La tematica dei rapporti tra gli atti amministrativi nazionali e il diritto comunitario non può dirsi esaurita se non si considerano i problemi inerenti al potere discrezionale di autotutela dell’amministrazione a fronte di un atto nazionale in contrasto con il diritto
251 In Tal senso, J. Boucher, B.Bourgeois-Machureau, Note sur C.E., 10 aprile 2008, Conseil national des barreaux et autres, in Actuel. dr. adm. ,2008, p. 1089ss.
252 Si cfr. X. Magnon, La sanction de la primauté de la Constitution sur le droit communautaire par le Conseil d’Etat, in Rev. fr. dr. adm., 2007, p. 581ss. L. Coutron, La lente conversion du Conseil d’Etat, cit. p. 1417.
253 Nella sentenza del 9 novembre 2010, Cause riunite C-92 e C-93/09, Schecke e Eifert c. Land Hessen, la Corte di Giustizia ha dichiarato per la prima volta l’invalidità di alcune norme contenute nel Regolamento del Consiglio n. 1290/2005 e nel Regolamento della Commissione n. 259/2008 in quanto in contrasto con gli art. 7 e 8 della CEDU.
254 A tal riguardo si v. Cour Cass. 16 aprile 2010, n° 10-40002 .CJCE.,dec., 19 gennaio 1982, C-8/81 e del 26 febbraio 1986, C-152/84.
255 Sul punto si v. Y Aquila, La justice administrative un modale majoritaire en Europe, AJDA, 2007, p. 290ss; A. Perrin, Que reste-t-il de l’autonomie procédurale des Etat membres ?, in Rev. dr. pub., Paris, 2008, n°6, p. 166. Inoltre, si cfr. CJCE, 9/11/10, C-92/09 e C-93/09; CJCE, 5/10/10, C- 400/10.
comunitario. Come è noto, la natura discrezionale di tale potere è stata più volte ribadita da una consolidata giurisprudenza nazionale256, che ha ritenuto che l’amministrazione, nel riesaminare i provvedimenti precedentemente adottati, deve valutare “da un lato, la gravità della violazione ed il relativo interesse dell’ordinamento alla sua eliminazione e, dall’altro, gli affidamenti ingenerati nei privati e l’interesse
pubblico sotteso alla conservazione dell’atto”257. Se la questione a livello di diritto
interno258 non lascia nessun margine di discussione, perplessità di ordine sistematico e
dogmatico permangono in relazione al quesito, peraltro sollevato sia da autorevole dottrina259sia da significative decisioni giurisprudenziali260; se i suddetti principi debbano essere o meno considerati insuperabili anche di fronte ad una accertata
illegittimità comunitaria dell’atto amministrativo nazionale261. Partendo dall’assunto
della responsabilità dello Stato membro nella sua unitarietà per violazione del diritto
comunitario262, indipendentemente dall’organo che si rende responsabile
dell’infrazione, la Corte di Lussemburgo, ha, ribadito che, ai sensi dell’art. 10 del Trattato CE, l’autorità amministrativa competente è tenuta a riesaminare propri provvedimenti amministrativi qualora essi risultassero fondati sull’erronea attuazione
della norma comunitaria.263Ciò porta a considerare come la soluzione seguita dalla
256 Tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 5 giugno 1998 n° 918; Tar Abruzzo, 24 luglio 2006 n° 611; Cons. Stato, 14 febbraio 2003 n° 808; Cons. Stato, 17 aprile 2009, n° 2336.
257Così G.Contaldi, Atti amministrativi, cit. p. 761.
258 F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, rist. Cedam, 1992; F. Benvenuti, voce Autotutela ( dir. amm.) in Enc. Dir. , IV, Milano, 537 ss; G. Montedoro, Il giudizio amministrativo, cit.p525ss. E. Castorina, “Certezza del diritto “ e ordinamento europeo: riflessioni intorno ad un principio comune, in Riv. ital. dir. Pub. com. , 1998, 1177; A. Contieri, Il riesame del provvedimento amministrativo alla luce della legge di riforma n°15/2005. Prime riflessioni, in La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento, a cura di Clemente Di San Luca, Torino, 2005.
259M.P. Chiti, Le peculiarità dell’invalidità, cit. 495ss; G. Contaldi, Atti amministrativi, cit. p. 760
260 Fra tutte la recente ordinanza della Corte di Cassazione a sezione unite del 13 giugno 2006 n° 13659, nella quale si è stabilito la non necessaria sussistenza della relazione tra l’azione ad ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo e la richiesta di risarcimento dei danni procurati dall’ amministrazione. Ne consegue che, il privato può ricorrere direttamente all’autorità competente al fine di ottenere una condanna dell’amministrazione che ha compiuto l’infrazione, eludendo il presupposto della c.d. pregiudiziale amministrativa.
261 R. Garofoli, Annullamento di atto amministrativo contrastante con norme CE self -executing, in Urb. app. 1998, p. 1342 ss;
262G. Contaldi, ibidem
263 CGCE, 13 gennaio 2004, C- 453/2000, nella quale sentenza, tuttavia, si puntualizza che il riesame della decisione già adottata è strettamente vincolata al verificarsi di quattro condizioni : 1) la facoltà dell’amministrazione del potere di di ritornare su tale decisione mediante il diritto nazionale; 2) Il carattere definitivo delle decisione in seguito ad una sentenza in ultima istanza; 3) l’erronea interpretazione del diritto comunitario della decisione in questione in violazione dell’art. 267 TFUE; 4) l’organo amministrativo è stato adito immediatamente dopo che l’interessato sia venuto a conoscenza della giurisprudenza in materia.. A tal riguardo, si v. nota di R. Baratta, Sull’erronea interpretazione del diritto comunitario in applicazione della teoria “dell’atto chiaro”, in Giust. civ. 2004, p. 865 ss. R. Giovagnoli, L’atto amministrativo in contrasto con il diritto comunitario: il regime giuridico e il problema dell’autotutela decisoria, In Giust. amm. 2004, 909-910. Sul punto si v. anche CGCE,
giurisprudenza comunitaria si fondi sul presupposto che, a fronte di una palese anticomunitarietà dell’atto, l’attività di riesame tende a ridursi notevolmente al punto che l’annullamento del provvedimento è da considerarsi strettamente vincolato264, indipendentemente dalla valutazione dell’assetto degli interessi pubblici e privati265. In
questo quadro di riferimento, l’annullamento d’ufficio266, risulta spesso la chiave di
volta di molte situazioni di illegittimità comunitaria altrimenti difficilmente risolvibili, a tal punto che la funzione dell’annullamento in autotutela consisterebbe, più che nel rispondere ad esigenze di legalità, “nell’adempimento di un preciso obbligo internazionale legittimamente assunto dallo Stato italiano alla stregua dell’art. 11
Cost”.267 Certo occorre non dimenticare che segnali favorevoli alla conservazione
della natura discrezionale del potere di riesame dell’atto amministrativo sono riscontrabili in qualche non recente pronuncia dei giudici nazionali 268, che , in sostanza, hanno anticipato quanto poi ha previsto il legislatore di riforma in materia. In effetti, la legge n° 15 del 2005 all’art. 21 nonies, ha ribadito che l’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo da parte dell’amministrazione può aversi quando emergano, entro un termine ragionevole, evidenti e sostanziali ragioni di interesse pubblico, tenendo conto della ponderazione degli interessi primari e
Kobler,cit..
264M. Lo Gullo, Giudicato nazionale, diritto comunitario e autotutela amministrativa, in Studium Iuris, 10/2009, p. 1056.
265 In tal senso, T.A.R., Sicilia, sez. II, n°2049/2007; Cons. Stato, sez. IV, sentt. , 18/01/96, n° 54 e 5/06/98, sez. IV, n°918. In dottrina si cfr. le posizioni di A. Mondini, Autotutela : Il riesame della Corte rende necessario il riesame amministrativo, in Guida al diritto, 2004, p.111. P.De Luca, Sull’obbligo di riesame delle decisioni amministrative contrarie al diritto comunitario, in Giust.amm., 2009, n°2, p.178-179; R. Garofoli, Concessione di lavori: discrezionalità del potere di annullamento d’ufficio e vincoli comunitari, in Urb. app., 1998, 1334 ss., quest’ultimo autore afferma che l’istituto dell’annullamento d’ufficio s’impone alla P.A. nel caso di accertata violazione dei principi comunitari da parte di atti nazionali , dato che sia l’interesse pubblico che le motivazioni preferibili rispetto alla conservazione dell’atto , si ricavano direttamente dalla natura stessa del vizio che invalida l’atto. Contra, S.Valaguzza, La concretizzazione dell’interesse pubblico nella recente giurisprudenza amministrativa in tema di annullamento d’ufficio, in Dir. proc. amm., 2004, 1245 ss. Si v. inoltre, Cons. Stato ,sez. IV, 18 gennaio 1996, n°54.
