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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ialuronico sale sodico, «Hyalgan».

Estratto determina AAM/PPA n. 495/2022 del 15 giugno 2022 Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale HYALGAN (A.I.C. 026354), per le descritte confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 026354011 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C.: 026354023 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 flaconcini 2 ml;

A.I.C.: 026354035 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 siringa pre-riempita 2 ml;

A.I.C.: 026354047 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 siringhe pre-riempite 2 ml;

A.I.C.: 026354050 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intra-articolare» 3 siringhe pre-riempite da 2 ml.

Tipo II, B.I.z. - Modifiche sostanziali nella versione aggiornata del modulo 3.2.S: cambi nel processo di fabbricazione, confezionamento primario e altre variazioni.

Codice pratica: VN2/2021/224.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00204260285).

Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti pro-dotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente determina non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.

22A03689

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Talidomide, «Talidomide Koa-naa».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 127 del 14 giugno 2022 Procedura europea n. DE/H/6747/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale TALIDO-MIDE KOANAA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed eti-chette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare di A.I.C.: Koanaa Healthcare GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Fischamend, Fehrgasse 7, 2401, Austria (AT).

Confezione: «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/

ACLAR/AL.

A.I.C. n. 049015011 (in base 10) 1GRU73 (in base 32).

Principio attivo: ogni capsula contiene 50 mg di talidomide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Synoptis lndustrial Sp. z o.o.

ul. Rabowicka 15, 62-020, Swarzedz, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classifica-zione ai fini della rimborsabilità: apposita seclassifica-zione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classifica-zione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescriclassifica-zione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo-glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4, del de-creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia ottenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriaresponsabi-le relativi al medi-cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107 -qua-ter , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenu-to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell’inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di implementare le misure addizionali di minimizzazione del rischio come indicate nei documenti di fine pro-cedura (EoP) trasmessi dallo Stato membro di riferimento (RMS), in particolare:

1. Il titolare dell’A.I.C. deve concordare con le Autorità nazio-nali competenti i dettagli di un sistema di distribuzione controllata e deve impegnarsi ad implementare tale programma a livello nazionale, per garantire che:

prima del lancio del medicinale sul mercato, tutti gli opera-tori sanitari che intendano prescrivere (e, in accordo con la competente l’Autorità nazionale, dispensare) Talidomide ricevano un kit informati-vo per l’operatore sanitario che contenga quanto segue:

un opuscolo informativo per l’operatore sanitario;

brochure informativa per il paziente;

scheda paziente;

riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustra-tivo ed etichettatura.

2. Il titolare dell’A.I.C. deve implementare un Programma di prevenzione della gravidanza (PPG) in tutti gli Stati membri. I dettagli del PPG devono essere concordati con le Autorità nazionali competenti in ciascuno Stato membro e messi in atto prima del lancio del medici-nale sul mercato.

3. Il titolare dell’A.I.C. deve concordare, con l’autorità naziona-le competente in tutti gli Stati membri, prima del lancio del medicinanaziona-le sul mercato il contenuto del kit informativo per l’operatore sanitario e garantire che i materiali informativi contengano gli elementi chiave.

4. Il titolare dell’A.I.C. deve concordare l’implementazione in tutti gli Stati membri del sistema di tesseramento del paziente.

5. Il titolare dell’A.I.C. deve concordare anche con ciascuno Sta-to membro prima del lancio del medicinale:

le strategie più adeguate per monitorare l’uso off-label nel ter-ritorio nazionale;

la raccolta di dati dettagliati per comprendere i dati demogra-fici della popolazione interessata, l’indicazione di utilizzo e il numero di donne potenzialmente fertili, al fine di controllare rigorosamente l’uso off-label nel territorio nazionale

6. Il titolare dell’A.I.C. deve comunicare all’EMA e agli oppor-tuni rappresentanti nazionali dei pazienti e delle vittime di talidomide la data del lancio proposto in ogni Stato membro prima del lancio stesso.

7. Il titolare dell’A.I.C. deve comunicare all’EMA e agli oppor-tuni rappresentanti nazionali dei pazienti e delle vittime di talidomide la data del lancio proposto in ogni Stato membro prima del lancio stesso

Le suddette misure aggiuntive di minimizzazione del rischio, compresi i contenuti e formati del materiale (incluso il materiale edu-cazionale) sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall’art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell’art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provve-dendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limita-tamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all’art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo euro-peo (CRD) 20 gennaio 2027, come indicata nella notifica di fine proce-dura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.

