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In base a quanto appreso nel corso delle sessioni informative con l’avv. Viezzi e in presenza dei debitori istanti, circa le cause dell’indebitamento ed all’ammontare complessivo dei debiti la scrivente relazione quanto segue:

Dopo la stipula nel 2010 del mutuo bancario con la Popolare di Vicenza per l’acquisto della prima casa, negli anni successivi dal 2012 fino al 2016 sono stati contratti, in forma disgiunta e/o congiunta, numerosi prestiti tutti nei confronti di società finanziarie.

Si precisa che i coniugi alla data della stipula dei finanziamenti risultavano entrambi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nell’azienda dove ancora oggi sono occupati. Si è provveduto a riepilogare la dinamica delle entrate/uscite nel prospetto che qui si riporta: Redditi 2011 Redditi 2012 Redditi 2013 Redditi 2014 Redditi 2015 Redditi 2016 Redditi 2017 Redditi 2018 Redditi 2019 Reddito mensile

Da quanto esposto si evince che a fronte di una crescita costante negli anni delle entrate reddituali ( derivanti da ore straordinarie e/o turni notturni) si assiste ad un aumento più che proporzionale dell’indebitamento finanziario che, peraltro, fin dall’inizio non è rispettoso di un prudente rapporto Rata/Reddito pari, nel caso specifico, al 50%. Si ricorda che la Banca d’Italia consiglia agli istituti di credito di mantenere tale rapporto entro la soglia del 30% (cd.

soglia di sostenibilità). Si vuole altresì sottolineare in questa sede che, a far data del 2014, la concessione dei prestiti da parte delle finanziarie è avvenuta in presenza di un rapporto Rata/reddito di oltre il 70% e quindi con l’accettazione da parte dell’operatore bancario di un elevato rischio di solvibilità.

Un tale andamento, infatti, ha portato ad un appesantimento degli impegni finanziari connessi al rimborso delle rate con un “avanzo” sempre più inadeguato a sostenere le necessità familiari. Tale situazione ha determinato una vera e propria erosione delle entrate reddituali ed è stata fronteggiata dagli istanti attraverso il ricorso ad ulteriori forme di finanziamento (revolving e prestiti erogati da finanziarie) particolarmente onerose, così come riepilogato nel prospetto che segue:

EROGATO IMPORTO

IMPORTO A SCADENZA Santander 2014 disgiunto Greco 18.723 € 33.840 € Santander 2014 disgiunto Mariuzzo 24.626 € 47.520 € Findomestic 2015 disgiunto Mariuzzo 1.500 € 8.386 € Findomestic 2016 congiunto 46.000 € 70.099 € 90.849 € 159.846 €

La liquidità aggiuntiva all’erogazione del mutuo, erogata negli anni 2012 - 2015 è servita, secondo quanto dichiarato dagli istanti e documentato anche dalla perizia del CTU, a finanziare l’esecuzione di lavori di Sanatoria per opere edili eseguite senza autorizzazione e ulteriori opere necessarie iniziate in data 25.08.2011 e terminati nel 2015. Con la liquidità erogata nel 2016 si è proceduto alla chiusura delle posizioni debitorie congiunte e singole così riepilogate:

Con riferimento alla diligenza impiegata dai debitori ,la scrivente professionista è chiamata a valutare se le obbligazioni siano state assunte dai coniugi con la necessaria diligenza, ossia nella ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Dalla documentazione fornita emerge una situazione di esposizione sicuramente gravosa e rappresentata, per una parte significativa, da obbligazioni progressivamente accumulatesi negli anni a seguito di successive richieste di finanziamento al consumo di importo rilevante che hanno generato effetti negativi sulla liquidità corrente e portato i coniugi in uno stato di sovraindebitamento.

Ad avviso della scrivente, la struttura del debito accumulato dai coniugi Mariuzzo evidenzia che si tratta di obbligazioni contratte con modalità “fisiologiche”. Infatti la scrivente non ha rilevato il sostenimento di spese qualificabili come voluttuarie.

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Dall’esame della documentazione bancaria riferita all’operatività del conto cointestato sul quale sono accreditati gli emolumenti e delle carte Postepay intestate ai singoli coniugi, si rileva, per il triennio esaminato 2018-2019-2020, l’assenza di spese superflue o di prelevamenti sospetti essendo le stesse sostanzialmente riconducibili a normali necessità familiari. Le giacenze medie annuali rilevate nel 2018 e 2019 sono rispettivamente pari ad euro 547,23 e 620,31.

Entrambi i coniugi hanno riferito di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, posto che comunque è presente un ricorso al credito assunto

in maniera superficiale e certamente sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e reddituali anche prospettiche.

8. Le ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte (art. 14-ter, co.3, lett.b)

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le ragioni che hanno generato la crisi da sovraindebitamento dei coniugi è conseguente all’operazione di mutuo posta in essere nel 2010 con la quale di fatto il sig. Mariuzzo Dario, già allora domiciliato a Calcinato (Bs), ha

“rilevato” la posizione debitoria “deteriorata” del padre nei confronti del medesimo istituto acquistando con un nuovo mutuo la casa oggetto di un precedente finanziamento ipotecario a nome del sig. Mariuzzo Dino .

