Cosa s’intende per “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”?
La figura del RLS ha fatto la sua comparsa con il DLgs 626/94, che ufficializzava il diritto dei lavoratori ad essere rappresentati da un collega adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il DLgs 81/08 ha poi consolidato il ruolo del RLS che è diventato parte fondamentale del Sistema di Gestione della Salute, Sicurezza, Protezione e Prevenzione poiché, attraverso di lui, è possibile dar voce alle soggettività dei lavoratori.
Cosa non è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
La figura del RLS non deve essere confusa con quella di “tecnico” della sicurezza, di un soggetto da consultare all’occorrenza, o addirittura di un controllore.
Il ruolo e le funzioni del RLS, inoltre, sono diversi dall’approccio e dai compiti del rappresentante sindacale, sebbene la stessa persona possa ricoprire entrambe le cariche.
Quali sono le sue radici?
L’esigenza di avere tra i lavoratori una figura di riferimento era già presente nelle grandi fabbriche a partire dagli anni ’80 dove, a fronte di un considerevole numero d’infortuni, si registrava una grande partecipazione del sindacato e dei lavoratori. Ciò ha anche permesso a questi ultimi di contribuire in maniera sostanziale alla creazione di vere e proprie “mappe di rischio”, attraverso il contributo individuale di ciascun lavoratore. In questo modo è accresciuta la loro consapevolezza di poter essere portatori di suggerimenti per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Qual è il suo ruolo oggi?
Il RLS è il portavoce del punto di vista dei lavoratori e ha la funzione di promuovere la prevenzione in senso lato, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori alla gestione della salute e della sicurezza aziendale. Per questo motivo i lavoratori devono conoscere chi è il RLS e in che modo sia possibile mettersi in contatto con lui.
Il suo ruolo prevede molteplici azioni (conoscitive, consultive, partecipative e propositive) che hanno carattere bidirezionale, cioè rivolte verso il sistema della prevenzione aziendale (datore di lavoro, RSPP, medico competente) e nei confronti dei lavoratori che rappresenta, verso i quali ha il compito di mantenere attivo un canale di comunicazione per far sì che le informazioni viaggino nei due sensi: dai lavoratori al RLS e viceversa.
I lavoratori devono, pertanto, essere a conoscenza delle iniziative e delle richieste messe in campo dal RLS e delle risposte della direzione, ad esempio attraverso la predisposizione di apposita bacheca dedicata alla sicurezza. Le informazioni devono essere puntuali, in modo da consentire ai lavoratori di conoscere costantemente le decisioni in materia di salute e sicurezza che li riguardano.
5 A tal fine, le modalità operative per i RLS più utilizzate e riconosciute come buone pratiche sono:
- Visite ai reparti e colloqui con gruppetti di lavoratori e/o con i loro preposti;
- Incontri di gruppo omogeneo, ossia per mansioni /reparto/unità produttiva, anche con la presenza del RSPP;
- Riunioni con i rappresentanti sindacali aziendali;
- Momenti di ascolto e di informazione generali (ed esempio sfruttando le riunioni aziendali e le assemblee sindacali nelle quali sia possibile ricavare spazi da dedicare alla sicurezza);
- Partecipazione ai corsi di informazione e formazione organizzati in azienda per i lavoratori, almeno nell’introduzione di ciascun corso;
- Presentazione ai nuovi assunti.
Tali prassi fanno sì che il suo ruolo venga riconosciuto e ne esca rafforzato.
Il RLS deve essere proattivo, cioè deve avere un atteggiamento propositivo nei riguardi della prevenzione, deve far emergere problematiche aziendali, osservate da lui o suggerite dai lavoratori.
Caratteristiche importanti del RLS sono, quindi, le capacità di ascolto e di comunicazione, poiché un aspetto cruciale del suo ruolo consiste nel raccogliere informazioni, richieste, segnalazioni di problemi da parte di tutti i lavoratori. Ciò avviene, come già accennato, grazie alla creazione di un rapporto fiduciario che s’instaura quando il RLS si mette al servizio dei lavoratori, visitando i reparti, ascoltando i loro racconti, offrendo la possibilità di ricevere segnalazioni scritte o telefoniche e, soprattutto, tenendo costantemente informati i lavoratori dei progressi ottenuti, anche se sono spesso lenti da raggiungere.
Quali sono gli ambiti di azione del RLS?
Il RLS opera nei seguenti ambiti:
nella fase iniziale del processo di valutazione e identificazione delle misure di prevenzione, esprimendo il punto di vista dei lavoratori, negli aspetti legati a problemi specifici che sorgono durante l’attività lavorativa, quando si osservano e si interpretano i fenomeni e si devono decidere le strategie di intervento;
nel monitoraggio delle condizioni di rischio nell’azienda, osservando eventuali cambiamenti;
nella promozione delle attività volte al miglioramento della sicurezza;
nella formulazione delle proposte e iniziative inerenti l’attività di prevenzione;
nella partecipazione alle verifiche delle autorità competenti;
nella segnalazione dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo al datore di lavoro o al suo delegato;
nella relazione con il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il medico competente, gli Enti di promozione della salute sul territorio come l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS ex ASL), i Sindacati, ecc.
L’apporto del RLS è significativo durante le ispezioni svolte dall’ATS, in quanto può contribuire a rappresentare meglio le reali condizioni di lavoro, proprio in virtù della sua presenza quotidiana e dell’esperienza di cui è custode.
