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III.2. Le principali tecniche di consultazione

2. L’esperienza della Regione Toscana

Ritengo doveroso spendere qualche parola anche sull’esperienza di Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) sviluppatasi in Toscana. La Regione Toscana è stata tra le prime ad individuare nell’attività di valutazione uno degli strumenti chiave delle politiche di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione, mossa dall’idea che il carico burocratico ed una produzione normativa eccessiva non avrebbero fatto altro che allontanare la pubblica amministrazione dalla realtà di cittadini e imprese. La Toscana è stata, infatti, la prima regione italiana che, nel luglio del 2001, ha avviato una sperimentazione pluriennale della metodologia di AIR97, al fine di dare una regolazione

alle tecniche di valutazione di impatto.

96 Camera dei deputati, “Relazione sullo stato di attuazione dell’analisi di impatto della

regolamentazione (anno 2013)”, presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri, Graziano Delrio, il 14 agosto 2014.

97 Si è dato avvio a tale sperimentazione con il Progetto regionale “Una Toscana più

95 All’art. 44 dello Statuto della Regione Toscana, si trova un chiaro riferimento alla questione centrale della qualità della regolazione. L’articolo, infatti, rubricato “Qualità delle fonti normative” prevede testualmente che “1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine

cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l’organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure. 2. E’ promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici. 3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso. 4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto. 5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso. 6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici. 7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente del consiglio, d’intesa con l’ufficio di presidenza.

Sempre nello Statuto è possibile trovare espliciti riferimenti anche riguardo al controllo e alla valutazione delle leggi. L’art. 45, “Controllo

sulle leggi”, specifica che spetta alle commissioni consiliari esercitare “controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge” e promuovere “la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari”; sarà compito poi della legge regionale sulla normazione disciplinare “l’inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie”; demanda, da ultimo, al regolamento interno del consiglio

96 In attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 44 dello Statuto, la Regione Toscana è intervenuta con la legge regionale 55/2008 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), disciplinando gli strumenti di analisi preventiva (AIR) e successiva (VIR) degli effetti degli atti normativi ed affidando le relative competenze alla Giunta ed al Consiglio Regionale.

Il legislatore regionale è intervenuto nuovamente con i regolamenti interni della Giunta regionale 1/2009 e 2/2010, andando a disciplinare i criteri di selezione dei provvedimenti da assoggettare ad AIR e le rispettive modalità di attuazione. Sempre nel 2009 è stato emanato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 172 che vedeva allegato il Manuale metodologico AIR, in cui sono state specificate le metodologie tecniche e le modalità organizzative per lo svolgimento dell’analisi di impatto. Con il manuale in questione è stato delineato anche il contenuto della documentazione finale AIR da allegare al provvedimento normativo al momento della presentazione in Giunta per l’approvazione.

Il manuale si sviluppa in tre parti: la prima tratta il momento iniziale dell’AIR, costituito dalla selezione dei provvedimenti regolativi da sottoporre ad analisi; nella seconda, nel definire il principio di proporzionalità, viene presentata una rassegna delle metodologie di valutazione economica più frequentemente utilizzate in ambito AIR; nella terza, infine, viene approfondito il processo di AIR, andando ad analizzarne il percorso logico nelle sue diverse fasi.

Ad oggi la Toscana può vantare numerosi anni di esperienza in materia di analisi di impatto, durante i quali ha sottoposto ad AIR venti provvedimenti regolativi e costruito un nucleo specializzato in materia, formato da funzionari che fin da subito hanno preso parte all’esperienza di AIR, sviluppando professionalità e competenze tecniche, specialmente nelle fasi di valutazione economica e di consultazione. La

97 fase consultiva, infatti, è un elemento imprescindibile del processo di AIR, dal momento che viene utilizzata per rilevare direttamente le esigenze dei destinatari e per la raccolta di dati utili ai fini della stessa analisi economica.

Per quanto concerne il profilo organizzativo, l’AIR viene effettuata da dei gruppi di lavoro multidisciplinari (competenze giuridiche, economiche, statistiche, amministrative), formati da una componente variabile, in base al provvedimento oggetto di analisi, e da una componente stabile, composta dal nucleo di funzionari addetti all’AIR della direzione generale della Presidenza, avente un ruolo di presidio delle fasi di valutazione economica e di consultazione e ricoprente una funzione di indirizzo e controllo circa la qualità delle AIR elaborate. L’attività di AIR in Toscana ha, però, subito un rallentamento a partire dal 2010 e l’attività di valutazione è andata indirizzandosi, più che sull’analisi di impatto, sulla misurazione degli oneri amministrativi (MOA)98, anche in conformità a quanto previsto dalla legge reg. n. 40

del 2009.