un massimale unico per sinistro minimo di € 5.000.000,00.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia, in qualsiasi modo, al diritto di rivalsa dell’ assicuratore nei confronto dell’ A.S.L. di Vercelli.

La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo il Concessionario dalla sua piena e diretta responsabilità allo stesso derivante dell’utilizzo dei beni oggetto della concessione e/o in relazione all’ attività svolta, il concessionario dovrà farsi carico di ogni eventuale danno eccedente il massimale assicurato.

Il concessionario manleva l’ A.S.L. di Vercelli da qualsiasi responsabilità connessa con l’

uso del bene e la gestione dello stesso.

4.8 Inadempimenti contrattuali. Sanzioni

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del concessionario di cui al bando di concessione e di quelli assunti con il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della concessione.

Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l’ASL potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario.

Nel caso in cui si verifichi un ritardo nella presentazione dell’istanza completa e regolare per l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento della R.S.A pari o inferiore al 10% del tempo indicato nell’offerta, l’ASL VC potrà valutare se accogliere tale dilazione.

Ove sia superiore al 10% gli aggiudicatari verseranno all’ASL una penale di euro 10.000,00 (diecimila) per ogni mese di ritardo. Ove tale scadenza sia superata del 50%, l’ASL valuterà l'applicazione della risoluzione di diritto della concessione. Sono giustificabili solo ritardi dovuti a cause non imputabili all’aggiudicatario.

Qualora l’aggiudicatario non ottenga l’autorizzazione al funzionamento della R.S.A in quanto l'organo di vigilanza deputato ad accordarla prescriva interventi di adeguamento necessari al rilascio, l’ASL potrà valutare il numero di mesi di ritardo nell'ottemperare a tali prescrizioni, decorsi i quali gli aggiudicatari verseranno una penale di euro 10.000,00 (diecimila) per ogni mese di ritardo. In relazione alla gravità delle prescrizioni l’ASL valuterà l'applicazione della risoluzione di diritto della concessione.

4.9 Clausola risolutiva

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n.

163/2006, si conviene che l’ ASL VC potrà considerare risolto di diritto il contratto ex art. 1456 c.c.

e ritenere definitivamente la cauzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento e previa dichiarazione scritta con la quale comunicherà al fornitore l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

• subappalto non autorizzato;

• qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Disciplinare e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza;

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

• in caso di gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

• in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto dall’art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

• per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;

• nel caso di cessione della Ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

• qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della normativa vigente;

• qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

• cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione.

L’ASL si riserva la facoltà di risolvere la concessione anche nei seguenti casi:

a) per mancato rispetto dei contenuti presentati nell’offerta da parte dell’aggiudicatario;

b) per mancata ottemperanza all'obbligo di accreditamento da parte dello stesso;

c) per revoca dell’autorizzazione al funzionamento del Presidio disposta dall'Organo competente ai sensi della normativa regionale vigente;

a) per esclusione dall’Albo dei Presidi accreditati per reiterati provvedimenti della Commissione competente;

1. mancata attivazione del servizio entro i termini previsti;

2. reiterata sospensione anche parziale, dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore, debitamente comprovati;

3. abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;

4. stato di insolvenza del concessionario o frode accertata del medesimo;

5. appalto di lavori, di servizi e di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte dell'amministrazione concedente;

6. ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca a questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura.

In caso di violazione della destinazione pubblica dell'immobile o di inosservanza delle modalità di utilizzazione dello stesso è prevista la risoluzione di diritto della concessione restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento.

4.10 Recesso

L’ ASL VC committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione della prestazione, ex art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese sostenute e dei mancati guadagni.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1672 c.c.

Nel caso in cui il concessionario intendesse recedere dal contratto per motivazioni interne all’organizzazione dell’ Azienda prima della scadenza dei cinque anni, dovrà corrispondere, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 C.C., la somma corrispondente al canone di n.18 mesi. La somma è determinata considerando il tempo necessario ai competenti Uffici per indire e concludere la gara per un nuovo affidamento, ai tempi necessari per l’avvio dell’esecuzione contrattuale, nonché le spese connesse all’espletamento di una nuova gara.

L’ ASL VC si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente l’esecuzione della fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.

In caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) che verrà assegnato per porre fine all’inadempimento, l’ ASL VC avrà facoltà di considerare risolto di diritto il contratto ex art. 1456 C.C. e ritenere definitivamente la cauzione.

Inoltre l’ ASL VC committente avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di mutamenti di carattere organizzativo, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per il sopravvenire di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative indipendenti dalla volontà dell’ ASL VC che non consentano la prosecuzione totale o parziale della concessione.

4.11 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il Concessionario non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla A.S.L. VC e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

4.12 Gestione delle controversie e Foro competente

Le controversie insorte tra l’ ASL “VC” e l’impresa aggiudicataria sono risolte, di norma, in via amministrativa.

Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale. In questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di Vercelli.

4.13 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia.

Documenti correlati