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Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

FASE III: Predisposizione del Documento

4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.13. Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

32 In particolare, il reporting periodico ha ad oggetto:

- l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza;

- eventuali criticità evidenziate nel corso dell’attività di vigilanza;

- il resoconto di eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni su presunte violazioni del Modello e l’esito delle verifiche svolte su tali segnalazioni;

- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare per consentire l’adeguatezza e l’effettività del Modello e dei suoi protocolli;

- l’accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;

- l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di verifica.

In aggiunta al reporting periodico, l’Organismo relaziona all’Organo Amministrativo in tutti i casi in cui ritenga opportuno o necessario un coinvolgimento dello stesso nonché ogni qualvolta sia richiesto dall’Organo.

L’Organismo, inoltre, relaziona tempestivamente in merito ad eventuali criticità emerse, connesse all’attuazione del Modello da parte della Società.

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo riferisce sono verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall’Organismo in apposito archivio.

L’Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche direttamente ed indirettamente inerenti l’applicazione del Modello e/o l’attuazione del Decreto.

4.13. Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

L’art. 6, 2° comma, lett. d del D. Lgs. n. 231/01, impone la previsione nel Modello di specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

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Al fine di consentirne effettività ed efficacia di azione, all’Organismo di Vigilanza deve essere segnalata ogni eventuale violazione del presente Modello.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano per il conseguimento dei fini della Società, sono pertanto tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto.

L’OdV deve essere costantemente informato in merito a quanto accade nella Società e in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità della Società stessa ai sensi del Decreto, mediante apposite segnalazioni effettuate dai singoli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai responsabili e, più in generale, da tutti i potenziali destinatari della normativa 231 e quindi del modello Organizzativo, in merito a violazioni o possibili violazioni del Modello. In particolare, tutti i Destinatari del Modello devono segnalare senza ritardo:

a) le notizie relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione degli illeciti previsti dal Decreto;

b) le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nel Codice di Comportamento;

c) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dal Decreto;

d) i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la Società, suoi dipendenti, dirigenti, membri degli organi sociali o altri Destinatari/collaboratori

e) le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza di eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate;

f) accessi, ispezioni, notifiche e richieste delle Autorità o delle Forze dell’Ordine;

g) infortuni sul lavoro;

h) modifiche nel sistema di deleghe e procure e degli organigrammi aziendali.

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Si precisa, infine, che l’OdV potrà raccogliere direttamente le informazioni di cui sopra nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità che l’OdV stesso riterrà più opportune (ad es. attraverso la predisposizione di questionari e reportistica ad hoc). I componenti dell’OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura comportamento sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

L’Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l’aggiornamento del Modello, ovvero l’adeguatezza dei principi richiamati dal Codice Etico e dalle procedure aziendali.

Le segnalazioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione/Ufficio/Unità, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all’OdV,

L’Organismo stesso agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali. Fermo restando il rispetto dei flussi informativi generali di cui sopra, le funzioni aziendali competenti dovranno trasmettere tempestivamente all’OdV le informazioni ritenute sensibili e significative ai sensi del D. Lgs. n. 231/01. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione delle attività e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all’OdV, è rimessa a quest’ultimo nell’ambito della disciplina del proprio funzionamento interno

Le informazioni anonime o rappresentate all’Organismo di Vigilanza non in forma scritta, come previsto nello Statuto, verranno da questo prese in considerazione, a sua discrezione, sulla base della gravità della violazione denunciata.

35 4.13.1. Whistleblowing

Per quanto attiene l’applicabilità della normativa di cui al Decreto 231 e in particolare al sistema delle segnalazioni, si può pacificamente desumere che l’Organismo di Vigilanza istituto ai sensi del Decreto 231”) si trovi, nel neonato sistema di whistleblowing “231”, a svolgere un ruolo cruciale.

Segnatamente, Il Sistema “ whistleblowing” descrive la possibilità e la modalità di segnalare in modo sicuro e anonimo, da parte del Dipendente (o di chiunque sia interessato), eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o una violazione (o presunta violazione) del Modello: la comunicazione deve essere inoltrata all’OdV, informandone, se lo si ritiene opportuno, il proprio diretto superiore o, qualora si senta a disagio nel coinvolgerlo, riferendola direttamente all’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza si impegna in ogni caso garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

4.13.2. Applicabilità del sistema sanzionatorio di cui al Modello 231 alla realtà ABC

Con riferimento ai comportamenti passibili di denuncia e/o di segnalazioni, l’ABC applica una politica di condanna di qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice di comportamento, anche qualora il comportamento stesso sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice di comportamento è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso e per rendere efficace l’azione di vigilanza dell’OdV. Al riguardo, infatti, l’art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’instaurazione e dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L’accertamento delle infrazioni può essere avviato anche su impulso dell’OdV qualora, nel corso della propria attività di controllo e vigilanza, abbia rilevato una possibile infrazione del Modello. L’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e

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l’attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

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