6 Quali sono le responsabilità del RLS?
La lettera R di RLS non si riferisce al concetto di responsabilità, nel senso di incarico o delega del datore di lavoro, ma al concetto di rappresentanza dei lavoratori e di conoscenza, attraverso l’ascolto e l’osservazione, del modo in cui è svolto il lavoro in azienda.
La responsabilità dell’esecuzione delle misure preventive e della vigilanza sulla loro applicazione è in capo al datore di lavoro che la esercita insieme al suo staff di dirigenti e preposti, la cosiddetta “catena di comando”. La normativa non prevede sanzioni a carico del RLS in quanto tale.
Il RLS è inoltre tutelato ai sensi del DLgs 81/08 e della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori).
Con chi si relaziona il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
I lavoratori devono costituire il principale interlocutore del RLS. E’ fondamentale, quindi, sviluppare una relazione comunicativa che permetta al RLS di consultare e di coinvolgere i lavoratori che rappresenta.
La collaborazione con gli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, in particolare DL, RSPP e MC, è un altro fattore importante per ottenere buoni risultati verso un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza. Può, inoltre, trovare supporto sia nelle organizzazioni sindacali (che organizzano seminari e incontri formativi) sia nei servizi dell’ATS a cui è attribuita la funzione di assistenza, oltre che di vigilanza, sul territorio. E’ possibile, a tale scopo, contattare il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Unità Operativa Complessa PSAL) anche solo per avere informazioni o per un confronto di carattere tecnico. In ALLEGATO II sono presenti i riferimenti delle varie sedi (Unità Operative Semplici) PSAL dell’ATS Brianza.
Non va dimenticata la possibilità di “fare rete” con altri RLS del territorio (ad esempio tramite chat appositamente create) e di diverse sedi aziendali oppure di aderire a reti già esistenti come per esempio quella di ATS Brianza o reti di altre regioni. In ALLEGATO V è presente un elenco di documenti di approfondimento e di link utili.
Chi può fare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
Tutti i lavoratori in servizio possono essere eletti come RLS nelle modalità previste dalla contrattazione collettiva, ad eccezione dei soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari1. Inoltre la carica è incompatibile con quella di RSPP e di datore di lavoro.
Il RLS non deve essere nominato dal Datore di lavoro, poiché non rientra tra le sue attribuzioni, ma si tratta di una scelta posta in capo ai lavoratori. Sarebbe opportuno che si candidino al ruolo di RLS lavoratori che operano in ambienti di lavoro ove sono riscontrabili i rischi maggiori.
Perché un lavoratore dovrebbe assumere il ruolo di RLS?
Chi sceglie di candidarsi come RLS deve innanzitutto avere la consapevolezza che in questo modo ha la possibilità di contribuire a migliorare il proprio luogo di lavoro dal punto di vista della sicurezza, relazionandosi con gli attori della prevenzione aziendale per la corretta
1 Accordo Interconfederale 12/12/2018 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, cosiddetto “Patto per la fabbrica”.
7 applicazione delle norme e invitando i lavoratori a prendersi cura della propria salute e sicurezza nonché di quella dei propri colleghi di lavoro.
Diventare RLS permette inoltre di sviluppare una cultura personale sulla sicurezza utile per l'ambiente lavorativo, per la vita di tutti i giorni e per la propria crescita professionale.
A chi va comunicato il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza?
Il datore di lavoro è tenuto a informare ciascun lavoratore del nominativo del RLS eletto o designato e ha l’obbligo d’inoltrare lo stesso nominativo all’INAIL, solo tramite modalità telematica.
Nella stesura originaria del D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro avrebbero dovuto comunicare all’INAIL i nominativi del loro RLS ogni anno, mentre ora l’adempimento è previsto solo in caso di nuova elezione o designazione2.
Quante ore ha a disposizione il RLS3
Gli RLS hanno retribuite ore di permessi specifiche per l’attività propria (es. sopralluogo negli ambienti di lavoro). Il numero di ore a disposizione è regolamentato generalmente dai CCNL specifici per le varie categorie (esempi in Tabella 1). Sono escluse dal monte ore previsto le ore utilizzate per l’espletamento delle funzioni proprie del RLS4 quali:
- la consultazione in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione delle persone addette al Servizio di prevenzione e protezione, alle attività di gestione delle emergenze e in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e delle lavoratrici;
- le iniziative di formazione specifiche per il RLS;
- la possibilità di formulare osservazioni in occasione di ispezioni da parte delle autorità competenti;
- la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art.35 del DLgs 81/08.
Risulta esclusa dal monte ore previsto anche la partecipazione a riunioni sindacali esterne su salute e sicurezza, la partecipazione a convegni in materia, ecc.
Quando uno stesso lavoratore riveste il ruolo di componente della RSU e di RLS i permessi per l’espletamento della funzione di RLS risultano in aggiunta ai permessi già previsti per le RSU.
2Rif. all’ art. 18, lettera a, del DLgs 81/08
3Rif. art. 47, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008
4richiamate dall’art. 50 del D.Lgs 81/2008 alle lettere b), c), d), g), i), l)
TABELLA 1. Esempi monte ore dei permessi retribuiti previsti dai CCNL di alcuni settori