266 Cfr. F. Caringella, L’annullabilità dell’atto amministrativo alla luce della legge di riforma del procedimento, in Diritto e formazione, 2005, n°2. Dello stesso autore, Affidamento e autotutela: la strana coppia, in Riv. it. dir. pubbl.com. ,2008, p. 425ss; G. GRUNER, L’annullamento d’ ufficio in bilico fra i principi di preminenza e di effettività del diritto comunitario, da un lato, e di principi della certezza del diritto e dell’autonomia procedurale degli Stati membri, dall’altro, in Diritto proc. amm., 2007, n° 2, p.241ss.
267 Così, A. Barone, nota a Cons. Stato, sez. I, parere 9 aprile 1997, n° 372/97, in foro it., 1999,III, p.334. Corte dei Conti, sez. I, 2 aprile 1997, n°372.
268 TAR Lazio,III, 7 ottobre 1996, n° 1834; TAR Toscana , sez.II, 20 marzo 1996, n°156; TAR Abruzzo L’Aquila, 20 novembre 1996, n°598; Cons. Stato, sez.I, 9 aprile 1997, n°372. Corte dei Conti, sez.I, 2 aprile 1997, n°372.
secondari dei destinatari269e dei controinteressati270. Dalle decisioni del giudice nazionale e dalla disposizione legislativa di cui sopra, si evincerebbe, viceversa, che anche per l’atto viziato di anticomunitarietà la rimozione in via amministrativa è subordinata alla valutazione dell’interesse pubblico, alla ponderazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, del resto valori presenti e mutuati
anche dall’ordinamento comunitario271. Ma la prudenza, che pur aveva caratterizzato
la Corte di Lussemburgo nella menzionata sentenza Kuhne § Heitz272, nella quale si
stabiliva che il riesame dell’atto nazionale anticomunitario era condizionato da determinati principi, quali quello di proporzionalità e di affidamento ,273 si è
notevolmente attenuata nel luglio del 2007, quando la Corte di Giustizia274,dinnanzi ad
una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato, ha statuito che il giudicato interno non deve costituire ostacolo all’obbligo dello Stato di attivare le procedure necessarie ad ottenere la ripetizione di un aiuto ritenuto illegittimo in sede
sovranazionale 275. Da tale orientamento si evince che l’intangibilità del giudicato non
è da considerare più un principio assoluto e inviolabile 276. In effetti, pur volendo
269 Si v. CGCE, 7 gennaio 2004, C-201/2002; in dottrina, tra gli altri, D.U. Galetta , I provvedimenti di riesame, in La disciplina generale dell’azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, p.339; D. De Pretis, L’illegittimità comunitaria dell’atto amministrativo definitivo, certezza del diritto e potere di riesame, in Gior. dir. amm. 2004, 723-724.
270 C’è da segnalare, tuttavia, che in qualche circostanza la stessa Corte europea è sembrata orientata a non prevedere nessun vincolo assoluto nell’ an dei procedimenti in esame di fronte ad atti in palese contrasto col diritto comunitario ma tuttavia inoppugnabili; a tal riguardo, si v. CGCE, 26 febbraio 1987, C-15/85. In dottrina, si v. E. Cannada Bartoli, Sulla discrezionalità dell’annullamento d’ufficio, in Rass. dir. pubb. 1949, p. 562ss.
271213 CGCE , 13 dicembre 1979, C-44/79; Cons. Stato,sez.V, n°54/96, in Foro italiano, 1996,III; Cons. Stato, 13 marzo 2000, n° 1311. Si v. a tal riguardo il contributo di N. Pignatelli, Legalità costituzionale ed autotutela amministrativa, in www.giustiziaamministrativa.it , il quale sottolinea come il parametro di legittimità rappresentato dalla norma comunitaria costituisce una sorta di legalità “ulteriore”.
