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Capo II Stipendio tabellare

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 104

Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:

a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;

b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dirigente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 41 (Assenze per malattia).

Art. 105

Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 41 (Assenze per malattia), 43 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità’ dovute a causa di servizio) e 72 (Codice disciplinare), ha luogo:

a) al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’Azienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore;

b) per dimissioni del dirigente;

c) per recesso dell’Azienda o Ente ai sensi 36, comma 4 del CCNL del 5.12.1996 come modificato dall’art. 8, comma 15, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area IV e 35, comma 4 del CCNL del 5.12.1996 come modificato dall’art. 8, comma 15, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Recesso dell’Azienda o Ente)

d) per decesso del dirigente;

e) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l’accesso; f) per recesso unilaterale ai sensi dell’art. 72 del D.L. n. 112/2008.

2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Azienda o Ente comunica tempestivamente e comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto.

3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il dirigente deve dare comunicazione scritta all’Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.

Art. 106

Comitato dei Garanti

1. I provvedimenti di cui all’art. 21, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 165/2001 conseguenti all’accertamento di responsabilità dirigenziale sono adottati dall’Azienda o Ente nel rispetto degli artt. 36, comma 4 del CCNL del 5.12.1996 come modificato dall’art. 8, comma 15, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area IV e 35, comma 4 del CCNL del 5.12.1996 come modificato dall’art. 8, comma 15, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Recesso dell’azienda o ente) e dell’art. 61 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell’Organismo indipendente di valutazione) e 62 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da

parte del Collegio tecnico) solo dopo aver sentito il Comitato dei Garanti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 165/2001 istituito presso ciascuna Regione e composto da tre membri. 2.Il presidente del Comitato dei Garanti è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.

3.Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l’organismo di coordinamento dei direttori generali delle Aziende ed Enti, l’altro esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta. In mancanza, di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei dieci giorni successivi.

4.Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti.

5.I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato che deve esprimersi improrogabilmente ed obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l’Azienda o Ente può procedere all’adozione dei provvedimenti.

6.Il Comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 107

Decorrenza e disapplicazioni

Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:

- Art. 34 del CCNL del 5.12.1996 Area IV e art. 33 del CCNL del 5.12.1996 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Cause di cessazione del rapporto di lavoro);

- Art. 35 del CCNL del 5.12.1996 Area IV e art. 34 del CCNL del 5.12.1996 Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Obblighi delle parti);

- Art.39 del CCNL del 5.12.1996, art. 3 del CCNL del 2.7.1997 e art. 20, comma 7, del CCNL dell’8.6.2000 I biennio Area IV e art. 38 del CCNL del 5.12.1996, art. 3 del CCNL del 1.7.1997 e art. 20, comma 7, del CCNL dell’8.6.2000 I biennio dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Termini di preavviso);

- Art. 23 del CCNL dell’8.6.2000, I biennio economico e art. 20, commi 1, 2 e 3, del CCNL del 3.11.2005 dell’Area IV e dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Comitato dei Garanti);

- Art. 40 del CCNL del 10.2.2004 dell’Area IV e art 39 del CCNL del 10.2.2004 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Tentativo obbligatorio di conciliazione);

- Art. 41 4 del CCNL del 10.2.2004 dell’Area IV e art. 40 del CCNL del 10.2.2004 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Procedure di conciliazione in caso di recesso).

TITOLO VII