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Flussi di cassa 2020

Ordinativi incassi Ordinativi pagamenti

Pagina 31 di 118 In merito ai pagamenti si dà conto di quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2014, n.66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (14G00079) (GU n.95 del 24-4-2014)” che, all’art. 41 comma 1 recita: 1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. donazioni

Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

Dalla norma si desume che le amministrazioni devono allegare alla relazione del bilancio consuntivo un prospetto attestante:

- l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini;

- il tempo medio dei pagamenti effettuati;

- ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014 recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.” All’art. 9 commi dal 3 al 6:

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha provveduto all’elaborazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti anche in coerenza con i contenuti della circolare n.3 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 14/01/2015.

In base ai criteri esposti il calcolo effettuato riporta un indicatore per il 2020 pari a – 8,94. L’indicatore negativo evidenzia che i tempi medi di pagamento sono perfettamente in linea con quanto previsto dalla normativa.

I dati elaborati sono estratti dal sistema contabile U-GOV contabilità e riguardano i pagamenti dell’anno 2020.

In dettaglio, documenti pagati n. 3.955 di cui:

n. 3.950 per un importo di euro 10.173.464,00 pagati entro la scadenza;

n. 0 per un importo di euro 0,00 entro 30 giorni dopo la scadenza;

n. 4 per un importo di euro 4.544,80 tra 31 e 60 giorni dopo la scadenza;

n. 0 per un importo di euro 0,00 tra 61 e 90 giorni dopo la scadenza;

n. 1 per un importo di euro 5.430,67 oltre 90 giorni dopo la scadenza.

Pagina 32 di 118 In ottemperanza al D.LGS 97/2016 art. 33 l’ammontare complessivo dei debiti è euro 61.855,20 ed il numero delle imprese creditrici è 18 (allegato n.4).

RATEI E RISCONTI

Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza economica di esercizi successivi.

La valorizzazione dei ratei attivi assume particolare rilevanza per i progetti e le ricerche in corso, finanziate o co-finanziate da soggetti terzi.

Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti rispettivamente i costi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e i proventi rilevati entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi futuri.

La valorizzazione dei risconti passivi assume particolare rilevanza per i progetti e le ricerche in corso, finanziate o co-finanziate da soggetti terzi. Tale criterio comporta, quindi, la determinazione dei ricavi correlati ai costi sostenuti nell’esercizio; alla chiusura dell’esercizio contabile, se la differenza tra i ricavi ed i costi sostenuti è positiva, viene iscritto un risconto passivo, viceversa se i ricavi sono inferiori ai costi si registra un rateo attivo.

PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto dell’Ateneo si articola in:

- Fondo di dotazione, differenza tra attivo e passivo dello Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2013 (avvio della contabilità economico- patrimoniale);

- Patrimonio vincolato, composto dal fondo per donazioni di beni non soggetti ad ammortamento, dal fondo vincolato per progetti di ricerca, dai fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali;

- Patrimonio non vincolato: composto dai risultati gestionali realizzati in contabilità economica, che si compone dei risultati dell’esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri e rischi di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono esattamente determinabili l’ammontare o la data della sopravvenienza.

COSTI E RICAVI

I proventi e i costi si iscrivono a Conto Economico seguendo il principio di competenza economica (art.4 comma 2, D.M.

MIUR/MEF N.19/2014).

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sul reddito e sul patrimonio sono determinate in base alle vigenti norme tributarie.

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI

Nei conti d’ordine vengono iscritti i beni di proprietà di terzi in uso all’Ateneo, inclusi anche quelli con diritti reali e perpetui, ed i beni di proprietà dell’Ateneo presso terzi. I valori indicati sono riferiti alle valutazioni incluse negli accordi, in mancanza, sono espressi a costi storici.

Pagina 33 di 118 II - CONTRIBUTI

I contributi in conto capitale sono somme a fondo perduto erogate dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di beni durevoli con il fine di potenziare, incrementare o ristrutturare il patrimonio dell’Ateneo.

Queste voci sono iscritte a ricavo e al termine di ogni esercizio viene rilevata una quota di risconto passivo a copertura degli ammortamenti dei beni finanziati, di competenza degli esercizi successivi.

Il ricavo così viene correlato al costo pluriennale ripartito in modo da non incidere sul risultato di esercizio ed è rappresentato in modo trasparente.

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