272 Si cfr la posizione di A. Negrelli, Il primato del diritto comunitario, cit, 1233ss.
273 Va comunque segnalato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha sempre tenuto in sostanza un atteggiamento molto restrittivo riguardo alla tutela del legittimo affidamento, favorendo generalmente l’affermazione dei principi comunitari rispetto anche alle stesse esigenze della certezza del diritto. Si v. a tal proposito CGCE, sent. Arcor, cit.. Si cfr. in dottrina, A. Tonetti, I poteri amministrativi comunitari in materia di aiuti di Stato, in Riv. trim. di dir. pubbl., 2007; D. De Pretis, Illegittimità comunitaria dell’atto amministrativo definitivo, certezza del diritto e potere di riesame, in Gior. di diritto amm., 2004, n°7, 723 ss.; G. Gattinara, Il ruolo delle pubbliche amministrazioni nazionali alla luce della sentenza Kuhne & Heitz, in diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2004, n°2, 489. D.U. Galetta, La proporzionalità quale principio generale dell’ordinamento, in Gior. dir. amm. 2006, n°10, p.1106.
274 CGCE ,18 luglio 2007, C- 199/2005.In dottrina , tra gli altri, P. Biavati, La sentenza Lucchini: il giudicato nazionale cede al diritto comunitario, in Rassegna tributaria, 2007, 1592 ss. C. Consolo, La sentenza Lucchini della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?, in Rivista di diritto processuale , 2008, p.225 ss. E. Fontana, Qualche osservazione in margine al caso Lucchini. Un tentativo di spiegazione, in Diritto del commercio internazionale, 2008,193 ss.
275 L. Saltari, La legalità comunitaria, cit. p.478. M.G. Pulvirenti, Intangibilità del giudicato, cit.,d p. 346 ss.
considerare la specificità della materia, sembra difficile ricondurre quanto statuito
dalla sentenza Lucchini al solo settore degli aiuti di Stato277. E’ doveroso ricordare
che la Corte europea in questa sentenza, non fissando nessun termine perentorio entro il quale il soggetto richiedente debba presentare la domanda di riesame, lascia aperta la porta a che successivi e rilevanti principi in materia incidano su decisioni si
passate in giudicato. In quest’ottica, è da leggersi anche la recente sentenza Kempter278
della Corte di Lussemburgo la quale, disponendo che l’obbligo del rinvio pregiudiziale vincolante i giudici nazionali non può dipendere solo dalla volontà o meno delle parti che ne fanno espressa richiesta, introduce di fatto la regola che lo stesso giudice nazionale può, in taluni casi, d’ufficio sollevare la questione sulla base di una violazione del diritto comunitario. Tali argomentazioni contribuiscono a rafforzare la tesi secondo la quale, anche in materia di poteri di autotutela decisoria, sussistono fattispecie particolari per le quali l’obbligo di procedere non è riconducibile ai soli casi strettamente previsti dalla legge, ma anche a ragioni di giustizia ed equità che impongono, in ogni caso, l’adozione del provvedimento279. Alla luce di tali considerazioni, ben si può affermare che il potere di ritiro degli atti amministrativi in violazione del diritto comunitario si pone principalmente come l’adempimento di un
preciso obbligo internazionale del nostro Stato280, rispetto al quale può soccombere
anche un principio rilevante quale la stabilità dei rapporti giuridici281. Ciò ci porta a
considerare che, anche in ambito nazionale282, comincia a farsi strada l’ipotesi che i
procedimenti di riesame della Pubblica amministrazione283, caratterizzati tutti da un
277 F. Ferraro, Responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, Milano, 2008, p. 45-46; contra, P. De Luca, Sull’obbligo di riesame delle decisioni amministrative contrarie al diritto comunitario, in Giur. amm. ,2009, n°2; G. Amoroso, Diritto comunitario vs. giudicato interno. La sentenza Lucchini ad un triennio dalla sua emanazione, in Rass. dir. pubb. eur.,n.1,2011.
278 CGCE,12 febbraio 2008, C- 2/2006.
279Su questo punto si espresso anche,Cons. Stato,sez. V, 15 marzo 1991, n°250. Più recentemente, Cons. Stato, 11 ottobre 2005, n.° 5526; Cons. Stato Sez. V, 31 dicembre 2008, n° 6735; Cons. Stato Sez. VI, 23 aprile 2009, n°2510.
