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1.3 Concordato Preventivo

1.3.2 Evoluzione della normativa

La disciplina del concordato preventivo è in continuo fermento, le ultime riforme più significative che hanno cercato di incrementare l'efficienza della procedura sono: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Sviluppo") convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Decreto del Fare") convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134 e conosciuto come “Decreto Sviluppo”, interviene riformando la legge fallimentare. Questo intervento nasce dall'interesse generale di facilitare la gestione della crisi aziendale27, favorendo concretamente il superamento della crisi economica, finanziaria e consentendo il mantenimento degli organismi produttivi in funzionamento oltre ai livelli occupazionali. Il concordato preventivo, per com'era stato concepito nel 1942, era un mero mezzo per rendere

27 Accanto all'obiettivo di facilitare il ricorso a procedure concorsuali diverse dal fallimento, nell'ottica

generale di tentare di ridurre il numero di fallimenti dichiarati, v. BONFATTI F. - CENSONI P., "La riforma della disciplina ".

possibile l'estinzione dei debiti (se pure parziale e/o dilazionata), e non la continuazione dell'attività economica.

La legge 7 agosto 2012 n.134, all'art. 33 modifica alcune norme della legge fallimentare e ne introduce di nuove, intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. In sintesi le novità di maggior rilievo apportate alla disciplina del concordato preventivo sono:

a. la possibilità di accedere allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche dopo aver presentato la domanda di concordato preventivo, garantendo così la piena alternativa tra le due procedure;

b. la possibilità per un imprenditore in procinto di presentare un piano di concordato preventivo o una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, di accedere alla "finanza ponte", che risulta essere prededucibile all'esito dell'apposito vaglio di congruità effettuato dal professionista nella propria relazione (art. 182-quate28r e art. 182-quinquies L.F.29);

c. l'introduzione di un'apposita disciplina del concordato con continuità aziendale all'art. 186-bis L.F.;

d. l'introduzione del blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali da parte dei creditori, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese;

e. la previsione dell’obbligo per il professionista che redige il piano di risanamento ex art. 182-bis, comma 1 L.F.30, analogamente a quanto previsto per il concordato preventivo, di attestare la veridicità dei dati aziendali;

f. l'introduzione del concordato in bianco con la modifica apportata all'art. 161 L.F.;

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Art. 182-quater L.F. Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo,

negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

29 Art. 182-quinquies L.F. Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

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g. l’introduzione del principio del silenzio-assenso nella votazione della proposta di concordato in modo che i voti non espressi vengono considerati come favorevoli, questo sistema ha determinato l'approvazione di numerose proposte che si sono poi dimostrate inconsistenti e destinate al fallimento;

h. l’inserimento dell'art. 182-sexies L.F.31 che prevede la non operatività degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita nel caso dei procedimenti di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Successivamente è intervenuto il legislatore con il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e conosciuto come il "Decreto del Fare". L'art. 82 del presente decreto ha introdotto alcune importanti novità in tema di concordato in bianco:

1. l’introduzione dell'obbligo per il debitore di depositare, insieme alla "domanda in bianco" di ammissione al concordato preventivo e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'ammontare dei rispettivi crediti (questa previsione ha lo scopo di rendere subito chiara la massa passiva a carico dell'eventuale futura procedura concorsuale); 2. l’introduzione della facoltà, per il Tribunale, di nominare il Commissario

Giudiziale già con il decreto che fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta e il piano concordatario;

3. l’introduzione, per il Tribunale, della richiesta del parere del Commissario Giudiziale, prima di autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, nella fase anteriore al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

4. l’introduzione degli obblighi informativi, nella fase compresa fra il deposito della domanda in bianco e il decreto di ammissione al concordato preventivo, con cadenza mensile e riguardanti l'attività compiuta dal debitore ai fini della predisposizione della domanda del concordato. Il

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mancato adempimento di questi obblighi informativi comporta l'improcedibilità della domanda.

Tra le ultime novità vi è il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile. Numerose le norme della legge fallimentare e del codice di procedura civile toccate dall'intervento normativo che ha come denominatore comune quello di aprire maggiormente le procedure esecutive alla concorrenza di mercato e di agevolare il ricorso a soluzioni della crisi d'impresa che non prevedono la liquidazione del patrimonio aziendale, bensì la prosecuzione dell'attività. Una novità di maggior rilievo è rappresentata dall'introduzione di una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, pari al venti per cento, nei concordati senza continuità aziendale. Un tempo la proposta concordataria doveva prevedere il pagamento integrale dei crediti privilegiati e il pagamento di almeno il quaranta per cento dei crediti chirografari. La normativa del 2005 aveva cancellato questa previsione, introducendo la possibilità di suddividere i creditori in classi.

La seconda novità di grande rilievo è l'eliminazione del principio del silenzio- assenso, ritornando alla precedente regola per cui la proposta è approvata solamente se ottiene il voto favorevole espresso dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi e, in caso di una loro suddivisione in classi, della maggioranza delle stesse.

Un'altra novità importante riguarda le cosiddette "offerte concorrenti". Con l'attuale normativa, i creditori che rappresentano la maggioranza qualificata possono presentare delle proposte migliorative rispetto a quella avanzata dal debitore. Questa possibilità mira a stimolare una maggiore concorrenza all'interno delle procedure di concordato al fine di consentire una migliore soddisfazione dei creditori.

La nuova disciplina ha infine ampliato, per il concordato preventivo con continuità aziendale, la possibilità di fare ricorso alla "finanza interinale".

L'imprenditore ha la facoltà di chiedere fin dalla fase prenotativa, l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività. Sulla stessa linea è stato inserito l'art. 182-septies L.F.32 che introduce l'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (nuova figura di accordo) e la convenienza di moratoria, strumento utilizzato per dilazione il complessivo debito verso il sistema bancario.

Con questi ultimi interventi legislativi la materia delle procedure concorsuali si è ulteriormente arricchita e ampliata, consentendo all'imprenditore di scegliere tra un ventaglio di soluzioni possibili, quella più idonea a rimuovere le cause del dissesto e a rilanciare (ove è possibile) l'attività aziendale.

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