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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phizatidox»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 48 del 2 marzo 2022 Procedura europea n. NL/H/5156/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è auto-rizzata l’immissione in commercio del medicinale PHIZATIDOX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integran-ti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceuintegran-tica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., con sede legale e domi-cilio fiscale in World Trade Center s/n, Moll de Barcelona, s/n, Edificio Est 6ª Planta, 08039 Barcellona, Spagna.

Confezioni:

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 10 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791015 (in base 10) 1HHJ17 (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 20 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791027 (in base 10) 1HHJ1M (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 30 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791039 (in base 10) 1HHJ1Z (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 50 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791041 (in base 10) 1HHJ21 (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 60 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791054 (in base 10) 1HHJ2G (in base 32);

«37.5 mg/325 mg compresse effervescenti» 100 compresse in Strip Carta/Pe/Al/Surlyn - A.I.C. n. 049791066 (in base 10) 1HHJ2U (in base 32).

Principi attivi: tramadolo cloridrato e paracetamolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Lutomierska 50, 95-200, Pabianice - miejsce importu, Polonia;

Laboratori Fundacio Dau C/ De la letra C, 12-14, Poligono Indu-strial de la Zona, Franca, 08040 Barcelona, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industriap Park, Paola, PLA 3000 Malta;

Accord Healthcare BV - Winstonlaan 100, 3526 KV Utrecht, Olanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi-ficazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi-ficazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo-glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del de-creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriaresponsabi-le relativi al medi-cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controltito-lare periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione eu-ropea (elenco EURD), di cui all’art. 107 -quater , par. 7) della diretti-va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior-namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rap-porti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l’elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenu-to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo euro-peo (CRD) 26 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine proce-dura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.

22A01631

Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 184 del 24 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale TOBREX 3 mg/ml oldatos szemcsepp, 5 ml dall’Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-5294/01, intestato alla società Novartis Hun-gária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. Hungary e prodotto da Alcon - Couvreur, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium, Alcon Cusi, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone conta-gocce 5 ml - Codice A.I.C. n. 043225085 (in base 10) 0173ZX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284), sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acqua depurata. Aggiunta di acido solforico e/o idrossido di sodio la regolazione del pH.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e delle etichette:

come conservare «Tobral»: non usi il prodotto oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda - LO;

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone conta-gocce 5 ml - Codice A.I.C. n. 043225085.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone conta-gocce 5 ml - Codice A.I.C. n. 043225085.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustratirelati-vo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile

l’officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento se-condario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’impor-tatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medici-nale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segna-lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

22A01632

Annullamento della determina IP n. 808 del 30 agosto 2021, concernente l’autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Fenistil».

Estratto determina IP n. 183 del 25 febbraio 2022

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: FENISTIL «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C. n. 049417013.

È annullata la determina IP n. 808 del 30 agosto 2021, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, recante «Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano “Fenistil”», per le seguenti motivazioni:

l’autorità bulgara ha confermato che la confezione di importa-zione «Fenistil» 1mg/ml oral drops, solution 20 ml con numero di au-torizzazione 20000512 non è dotata del tappo con chiusura di sicurezza per bambini, chiusura di sicurezza presente invece nel confezionamento del medicinale di riferimento italiano A.I.C. n. 020124020, facendo ve-nire meno il requisito normativo in base al quale l’importazione paral-lela di un medicinale è concessa solo in assenza di differenze rilevanti sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell’efficacia, rispetto al prodotto di riferimento autorizzato in Italia.

La differenza nel sistema di chiusura con il medicinale di riferi-mento in Italia non ne garantisce quindi la sovrapponibilità in termini di sicurezza per la popolazione pediatrica.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

22A01633

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copemyltri»

Estratto determina AAM/PPA n. 81/2022 del 28 gennaio 2022 È autorizzata la seguente variazione: C.I.2.b) Adeguamento degli stampati in linea con i testi del medicinale di riferimento. Paragrafi im-pattati dalle modifiche: paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette. Adeguamento all’ultima versione del QRD template . Modifiche editoriali per il medicinale COPEMYLTRI (A.I.C. n. 045673) in tutte le forme e confezioni autorizzate all’immis-sione in commercio.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura europea: NL/H/3777/001/II/003.

Codice pratica: VC2/2019/330.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichet-ta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente deter-mina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggior-nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notifi-cata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-cio del medicinale.

22A01782

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dololibre»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 49 del 3 marzo 2022 Procedura europea n. AT/H/1162/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è auto-rizzata l’immissione in commercio del medicinale DOLOLIBRE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integran-ti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceuintegran-tica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Von Humboldt Strasse 1, 64646 Heppenheim, Germania.

Confezione: «50 mg/ml sospensione orale» 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049748015 (in base 10) 1HG61H (in base 32).

Principio attivo: 1 ml di sospensione orale contiene 50 mg di naprossene.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Infectopharm Arznei-mittel und Consilium GmbH - Von-Humboldt-Strasse 1, 64646 Heppen-heim (Bergstrasse), Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 mg/ml sospensione orale» 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049748015 (in base 10) 1HG61H (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «50 mg/ml sospensione orale» 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049748015 (in base 10) 1HG61H (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4 del de-creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriaresponsabi-le relativi al medi-cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controltito-lare periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione eu-ropea (elenco EURD), di cui all’art. 107 -quater , par. 7) della diretti-va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior-namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rap-porti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l’elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenu-to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo euro-peo (CRD) 20 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine proce-dura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.

22E01646

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

Rilascio di exequatur

In data 2 marzo 2022 il Ministro degli affari esteri e della coope-razione internazionale ha concesso l’ e xequatur al sig. Giovanni Palma, Console onorario di Spagna in Genova.

22A01644

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Leopoli

IL DIRETTORE GENERALE

PERLERISORSEELINNOVAZIONE ( Omissis );

Decreta:

Il sig. Gianluca Sardelli, console onorario in Leopoli (Ucraina), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi na-zionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limi-tatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Kiev degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Kiev degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini italia-ni o cui possono essere chiamati cittadiitalia-ni italiaitalia-ni;

c) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Kiev delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia pre-sentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Kiev delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Kiev, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia pre-vista dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dall’Ambasciata d’Italia in Kiev;

h) certificazione dell’esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, reda-zione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Kiev della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consola-re onorario; diconsola-retta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall’Am-basciata d’Italia in Kiev e restituzione all’Amdall’Am-basciata d’Italia in Kiev delle ricevute di avvenuta consegna;

k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedo-no un documento elettronico, per il successivo irichiedo-noltro all’Ambasciata d’Italia in Kiev;

l) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Kiev del-la documentazione redel-lativa alle richieste di ridel-lascio del documento di

l) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Kiev del-la documentazione redel-lativa alle richieste di ridel-lascio del documento di

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