ART. SOGGETTI PROVVEDIMENTO
63 d.l. Cura Italia
Titolari di reddito di lavoro dipendente (pubblici e privati) • con reddito di lavoro dipendente
2019 non superiore a 40.000 euro • che hanno lavorato in sede nel
mese di marzo 2020
Per il mese di marzo 2020 è riconosciuto un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.
I sostituti d’imposta riconoscono il premio in via automatica già nel mese di aprile.
Il premio non concorre alla formazione del reddito del beneficiario
25 d.l. Rilancio
Titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita IVA
Spetta un contributo a condizione che i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e l’ammontare del fatturato/corrispettivi ad aprile 2020
sia inferiore ai 2/3 rispetto ad aprile 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
• 20% per ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000 euro;
• 15% per ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 euro;
• 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a a 5.000.000 euro. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
dei requisiti del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo è comunque non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.
26 d.l. Rilancio
Società di capitali con sede legale e amministrativa in Italia che non
operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo: • con ricavi tra 5 e 50 milioni; • che hanno subito una riduzione di
ricavi tra marzo/aprile 2020 ≥ 33% rispetto al 2019
In caso di aumento di capitale a pagamento entro il 31 dicembre 2020 spetta un credito d’imposta del 20% dei
conferimenti nel capitale sociale di una o più delle società in oggetto, con un investimento massimo su cui
effettuare il calcolo pari a 2 milioni. Il credito non è imponibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IRAP.
È utilizzabile nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle
successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Per fruire dell’agevolazione, la partecipazione deve essere mantenute almeno fino al 31 dicembre 2023.
28 d.l. Rilancio
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, enti non commerciali con ricavi/compensi
2019 inferiori a 5 milioni
In caso di calo di fatturato/corrispettivi almeno del 50% nel mese di riferimento, è riconosciuto un credito
d’imposta sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’esercizio dell’attività (anche affitto di azienda) nella misura del 60% dell’ammontare mensile dei canoni o
del 30% in caso di immobile in affitto d’azienda. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione mediante il mod. F24.
65 d.l.
Cura Italia Soggetti esercenti attività d’impresa
È riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo a
marzo 2020 di immobili di categoria C1 (negozi e botteghe).
La misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona identificate come
essenziali di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24.
119 d.l. Rilancio
Condomìni, persone fisiche, IACP e cooperative di abitazione a
proprietà indivisa
È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (isolamento termico e sostituzione di
impianti di riscaldamento), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021.
L’agevolazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.
Rilancio 2021 interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione
energetica riduzione del rischio sismico, recupero o restauro di
facciate di edifici esistenti, installazione di impianti solari
fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici
dei beneficiari, è possibile optare per lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione o
per la cessione della detrazione e l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in
un credito d’imposta in capo al cessionario. L’opzione deve essere effettuata in via telematica con modalità che saranno stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.
120 d.l. Rilancio
Esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed
enti privati compresi gli enti del Terzo settore
È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e misure di contenimento contro la diffusione
del COVID-19, per un massimo di 80.000 euro. Tra gli interventi agevolati rientrano quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi in spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza e per gli investimenti di
carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti o tecnologie necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di
dipendenti e utenti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24. In alternativa all’utilizzo diretto è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
125 d.l. Rilancio
Esercenti attività di impresa, arte o professione ed enti non commerciali, inclusi enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti
È riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli
utenti, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24. In alternativa all’utilizzo diretto è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
122 d.l. Rilancio
Soggetti beneficiari dei crediti d’imposta botteghe e negozi (art. 65 d.l. Cura Italia), locazioni di immobili
a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 d.l. Rilancio), per
adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 d.l. Rilancio), per
sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 d.l. Rilancio)
In luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, è possibile optare per la cessione, anche parziale, ad altri
soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari).
L’opzione deve essere effettuata in via telematica con modalità che saranno stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.
176 d.l. Rilancio
Nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi turistico-ricettivi, agriturismo e B&B da usufruire sul territorio nazionale
è riconosciuto un credito massimo pari a 500 euro per nucleo familiare composto da 3 o più soggetti (300 euro per nucleo di due persone e 150 per quelli
composti da una sola persona). Il credito è fruibile nella misura dell’80% d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e
per il 20% in forma di detrazione di imposta in dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
124 d.l. Rilancio
Per le cessioni di una serie di strumenti e altri dispositivi medici e di protezione individuale per il contenimento e la gestione dell’emergenza da
COVID-19, effettuate entro il 31 dicembre 2020, si applica il regime di esenzione IVA, con riconoscimento del diritto
alla detrazione “a monte”.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 troverà applicazione l’aliquota IVA del 5%.
66 d.l. Cura Italia
Persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di
reddito d’impresa
Erogazioni liberali in denaro (effettuate mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili) o in natura effettuate nel 2020 a
favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi
gli enti religiosi.
Sono detraibili dall’imposta lorda IRPEF o IRES nella misura del 30% (la detrazione non può superare i 30.000 euro) o deducibili dal reddito d’impresa in
misura piena.
27 d.l.
Liquidità Imprese farmaceutiche
Le cessioni gratuite di medicinali ad uso compassionevole sono equiparate alla distruzione degli
stessi medicinali.
Ai fini IVA, va riconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di tali beni anche in
deroga ai principi generali.
Ai fini delle imposte dirette i farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
28 d.l.
Liquidità Società semplici
I dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2020 alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai
rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Viene prevista una disciplina per gli utili di fonte estera, con conferma dell’integrale imposizione per i dividendi
provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e l’applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% per i
soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi.