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Esumazioni ed estumulazioni

Nel documento REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA (pagine 24-31)

Articolo 36 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 42.

5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare, direttamente su di essi o nell’immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i

processi di scheletrizzazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.

7. Il tempo di reinumazione è stabilito in:

a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

b) due anni in nel caso si ricorra all’impiego delle predette sostanze.

8. Il personale che esegue l’esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria.

3. L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all’albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 38 - Esumazione straordinaria

1. L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo ottobre – aprile, fatti salvi i casi ordinati dall’autorità giudiziaria e anche nel periodo maggio - settembre nei comuni montani per i quali il regolamento di igiene lo consenta. L’esumazione straordinaria di salme di persone morte per malattia infettiva, si eseguono trascorsi due anni dal decesso, sena alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall’A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

Articolo 39 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

b) su ordine dell’Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell’anno successivo.

5. Tale elenco sarà esposto all’albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

9. A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Articolo 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 41 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un’altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 42 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell’Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l’esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché‚ i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché‚ i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V Cremazione

Articolo 44 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 45 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) ) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

d) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

e) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

f) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all’affidamento familiare dell’urna cineraria.

2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 46 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L’urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.

5. La consegna dell’urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di Stato Civile.

6. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 47 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l’autorizzazione compete all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

2. la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui al precedente art. 45, comma 1 lettera b), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l’indicazione:

a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;

b) l’indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

c) l’indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell’eventuale volontà espressa dal defunto.

d) il consenso scritto dei proprietari dell’area, per le dispersioni in area privata.

4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati25 o da qualsiasi insediamento;

b) in aree private all’aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;

c) all’interno del Cimitero nell’area appositamente individuata quando verrà istituzionalizzato il servizio.

25Come definiti dall’articolo 3 comma 1 n. 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre.

6. L’affidamento familiare dell’’urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso oppure del Comune in cui verrà conservata l’urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale.

7. L’affidamento dell’urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

8. Dalla richiesta dovranno risultare:

a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l’urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;

b) l’indirizzo presso il quale verrà conservata l’urna cineraria;

c) l’impegno da parte dell’affidatario:

i. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell’urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

ii. a custodire l’urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;

iii. a trasferire l’urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell’affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

9. L’urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

10. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alla normativa vigente.

11. In caso di decesso dell’affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l’urna al Cimitero.

12. La consegna dell’urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

13. La consegna di un’urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

14. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell’affidatario dell’urna, l’indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

Capo VI

Nel documento REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA (pagine 24-31)

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