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4. L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

4.3 FASE 3: SELEZIONE DELL’APPRENDISTA

La selezione dell’apprendista è effettuata dal datore di lavoro, coadiuvato dall’istituzione formativa, che provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi.

Essa deve avvenire secondo le modalità previste nell’art. 3 del Protocollo; i soggetti interessati presentano domanda di candidatura mediante comunicazione formale all’istituzione formativa.

Il datore di lavoro (sentita anche l’istituzione formativa) individua gli apprendisti, secondo criteri e procedure predefiniti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante due modalità:

a) eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale o effettuazione di colloqui individuali;

b) percorsi propedeutici di alternanza.

4.3.1 Focus apprendisti minorenni stranieri

(con la supervisione della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione) Ai minori stranieri1 si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani, in base alle quali i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, con modalità tali da non violare l’obbligo formativo.

Nel caso di attivazione del contratto di apprendistato è possibile impiegare i giovani, anche a partire dai 15 anni di età, nel rispetto della normativa di settore per i minorenni.

La Legge n. 47/2017 (art. 14, co. 3) prevede inoltre che per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)2, è possibile prevederne l’inserimento in specifici programmi di apprendistato.

In caso di assunzione di un MSNA, è necessario che il minore sia in possesso di un regolare titolo di soggiorno che gli consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

Le tipologie di permesso di soggiorno rilasciabili ai minori stranieri non accompagnati e che consentono di svolgere attività lavorativa e formativa, finalizzata all’accesso al lavoro sono le seguenti:

• permesso per minore età;

• permesso per motivi familiari;

• permesso per asilo, protezione sussidiaria;

• permesso per protezione speciale.

Il D.Lgs. n.142/2015 art. 22, comma 1, dispone che il permesso per richiesta di protezione internazionale, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, consente di svolgere attività lavorativa se il procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (comma 2); pertanto, i minori stranieri muniti di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del citato art. 22, comma 1, del D.Lgs. 142/2015 possono svolgere un’attività lavorativa.

L’articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che ai minori stranieri non accompagnati, al compimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato da almeno tre anni e non sia stato ammesso in un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo di almeno due anni, tale permesso è rilasciato previo parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.

1 Con il termine straniero ci si riferisce al cittadino non appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea (extra UE).

2 Per minore straniero non accompagnato (MSNA), ai sensi dell’art. 2 della legge 47/2017, si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Nel caso in cui, al compimento della maggiore età, il minore sia inserito in un percorso di studi, potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione. Tale permesso consente, per il periodo di validità dello stesso, di svolgere attività lavorativa fino ad un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fino al limite massimo di 1.040 ore annuali (DPR 394/99, art. 14, comma 4).

In caso, invece, di assunzione con un contratto di apprendistato, essendo esso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che prevede nel corso del suo svolgimento anche una parte formativa (il PFI, difatti, viene allegato al contratto), il minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e non per motivi di studio.

In tal caso, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato […] può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso […] (DPR 394/99, art. 14, comma 1). Di seguito viene riportato uno schema sulle tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) che consentono lo svolgimento di una attività lavorativa:

Tipologia di permesso di soggiorno

Presupposti per il rinnovo/conversione Permesso per asilo, protezione sussidiaria,

protezione speciale D.Lgs. 251/2007 e art. 32, co.

3, D.Lgs. n. 25/2008 come modificato dal DL n.

130/2020, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173

Rinnovabile automaticamente (asilo) o previa verifica

della permanenza delle condizioni

(sussidiaria/speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale per motivi di ordine e sicurezza pubblica).

Permesso per minore età, L. n. 47/2017 art. 10, comma 1, lett. a)

Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto + parere positivo della DG Immigrazione o in permesso per affidamento in caso di prosieguo amministrativo fino a 21 anni

Permesso per motivi familiari L. n. 47/2017 art.

10, comma 1, lett. b)

Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto

Rinnovabile come permesso per affidamento in caso di prosieguo amministrativo fino a 21 anni

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