280 Si v. Cons. Stato.,sez.V, ,8 settembre 2008, n° 4263, la cui decisione si presta a molteplici considerazioni.
281 Si cfr. CGCE, 16 marzo 2006, C-234/04, nella quale, al contrario, si è stabilito che la sola violazione del diritto comunitario non implica il potere/obbligo del giudice nazionale di riesaminare e di annullare una sentenza passata in giudicato. In dottrina, N. BASSI, Mutuo riconoscimento e tutela giurisdizionale, Giuffrè, 2008.
282 Cons. Stato, sez.IV, 1 aprile 1980, n.380; Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n.°250; Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2005, n.°3909. In senso diverso, TAR Latina, 4 /09/07, n°631.
283 Si cfr.Corte Cost. sent. n°75/2000,in Giur. cost. ,2000, p. 810 ss, con nota di F. Scoca, Una ipotesi di autotutela amministrativa impropria; recentemente Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n° 5621. Sul punto si cfr. anche F. Goisis. L’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo per illegittimità comunitaria, in diritto amministrativo, p. 442ss. Va osservato, inoltre, che il principio generale, secondo cui l’annullamento d’ufficio deve comunque essere sorretto da ragioni d’interesse pubblico attuali e preminenti, non trova sempre applicazione qualora il potere decisorio in esame non incida sul legittimo
grado più o meno alto di discrezionalità, debbano essere oggetto di una rivisitazione
di carattere generale rispetto ai modelli finora tradizionalmente seguiti284. Di qui la
conclusione, che il potere di autotutela decisoria della Pubblica amministrazione - a fronte di un atto amministrativo anticomunitario - deve presentarsi, in determinate
situazioni, “con caratteri assai prossimi all’esercizio di una funzione di controllo”285.
E’ stato osservato da autorevole dottrina286come la Corte di Lussemburgo, a fronte di
un immobilismo estremo rappresentato dalle giurisdizioni nazionali, individui proprio nelle autorità amministrative una sorta di “longa manus” di se stessa, pronte ad accogliere le nuove situazioni di fatto createsi che sostanzialmente mettono in discussione le decisioni precedentemente assunte dai giudici nazionali e cristallizzate nel giudicato. Ad ulteriore conferma di quanto appena detto e sulla scia delle sentenze precedenti, va segnalata la significativa recente decisione della Corte di Giustizia287, la quale sembra prospettare in futuro un nuovo ed interessante scenario nell’ambito dei rapporti tra Comunità e Stati membri, se è vero che essa, a differenza della sentenza Lucchini, appare applicabile a tutti i casi nei quali si è in presenza di un conflitto tra
norma comunitaria e norma interna288. In particolare, nell’ambito di una controversia
avente ad oggetto la rettifica di una dichiarazione iva imposta dall’Amministrazione finanziaria al curatore fallimentare di una società era stata investita la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dalla suddetta Amministrazione avverso due decisioni ,passate ormai in giudicato, delle Commissioni
tributarie di primo e secondo grado del Lazio289, nelle quali si stabiliva che nessuna
azione fraudolenta potesse essere rilevata a danno della società ricorrente a fronte di avvisi di rettifica iva di annualità diverse ma rilevati nello stesso accertamento
fiscale290. La Corte Suprema, con ordinanza del 10 ottobre del 2007 sollevava davanti
alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale,chiedendo di sapere se un provvedimento giurisdizionale poteva definirsi definitivo ai sensi dell’articolo 2909
e consolidato affidamento di un privato.
284 Cons. Stato, 11 ottobre 2005, n.°5526; Tar Lazio-Roma, sez. II-ter, 20 febbraio 2006, n.°2883; CGCE, 23 maggio 1996, C-5/94, in Racc.1996, p. I-2604, con nota di R. Caranta, Illegittimo diniego di autorizzazione all’esportazione e responsabilità della Pubblica amministrazione alla luce del diritto comunitario, in Riv. dir. pub. com.,1996; E.L.D’Ancona, cit., p. 574.ss.
285E. Casetta, Manuale, cit. p. 503.
286G. Greco, Il diritto comunitario cit., 1/1993.
287 CGCE, l 3 settembre 2009- C-2/08, paragrafi 12,13,15,17.
288 Si ritiene che la sentenza Olimpiclub potrà essere in futuro un valido strumento di tutela a favore di tutti i contribuenti che ritengono determinate disposizioni del fisco in violazione della normativa comunitaria.
289 Comm. Trib. Lazio, sent. nn°138/00 e 67/03.
290 A loro volta, le Commissioni tributarie del Lazio hanno ritenuto che ,nel caso in specie, a fronte di un contratto di comodato pienamente lecito e inoppugnabile fosse il principio dell’intangibilità del giudicato a farsi preferire rispetto a quello summenzionato della frammentazione del giudicato.
c.c , anche qualora fosse fondato su di una interpretazione di norme comunitarie in contrasto con il diritto comunitario 291. I giudici di Lussemburgo, ritenendo la riscossione dell’iva una risorsa fondamentale per la stessa Comunità, hanno sottolineato come l’applicazione del principio della certezza del diritto, di cui all’art. 2909 c.c. in materia fiscale fosse di ostacolo all’attuazione del diritto comunitario, non già in nome del primato del diritto comunitario, bensì in base ai più concreti criteri dell’effettività e di equivalenza delle posizioni soggettive292.
Le ragioni che inducono ad affermare, alla luce delle ultime sentenze della Corte di Giustizia, che il primato del diritto comunitario si applica anche ai poteri in autotutela delle amministrazioni in Italia, non sembrano ancora capaci di offrire una soluzione definitiva nell’ordinamento francese. Varie, infatti, sono le motivazioni a riguardo che ci fanno propendere per un diverso approccio al problema. In primo
luogo, c’è da segnalare che in mancanza di una legge generale sul procedimento293, il
rapporto tra giurisprudenza amministrativa e Pubblica amministrazione si presenta
meno conflittuale rispetto al sistema italiano294: ciò deriva dal fatto che l’istituzione
dell’amministrazione pubblica gode nel paese ancora di un significativo rispetto. Così il Conseil d’Etat molto prudentemente, ritenendo che il ritiro degli atti amministrativi anticomunitari non possa costituire un mero pretesto per sovvertire le tradizioni
giuridiche nazionali295, ha escluso sia la revoca di provvedimenti legittimi sia la
giustiziabilità dell’interesse dell’amministrato proteso verso l’annullamento d’ufficio di un atto amministrativo non impugnato nei termini previsti, in quanto lesivi del
principio di certezza del diritto296. In secondo luogo, come prevalente dottrina e
consolidata giurisprudenza confermano297, il principio di “confiance lègitime” si
ritiene derivi direttamente dal principio di certezza giuridica298. Ne consegue che il
legittimo affidamento non trova applicazione nell’ordinamento giuridico francese “ que dans les cas où la situation juridique dont à connaitre le juge adminitratif français
291 Cfr, CGCE, 30 settembre 2003, C-224/01, cit. e CGCE,16 marzo 2006, C- 234/04, cit..
292 E’ principio ormai consolidato che le sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia non solo vincolano lo Stato membro in quanto fonte comunitaria, ma assumono nell’Ordinamento interno il valore di precedente giudiziario i cui principi non sono derogabili dalle amministrativa, cit. 1195. Contra, L. Bertonazzi, Illegittimità comunitaria e annullamento d’ufficio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Dir. proc. amm. , 4/2010, p. 1485.
293R. Chapus, Droit administratif général, Montchrestien, 2001, p. 1074.
294B.G. Mattarella, I rapporti tra amministrazione e cittadini in Francia, Gior. dir. amm., 2001, p. 20ss
295 Si v. C.E., Ass., 30 novembre 1990, Le Verts.
296 Cfr. C.E., 6 maggio 1966- Ville de Bagneux.
297 C.E., 3 novembre 1922, Dame Cachet.
298 S. Calmes, Du principe de la confiance légitime en droit allemand, communautaire et français, Dalloz, 2001.
est régie par le droit communautaire”299. Infine, bisogna considerare la diversa logica che ancora divide i due sistemi amministrativi: quello comunitario, propenso a far prevalere l’interesso pubblico rispetto al consolidamento dei rapporti giuridici, il