• Non ci sono risultati.

EVENTI DI RISOLUZIONE 1 Risoluzione totale del Contratto

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO Tra

11. EVENTI DI RISOLUZIONE 1 Risoluzione totale del Contratto

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione), il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.4 (Restituzione del Finanziamento) e con conseguente revoca del Credito d’Imposta, qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca totale dei Contributi dalla relativa amministrazione pubblica competente a seguito del verificarsi di uno qualsiasi dei Casi di Revoca del Contributo, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una qualsiasi delle seguenti circostanze:

(a) il Finanziamento venga utilizzato dal Beneficiario per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto;

(b) non venga richiesta alcuna Erogazione entro il termine al riguardo eventualmente previsto dalle Ordinanze;

(c) il Beneficiario sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa [lettera da inserire solo per i soggetti fallibili].

11.2 Risoluzione parziale del Contratto

(a) Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione), il presente

Contratto si risolverà parzialmente, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.4 (Restituzione del Finanziamento) e con conseguente revoca parziale del Credito d’Imposta, qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca parziale dei Contributi dalla relativa amministrazione pubblica competente a seguito del verificarsi di uno qualsiasi dei Casi di Revoca del Contributo, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una qualsiasi delle seguenti circostanze:

(i) parte delle somme erogate a valere sul Finanziamento vengano utilizzate dal Beneficiario per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto;

(ii) entro il termine eventualmente previsto dalle Ordinanze per l’utilizzo dei Contributi, il Finanziamento rimanga parzialmente inutilizzato dal Beneficiario;

(iii) il Beneficiario sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa [lettera da inserire solo per i soggetti fallibili].

(b) Non si potrà dar corso alla risoluzione parziale del Contratto, ai sensi del paragrafo (a) che precede, ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad euro 12,00.

11.3 Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione

(a) Per chiarezza, resta inteso che la Parte Finanziatrice provvederà a risolvere, nei casi di cui agli Articoli 11.1 (Risoluzione totale del Contratto) e 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), a seconda dei casi, totalmente o parzialmente il Contratto, soltanto ove il verificarsi di un Caso di Revoca del Contributo sia stato accertato dalla relativa amministrazione pubblica competente tramite revoca totale o parziale dei Contributi e di ciò sia stata data comunicazione alla Parte Finanziatrice.

(b) La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il presente Contratto ai sensi, rispettivamente, degli Articoli 11.1 (Risoluzione totale del Contratto) o 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione parziale o totale del presente Contratto avrà effetto immediato.

11.4 Restituzione del Finanziamento

(a) In caso di risoluzione totale del Contratto ai sensi dell’Articolo 11.1 (Risoluzione totale del Contratto), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi ai sensi della lettera b) dell’Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione):

(i) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e

(ii) il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, un importo pari al 100%

dell’ammontare in linea capitale erogato a valere sul Finanziamento, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno, nonché eventuali ulteriori importi indicati dalle Ordinanze, secondo le modalità ivi previste.

(b) In caso di risoluzione parziale del Contratto ai sensi dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi della lettera b) dell’Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione):

(i) qualora il Contratto sia stato parzialmente risolto per il verificarsi di un qualsiasi evento diverso da quello previsto alla lettera (b) dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, un importo del Finanziamento pari all’importo del Contributo oggetto di revoca, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno, nonché eventuali ulteriori importi indicati dalle Ordinanze, secondo le modalità ivi previste;

(ii) qualora il Contratto sia stato parzialmente risolto per il verificarsi dell’evento previsto alla lettera (b) dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), le somme rimaste inutilizzate saranno trattenute dalla Parte Finanziatrice e non vi saranno ulteriori Erogazioni a valere sul Finanziamento.

(c) Le Parti prendono atto che, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, qualora il Beneficiario non effettui alla data prevista il pagamento spontaneo delle somme richieste in restituzione dalla Banca, quest’ultima recupera le somme erogate, i relativi interessi nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei Finanziamenti, non rimborsate spontaneamente dal Beneficiario (i) in virtù del comma 6 dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, mediante compensazione - ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - con le somme dovute dalla Banca all’Erario; ovvero (ii) in virtù del comma 4 dell’articolo 5 del D.L. 189/2016 e del Decreto Garanzia, mediante escussione della Garanzia dello Stato. Resta inteso che, nei casi di cui al presente paragrafo, il Beneficiario resterà soggetto all’azione dello Stato, che potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del proprio credito.

(d) Gli importi oggetto di restituzione di cui al precedente Articolo 11.4 lettera b) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dal Beneficiario.

(e) Nel caso si verifichi una restituzione parziale del Finanziamento ai sensi del precedente Articolo 11.4 lettera b), il piano di ammortamento del Finanziamento verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all’ammontare ricevuto dalla Banca a titolo di capitale.

11.5 Imputazione dei rimborsi

Gli importi restituiti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto, una volta percepiti dalla Banca, saranno imputati nell’ordine che segue:

(i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Banca ai sensi del presente Contratto;

(ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora eventualmente maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui la restituzione viene effettuata e, successivamente, al pagamento degli interessi maturati sino a tale data; e

(iii) in terzo luogo, al rimborso del Finanziamento.

12. PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Fatto comunque salvo quanto previsto all’Articolo 6 (Pagamento mediante cessione del Credito di Imposta), tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto dovranno essere effettuati in Euro, a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Banca: [●] indicando nella relativa causale gli estremi del presente Contratto e del Prenditore. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi.

12.2 Compensazione

Fatto comunque salvo quanto previsto all’Articolo 6 (Pagamento mediante cessione del Credito di Imposta), tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per il Beneficiario di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

Fatto comunque salvo quanto previsto all’Articolo 6 (Pagamento mediante cessione del Credito di Imposta), il Beneficiario dovrà effettuare puntualmente i pagamenti eventualmente dovuti ai sensi dell’Articolo 11 (Eventi di Risoluzione) per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e il Beneficiario o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dal Beneficiario.

13. COMUNICAZIONI

13.1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per e-mail, posta ordinaria, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Banca ovvero dal Beneficiario:

Per il Beneficiario:

[●]

[Via / Piazza] [●]

[●]

Telefax: [●]

Alla cortese attenzione di [●]

Per la Banca:

[●]

[Via / Piazza] [●]

[●]

Telefax: [●]

Alla cortese attenzione di [●]

13.2. Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento all’indirizzo della Banca come sopra indicato purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

Documenti correlati