22A03690

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Carmustina, «Carmustina Ac-cordpharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 129 del 15 giugno 2022 Procedura europea N. FI/H/1111/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autoriz-zata l’immissione in commercio del medicinale CARMUSTINA AC-CORDPHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed eti-chette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domi-cilio fiscale in Moll De Barcelona S/N, World trade Center, Edificio Est, 6° Planta, 08039 Barcellona, Spagna.

Confezioni:

«50 mg polvere e solvente per concentrato per soluzione per in-fusione» 1 flaconcino da 50 mg di polvere e 1 flaconcino da 3 ml di solvente - A.I.C. n. 049932015 (in base 10) 1HMTRH (in base 32);

«50 mg polvere e solvente per concentrato per soluzione per in-fusione» 10 flaconcini da 50 mg di polvere e 10 flaconcini da 3 ml di solvente - A.I.C. n. 049932027 (in base 10) 1HMTRV (in base 32);

«300 mg polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 300 mg di polvere e 1 flaconcino da 9 ml di solvente - A.I.C. n. 049932039 (in base 10) 1HMTS7 (in base 32);

«300 mg polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 300 mg di polvere e 10 flaconcini da 9 ml di solvente - A.I.C. n. 049932041 (in base 10) 1HMTS9 (in base 32).

Principio attivo: Carmustina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o. - Ul. Lutomierska 50, 95-200, Pabianice, Polonia;

Laboratori Fundació Dau - C/ C, 12-14 Pol. Ind., Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Accord Healthcare B.V. - Winthontlaan 200, 3526KV Utrecht, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi-ficazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classi-ficazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utiliz-zabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-nicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazio-ni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in com-mercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se duran-te i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia otduran-tenuto un’autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriaresponsabi-le relativi al medi-cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107 -qua-ter , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenu-to a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo euro-peo (CRD) 3 marzo 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica italiana.

22A03691

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Icatibant Fresenius»

Estratto determina n. 456/2022 del 20 giugno 2022 Medicinale: ICATIBANT FRESENIUS.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Confezioni:

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 3 ml in vetro con ago – A.I.C. n. 048962017 (in base 10);

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe preriempite da 3 ml in vetro con aghi – A.I.C. n. 048962029 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: icatibant.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Au-stria GmbH - Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz – AuAu-stria.

Indicazioni terapeutiche: «Icatibant Fresenius» è indicato per la terapia sintomatica degli attacchi acuti di angioedema ereditario (AEE) negli adulti, adolescenti e bambini a partire dai due anni, con carenza di inibitore esterasi C1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità Confezione:

«30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 3 ml in vetro con ago – A.I.C. n. 048962017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.186,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.958,20.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associa-zione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezio-ne complementare, la classificazioprotezio-ne di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1 -bis , del decreto-legge 13 set-tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medi-cinale «Icatibant Fresenius» (icatibant) è classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezio-ne, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell’istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Icatibant Fresenius» (icatibant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quel-le parti del riassunto delquel-le caratteristiche del prodotto del medicinaquel-le di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controltito-lare periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione eu-ropea (elenco EURD), di cui all’art. 107 -quater , par. 7) della diretti-va 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior-namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rap-porti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l’elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

22A03781

Rettifica della determina n. 375/2022 del 16 maggio 2022, concernente l’autorizzazione all’immissione in commer-cio e regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Vildagliptin e Metformina Pensa».

Estratto determina n. 459/2022 del 20 giugno 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 375/2022 del 16 maggio 2022, concernente l’autorizzazione all’immissione in commercio e regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale VILDA-GLIPTIN e METFORMINA PENSA, pubblicata nella Gazzetta Ufficia-le della Repubblica italiana - Serie generaUfficia-le - n. 124 del 28 maggio 2022.

laddove è scritto:

«Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2022 con la qua-le la società Pensa Pharma S.p.a. ha chiesto l’autorizzazione all’immis-sione in commercio del medicinale VILDAGLIPTIN e METFORMINA PENSA (vildagliptin e metformina) - procedura MT/H/0533/001-002/

DC (MCA/2020/156);»

leggasi:

«Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2020 con la quale

«Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2020 con la quale

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