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ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto il

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Estinzione anticipata

La parte mutuataria può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, in linea capitale ed interessi, ivi inclusi quelli moratori, a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice.

Nessuna penale, compenso od onere aggiuntivo è dovuto alla Banca in dipendenza dell'estinzione anticipata.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale, con la restituzione di tutto quanto ancora dovuto prima della scadenza del mutuo.

La parte mutuataria non ha alcun obbligo di preavviso alla Banca.

Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l’estinzione anticipata, totale, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca / intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Nel caso in cui la surrogazione dei mutui non si perfezioni nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla Banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, ai fini dell’operazione di surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1%

del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte mutuataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra la parte mutuataria e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto la parte mutuataria può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy – Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 – 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu – Tel.+39 051.6407285 – Fax +39 051.6407229

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se la parte mutuataria non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per la parte mutuataria di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria la Banca e la parte mutuataria devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è

consultabile anche il relativo Regolamento) oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all’Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all’epoca vigente.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti della parte mutuataria.

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si

impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.

Cancellazione dell’ipoteca a seguito dell’estinzione del mutuo

L’ipoteca iscritta si estingue automaticamente a seguito dell’estinzione, anche anticipata, del mutuo; in questo caso la Banca, salvo che ricorra un giustificato motivo, è tenuta ad inviare, all’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la comunicazione di estinzione del mutuo, entro trenta giorni da quando essa è avvenuta, senza alcun onere per il cliente.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il

debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del

mutuo.

Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del

finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane

uguale per tutta la durata del mutuo.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

LEGENDA

Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

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