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Esecuzione Sezione 1: Confederazione

Art. 71 Servizio d’omologazione e comitato di direzione

1 L’UFAG è il servizio d’omologazione per i prodotti fitosanitari.

2 Per il servizio d’omologazione viene istituito un comitato di direzione. La sua composizione si basa sull’articolo 77 OPChim132.133

3 Il comitato di direzione ha i compiti e le competenze seguenti:

a. definire la strategia del servizio d’omologazione;

b. visionare la determinazione dell’organizzazione e delle risorse del servizio d’omologazione.

4 Il comitato di direzione decide all’unanimità.

Art. 72 Servizi di valutazione

1 Sono servizi di valutazione:

a. l’UFAG;

b. l’USAV;

c. l’UFAM;

d. la SECO.

132 RS 813.11

133 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125).

2 L’UFAG, unitamente alle sue Stazioni federali di ricerche agronomiche e all’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) si accerta che un prodotto fitosanitario:

a. se usato in modo conforme alle prescrizioni, sia sufficientemente efficace e non abbia effetti collaterali inaccettabili sulle piante e i raccolti;

b. se utilizzato in modo conforme alle prescrizioni, non abbia effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente.

3 L’USAV ha i compiti seguenti:

a. si accerta che, se impiegato in modo conforme alle prescrizioni, un prodotto fitosanitario non metta in pericolo gli esseri umani;

b. si accerta che, se impiegato in modo conforme alle prescrizioni, un prodotto fitosanitario non abbia effetti collaterali inaccettabili in merito a eventuali residui in o su derrate alimentari;

c.134 stabilisce l’etichettatura e la classificazione di un prodotto fitosanitario in relazione alla protezione della salute.

4 L’UFAM stabilisce l’etichettatura e la classificazione di un prodotto fitosanitario in funzione della sua pericolosità per l’ambiente.

5 Prima di iscrivere nell’allegato 1 un principio attivo che viene esaminato come parte integrante di un prodotto fitosanitario sottoposto ad autorizzazione o in caso di una nuova valutazione di un principio attivo, il servizio d’omologazione sottopone per parere all’UFAM i documenti determinanti e il risultato del loro esame. Per quanto riguarda la collaborazione dell’UFAM, si applicano gli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997135 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi-nistrazione.

6 In caso di prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, i compiti dell’UFAM sono retti dalle disposizioni dell’OEDA136.

7 La SECO valuta i prodotti fitosanitari in relazione alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori, sempre che i prodotti fitosanitari siano impiegati a titolo professionale o commerciale. A tal fine, si basa sulla valutazione tossicologica del prodotto fitosani-tario effettuata dall’USAV e sui dati dell’esposizione; per quanto possibile impiega modelli riconosciuti.

8 I servizi di valutazione utilizzano i documenti tecnici e altri documenti d’orien-tamento adottati dalla Comunità europea per la valutazione dei prodotti fitosanitari.

Art. 73 Compiti del servizio d’omologazione e collaborazione

1 Il servizio d’omologazione svolge i compiti seguenti:

a. coordina la collaborazione con i servizi di valutazione;

134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4551).

135 RS 172.010

136 RS 814.911

b. chiede valutazioni e pareri ai servizi di valutazione competenti;

c. decide, d’intesa con i servizi di valutazione, sempre che le loro sfere di com-petenze siano interessate, in merito alle domande di autorizzazione di un prodotto fitosanitario.

2 Prima di iscrivere un prodotto fitosanitario nell’elenco secondo l’articolo 36 e di omologare un prodotto fitosanitario per far fronte a una situazione d’emergenza secondo l’articolo 40, il servizio d’omologazione chiede il parere dei servizi di valutazione le cui sfere di competenza sono interessate.

3 Il servizio d’omologazione dirige e coordina la procedura d’omologazione dei prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti organismi geneticamente modificati, tenendo conto dell’OEDA137. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se sono soddisfatti i requisiti dell’OEDA.

4 Il servizio d’omologazione decide della modifica o della revoca di autorizzazioni:

a. di propria iniziativa;

b. su richiesta di un servizio di valutazione, sempre che il motivo di tale richie-sta rientri nella sua sfera di competenze.

5 I servizi di valutazione che partecipano alla procedura d’omologazione si informa-no reciprocamente e costantemente su fatti e nuove coinforma-noscenze concernenti l’omologazione e l’impiego di prodotti fitosanitari.

6 Il servizio d’omologazione può, in collaborazione con le autorità esecutive canto-nali, organizzare controlli relativi all’immissione sul mercato o all’impiego di de-terminati prodotti fitosanitari.

Art. 74 Centro d’informazione tossicologica

Il servizio d’informazione in caso di avvelenamenti è il Centro svizzero d’infor-mazione tossicologica (CSIT).

Art. 75 Buona pratica sperimentale

1 Dopo consultazione del Servizio d’accreditamento svizzero (SAS), l’UFAG stabi-lisce la procedura d’attestazione di conformità degli esperimenti alle prescrizioni concernenti la buona pratica sperimentale.

2 L’UFAG o il servizio da esso designato attesta, su richiesta, la conformità degli esperimenti. Gli emolumenti a carico del richiedente sono fissati nell’ordinanza del 10 marzo 2006138 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento.

137 RS 814.911

138 RS 946.513.7

Art. 76 Esperti

Il servizio d’omologazione può avvalersi della consulenza di esperti per l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 77 Importazione e permesso generale d’importazione

1 Per l’importazione di prodotti fitosanitari occorre un permesso generale d’importa-zione (PGI), rilasciato dal servizio d’omologad’importa-zione.

2 Il PGI è rilasciato, su domanda scritta, alle persone che hanno il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera o sono cittadini di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo che stabilisce la rinuncia a tale requisito.

3 Il PGI ha validità illimitata, è personale e non è trasferibile. In casi gravi può essere revocato, in particolare in caso d’impiego abusivo.

4 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del PGI dell’importatore.

5 Il servizio d’omologazione informa le autorità cantonali sui titolari di un PGI residenti nel loro territorio.

Art. 78139 Competenze degli uffici doganali

Gli uffici doganali controllano, su richiesta del servizio d’omologazione, se i pro-dotti fitosanitari sono conformi alle disposizioni d’importazione della presente ordinanza. Per il rimanente si applica l’articolo 83 capoverso 3 OPChim140.

Art. 79 Emolumenti

L’obbligo di pagare emolumenti per atti amministrativi secondo la presente ordinan-za e il calcolo degli stessi sono retti dall’ordinanordinan-za del 7 dicembre 1998141 concer-nente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

Sezione 2: Cantoni

Art. 80

1 Il controllo del mercato e dell’uso conforme alle prescrizioni dei prodotti fitosani-tari spetta ai Cantoni. In via sussidiaria, l’UFAG assume tali compiti.

2 I Cantoni controllano segnatamente il rispetto:

a. delle decisioni prese in virtù degli articoli 18 e 37;

139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1781). Correzione del 17 nov. 2015 (RU 2015 4483).

140 RS 813.11

141 [RU 1998 3088. RU 2000 2698 art. 14 cpv. 2]. Vedi ora l’O del 16 juin 2006 (RS 910.11).

b. delle prescrizioni relative a imballaggio, etichettatura e scheda di dati di si-curezza (art. 54–60);

c.142 delle prescrizioni relative all’obbligo di diligenza (art. 61), alla conservazio-ne (art. 63), alla fornitura (art. 64), al furto, alla perdita e all’immissioconservazio-ne per errore sul mercato (art. 65), alle restrizioni d’uso (art. 68) e all’obbligo di ri-presa (art. 70).

3 I Cantoni assicurano l’esecuzione dei divieti d’impiego di cui all’articolo 67.