INTERNAZIONALE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNAT
LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO
All’art.11 della suddetta legge 47/2017 viene regolata la figura del tutore volontario. Esso ha il compito di rappresentare giuridicamente il Minore Straniero Non Accompagnato, a titolo gratuito e volontario. Egli ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione, ne promuove il benessere psicofisico, vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Il tutore inoltre vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; ne amministra l’eventuale patrimonio senza però la presa in carico domiciliare ed economica.
Possono esercitare il ruolo di tutore volontario i privati cittadini in possesso dei seguenti requisiti di legge, previsti dall’art.1 dell’avviso pubblico:
Cittadinanza italiana;
Cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
Cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
Compimento del venticinquesimo anno di età;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
Assenza di condizioni ostative previste dall’art. 35 c.c.
[Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di Minori Stranieri Non Accompagnati a titolo volontario e gratuito in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta. Art.1 . Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza]
I privati cittadini che vogliono divenire tutori volontari devono inoltre essere disponibili ad esercitare la rappresentanza legale del minore straniero non accompagnato. Gli aspiranti tutori devono poi seguire un corso di formazione di 24/30 ore sulle specificità del loro ruolo. Infine vengono inseriti nell’elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni competente della regione di residenza, spetta poi al giudice la loro selezione e nomina.
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4.DIRITTO ALLA SALUTE E ALL’ISTRUZIONE
Questo diritto viene garantito attraverso misure orientate al superamento degli impedimenti burocratici che precedentemente non consentivano ai minori soli di goderne a pieno. La legge prevede a riguardo, l’iscrizione obbligatoria dei MSNA al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore130 e l’attivazione di misure per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. Inoltre viene prevista la possibilità di supportare il MSNA, una volta compiuti i 18 anni di età, fino ai 21 anni qualora questi necessiti di un percorso più lungo di integrazione.
5.DIRITTO DI ASCOLTO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI CHE LI RIGUARDANO E ALL’ASSISTENZA LEGALE
Il MSNA deve essere sempre informato sul suo diritto a nominare un legale di fiducia, anche in assenza del tutore, e ad avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Alle associazioni iscritte nell’apposito registro poi, è attribuita la legittimazione ad intervenire nei giudizi riguardanti i MSNA e a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
Viene poi prevista l’istituzione di un Sistema Informativo Nazionale dei Minori Stranieri Non Accompagnati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali131.
Per i minori vittima di tratta e richiedenti protezione internazionale viene prevista una particolare tutela che consiste in uno specifico programma di assistenza che dovrà garantire adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale prevedendo una soluzione di lungo periodo anche oltre il compimento della maggiore età132.
130 L’assistenza affettiva e psicologica deve essere sempre assicurata.
131 Si tratta di un sistema informativo censimentario volto a registrare l’ingresso del minore nel territorio nazionale e a monitorarne il percorso di accoglienza successivo.
132 Nel 2008, in relazione all’esperienza del Piano Nazionale Asilo, è stato avviato il Programma nazionale di protezione dei minori non accompagnati affidato alla gestione dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’Obiettivo principale di questo programma è quello di creare un sistema per la pronta accoglienza dei MSNA sul territorio in modo da risolvere alcuni dei problemi che sono stati individuati nel corso di alcune ricerche sul tema della tutela dei MSNA: concentrazione delle presenze in alcune zone; interventi da realizzare
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L’articolo 20 poi, promuove la cooperazione,” […] tramite accordi bilaterali ed il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori”.
2.4 DI QUALI DIRITTI GODONO I MSNA
Dopo aver esaminato come il sistema giuridico inquadra e tutela il minore straniero non accompagnato, è utile esaminare (seppur brevemente) quali sono i diritti di cui egli gode.
Come prima cosa, ai MSNA si applicano le norme generali previste in materia di ASSISTENZA E PROTEZIONE DEI MINORI.
Innanzitutto vengono applicate norme relative: al collocamento in un luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; all’affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo in cui crescere, a una famiglia o comunità133; all’apertura della tutela del minore i cui genitori
non possono esercitare la patria potestà.
