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- ESENZIONI

Nel documento Comune di Lavis PROVINCIA DI TRENTO (pagine 7-10)

A R T . 4 E s e n z i o n i

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenza si intende un’unica unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione,dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

e. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell’art.8, comma 2, della L. P. n. 25/2012 della Provincia Autonoma di Trento del D.Lgs. 446/97, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

4. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97 si considerano esenti gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente per le proprie finalità dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi albi.

5. Sono esenti gli immobili individuati dall’art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.

30/12/1992 n. 504 anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall’art.73,

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria IMU

questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall’art. 73, comma 1, lettera c) e dall’art. 74 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e sono utilizzati nel rispetto dell’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992.

6. L’imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 e s.m.

7 . Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano sulla sola quota del tributo di competenza comunale, qualora si tratti di immobili gravati dalla riserva statale.

A R T . 5 A s s i m i l a z i o n e a d a b i t a z i o n e p r i n c i p a l e

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si considera inoltre abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

2. Le assimilazioni di cui al presente articolo, in presenza dei relativi presupposti, sono concesse d’ufficio sulla base del provvedimento comunale di autorizzazione al ricovero e/o dalle risultanze anagrafiche; a tale scopo, l’ufficio competente ne da informazione all’ufficio tributi. In ogni caso il beneficiario può farne richiesta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

A R T 5 b i s R i d u z i o n e d e l l ’ i m p o s t a p e r i f a b b r i c a t i i n a g i b i l i o i n a b i t a b i l i

1. Ai sensi dell’art.13, comma 3 D.L. 201/2011 e s.m. sono disciplinate come di seguito le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato ai fini della fruizione della

riduzione d’imposta.

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art.13 del D.L. 201/2011 e s.m. l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 99 della L.P. 04.03.2008, n. 1).

4. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

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a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.

28/12/2000, n. 445 nella quale si dichiara:

- che l’immobile è inagibile o inabitabile;

- che l’immobile non è di fatto utilizzato.

5. La riduzione dell’imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune dell'autocertificazione di cui sopra.

6. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

7. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.

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TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Nel documento Comune di Lavis PROVINCIA DI TRENTO (pagine 7-10)

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