Tale operazione ha determinato un appesantimento delle spese, senz’altro sottostimato dagli istanti, riconducibile principalmente al sostenimento di opere edili necessarie sull’immobile acquistato, ma anche all’incidenza della rata di mutuo sulle entrate mensili che hanno innescato un progressivo ricorso all’indebitamento finanziario che rappresenta di fatto la quasi totalità del debito complessivo.

Non consta l’esistenza di debiti scaduti e non pagati per utenze, spese o per altri acquisti di beni o servizi ad uso personale dei debitori.

Nella fattispecie quindi, fin dall’inizio e ancor più dal 2014 risulta non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva

valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n.

2464 del 2013).

Per quanto sopra si evince che nella fase di stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento.

L’art. 124 bis del TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l’automatica consulenza finanziaria dell’intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Nella fattispecie che ci occupa gli istituti erogatori avevano la certezza circa le disponibilità economiche dei debitori (entrambi lavoratori dipendenti privi di altro reddito) ed erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria dei richiedenti, facilmente reperibile, quest’ultima, dalle banche dati.

Come già sopra riportato, proprio il mancato rispetto da parte degli istituti finanziari di un corretto rapporto Rata/Reddito e ancor più degli altri indicatori dello stato di sovraindebitamento individuati da uno studio svolto dalla Banca D’Italia (Quaderno n.149) unitamente alla circostanza della non significativa consapevolezza finanziaria dei debitori, ha determinato un sostanziale squilibrio finanziario tra le entrate e le uscite degli istanti che ha comportato nel tempo l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.

* * *

Per quanto attiene all’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte la scrivente professionista ritiene che, sulla base della documentazione in possesso, la situazione

economico - finanziaria così come sopra ricostruita non consenta oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.

9. La solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni (art. 14-ter, co.3, lett.c)

Per quanto riguarda la solvibilità del ricorrente e la sua diligenza nell’adempiere le obbligazioni nel periodo di analisi richiesto, la scrivente ha già precisato come sia stata intrapresa un’azione individuale da parte del creditore Findomestic con l’attivazione di una procedura di esecuzione pendente presso il Tribunale di Venezia.

A tale proposito si evidenzia che con atto del 03.09.2020 lo studio legale Beghin - sito in Padova in Galleria Europa n. 3 - per conto della AK NORDIC ha notificato ai coniugi Mariuzzo Dario e Greco Sabrina il pignoramento presso terzi delle somme corrisposte agli stessi dal datore di lavoro Metalprint Srl di Calcinato (Bs) fino all’importo rispettivamente di euro 55.100,20 e di euro 50.068,48 a fronte di crediti ceduti dall’ originario creditore Findomestic Spa. La relativa udienza è stata fissata per il giorno 11 dicembre 2020 avanti al G.E. del Tribunale di Venezia.

Dall’analisi delle banche dati a disposizione e dalle informazioni assunte emerge nell’ultimo quinquennio, per entrambi i coniugi, un resoconto di carente solvibilità.

10. Gli atti del debitore impugnati dai creditori (art. 14-ter, co. 3, lett. d)

Non risulta, in base alla documentazione fornita, l’esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori.

11. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 14-ter, co. 3, lett.e)

Ritenuto che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti e prevedibili che non permettano, in via prognostica, l’esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori (pur non potendo escludere a priori che potrebbero registrarsi degli scostamenti tra alcuni valori preventivati ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione , tenuto conto della necessità di ricorrere alle aste per la realizzazione dell’attivo) la sottoscritta esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

I debitori istanti sono stati collaborativi con l’OCC sia nella fase di consegna della documentazione sia in quella relativa alla richiesta di chiarimenti in merito alle cause che

hanno determinato la crisi da sovraindebitamento oggetto dell’istanza di liquidazione ex. art.

14-ter Legge 3/2012.

Si precisa che nel redigere la presente relazione la scrivente, per entrambi i coniugi, ha esaminato la documentazione di seguito indicata:

Documentazione depositata dai debitori istanti:

o Certificazione uniche annualità 2019-2020

o Dichiarazioni fiscali 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2018-2019 o Buste paga 2018-2019-2020

o Esito consultazione banche dati

o Certificato di residenza e stato famiglia

o Documentazione pratica edilizia immobile di Eraclea o Documentazione bancaria

o Contratto di mutuo

o Perizia immobile sito in Eraclea o Descrizione attività e passività o Elenco atti dispositivi

o Elenco spese annuali della famiglia o Estratto di matrimonio

o Contratto di locazione Calcinato o Utenze Calcinato

o Preventivi spese dentista o Libretto auto e moto

Documentazione reperita dal Gestore della Crisi o Precisazioni di credito

* * *

Questi, in sintesi, i fatti appurati ad oggi che la scrivente si riserva di completare con una successiva relazione qualora, nel corso dell’ulteriore attività, venisse a conoscenza di altre circostanze o di altra documentazione tale da rendere l’elaborato suscettibile di integrazione e/o modifica.

Con osservanza

Venezia Mestre lì 07.05.2021

Il professionista incaricato Dottoressa Marta Signori

Allegati:

- inviati mediante file al legale incaricato della procedura avv. Barbara Viezzi del Foro di Udine da depositare con la presente relazione particolareggiata.

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