I minori stranieri non accompagnati non possono essere espulsi, tranne per i motivi precedentemente enunciati e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso, essi però possono essere rimpatriati tramite il “rimpatrio assistito”134. Coloro che temono di poter subire persecuzioni nel loro paese (per
nei luoghi di frontiera; procedura di identificazione dei minori; fuga dalle strutture di prima accoglienza dei minori. L'azione di questo programma si concentra su quattro aree di intervento: accoglienza, rapporto con le istituzioni competenti, sostegno all’inclusione sociale dei minori sul territorio e sperimentazione dell’istituto dell’affidamento familiare.
(Progettomondo.mla “Studio sui minori migranti non accompagnati. Rapporto sull’Italia” Torino, 2012)
133 L’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario) o dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare nel caso in cui ci sia il consenso del genitore o tutore.
134 Il rimpatrio assistito, a differenza del procedimento di espulsione, è un provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito ad un’indagine condotta nel paese di origine e ad un’attenta valutazione della situazione specifica del minore, si ritiene che tale azione sia ciò che meglio corrisponda al superiore interesse del minore e non comporta il
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motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche) hanno diritto a presentare domanda di asilo. Tale domanda verrà esaminata dalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato che ascolterà il minore ed il suo tutore. I Minori Stranieri Non Accompagnati poi, hanno diritto ad ottenere, per il solo fatto di essere minorenni, un permesso di soggiorno per minore età135. Questo tipo di permesso di soggiorno non consente di lavorare e non può essere convertito in permesso di soggiorno per studio al compimento del 18° anno di vita. I minori che sono titolari di un permesso di soggiorno poi, hanno diritto all’assistenza sanitaria (come abbiamo già detto precedentemente infatti, essi vengono obbligatoriamente iscritto al SSN).
I MSNA poi, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno diritto ad un’istruzione e sono di conseguenza soggetti all’obbligo scolastico136.
Per quel che riguarda il compimento del diciottesimo anno di età ed il diritto a restare regolarmente in Italia, possiamo distinguere 6 diverse situazioni: 1. Minori presenti in Italia da 3 anni che hanno seguito un programma di integrazione per 2 anni.
Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo se: non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri; se sono entrati in Italia almeno a 15 anni e hanno seguito un programma di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall’art.52 del regolamento di attuazione D.P.R 394/99; se frequentano corsi di studio o se svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e condizioni previste dalla legge italiana; se hanno la disponibilità di un alloggio.
divieto di reingresso per 10 anni. Il rimpatrio assistito (disposto dal Comitato per i minori stranieri) viene eseguito accompagnando il minore fino al ri-affidamento alla famiglia o alle autorità responsabili nel paese di origine; in seguito al rimpatrio, verrà attuato un programma di reinserimento.
135 Questo tipo di permesso dovrebbe essere rilasciato solo nei casi in cui non vi sia la possibilità di rilasciare un altro tipo di permesso di soggiorno (per affidamento, per motivi familiari etc.)
136 L’iscrizione avviene secondo le modalità previste per i minori italiani ma avviene con riserva nel caso di minori privi di documentazione anagrafica.
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2. Minori con permesso per affidamento e “non luogo a provvedere
al rimpatrio”. Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro
subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie o di cura, al compimento dei 18 anni se dopo aver ricevuto il provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” dal Comitato ed essere stati affidati hanno ottenuto, prima di compiere i 18 anni, un permesso per affidamento.
3. Minori affidati ai sensi della legge 184/83. Possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro
subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie e di cura, i minori che al compimento dei 18 anni siano affidati ai sensi della legge 184/83137. 4. Minori sottoposti a tutela e minori affidati “di fatto” a parenti entro il 4° grado. In questo caso è stata la Corte Costituzionale ad affermare che i soggetti appartenenti a questa “categoria” di minori devono essere equiparati ai minori affidati ai sensi dell’art.2 della legge 184/83 al fine del rilascio del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni138. 5. Minori titolari di permesso per motivi familiari. I minori in possesso di questo tipo di permesso possono ottenere, al compimento dei 18 anni, un permesso per studio, lavoro subordinato o autonomo.
6. Minori titolari di permesso per protezione sociale o asilo. I permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo può essere rinnovati anche dopo il compimento dei 18 anni.
137 Questa legge prevede sia l’affidamento familiare che quello in comunità o istituto. 138 Questo perché la legge non prevede esplicitamente la possibilità di ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni per i minori sottoposti a tutela o affidati “di fatto” a un parente entro il 4° grado.
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