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ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione espressamente disciplinati dal CCNL, ha luogo:

a) per compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei confronti dei direttori;

b) per recesso del dirigente;

c) per recesso dell’Azienda o Ente; d) per decesso del dirigente.

Obblighi delle parti

1. Nel caso di compimento del limite massimo di età, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età. L’Azienda o Ente comunica, comunque, per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto in tempo utile per consentire al dirigente di presentare tempestivamente la domanda di pensionamento.

2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all’Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.

Termini di Preavviso

1. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;

b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi. Il preavviso non è dovuto in caso di astensione obbligatoria dal lavoro.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

91 5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di

lavoro di risolverlo sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso. In tal caso, è dovuta dall’Azienda la quota parte di indennità sostitutiva del preavviso per il periodo del medesimo non goduto.

6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie, salvo diverso accordo tra le parti. Le ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto vanno, comunque, retribuite.

7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dirigente, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’articolo 2122 del codice civile nonché la somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.

9. L’indennità sostitutiva del preavviso corrisponde, mensilmente, al complessivo trattamento retributivo lordo annuo diviso tredici e moltiplicato dodici.

Risoluzione consensuale

1. L’Azienda o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Azienda disciplina, previa concertazione, i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

4. In applicazione dei commi precedenti, l’Azienda eroga una specifica indennità finalizzata ad incentivare la risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito della propria effettiva capacità di spesa. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità corrispondenti, mensilmente, al complessivo trattamento retributivo lordo annuo diviso tredici e moltiplicato dodici.

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Recesso dell’Azienda o Ente

1. Nel caso di recesso dell’Azienda o Ente ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all’interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso ovvero offrendosi di pagare la indennità di esso sostitutiva.

2. In caso di recesso per giusta causa si applica l’articolo 2119 del codice civile. 3. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata in sede di verifica e

valutazione dei dirigenti e nel rispetto di quelle procedure, costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento della relativa procedura fa venire meno gli effetti del recesso. In tal caso, il dirigente è reintegrato secondo le previsioni contrattuali in materia di licenziamento nullo, illegittimo o ingiustificato, salvo che egli richieda di fruire della indennità sostitutiva del reintegro.

Comitato dei Garanti

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 165/2001 e quelli di recesso per motivi non disciplinari sono adottati sentito il parere del Comitato dei garanti istituito presso ciascuna Regione e composto da tre membri. 2. Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.

3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l’organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l’altro esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative per la stipula del CCNL dirigenza medico-veterinaria, entro dieci giorni dalla richiesta. In mancanza, di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei dieci giorni successivi.

4. Le nomine predette intervengono entro un mese dall’entrata in vigore di questo contratto e si riferiscono anche ai componenti supplenti.

5. Il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere espresso improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale è inibito all’Azienda di procedere al recesso. Il parere è vincolante per l’Azienda ed Ente ed è richiesto una sola volta esaurita l’attività di istruzione del recesso ed assunte le dichiarazioni a discolpa del dirigente interessato. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.

93 6. Il Comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono

rinnovabili. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

Nullità del recesso

1. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge sul rapporto di lavoro dei dirigenti, e in particolare:

a) se ha carattere discriminatorio;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’articolo 2110 del codice civile

2. In tutti i casi di recesso nullo, il dirigente è reintegrato secondo le previsioni contrattuali in materia di licenziamento nullo, illegittimo o ingiustificato, salvo che egli richieda di fruire della indennità sostitutiva del reintegro.

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CAPO XI – ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE