negoziale. I fondi così costituiti sono dei veri e propri centri di raccolta del risparmio ove l’afflusso costante di contributi sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro crea una disponibilità, che gestita dal fondo pensione, servirà ad assolvere il compito del fondo di erogare trattamenti pensionistici ai propri iscritti. Sempre in ottica di agevolare il lavoratore a scegliere il fondo ad esso più consono, è prevista anche la possibilità di portare da una forma ad un’altra la propria posizione maturata, previo un periodo di permanenza nel fondo per un minimo di 2 anni.
3.2 I Fondi Pensione
Il fondo pensione è uno strumento finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari rispetto a quelli offerti dal sistema obbligatorio, al fine di assicurare livelli di copertura previdenziale più elevati. E’ l’unico strumento di gestione del risparmio per il quale la legge prevede importanti vantaggi fiscali, analizzati nel dettaglio più avanti. Il fondo pensione è allo stesso tempo uno strumento previdenziale, in quanto fornisce un trattamento pensionistico integrativo appunto, e uno strumento finanziario, in quanto, operando con il meccanismo della capitalizzazione, investono le proprio riserve sul mercato mobiliare tramite intermediari esterni18.
Il patrimonio dei Fondi Pensione è separato e autonomo da quello del soggetto istitutore e da quello degli aderenti ed è destinato esclusivamente all’erogazione di prestazioni pensionistiche a favore degli aderenti stessi, pertanto, sul Fondo non sono ammesse azioni esecutive sia da parte dei creditori del soggetto istitutore, sia da parte dei creditori degli aderenti.
I Fondi Negoziali e Preesistenti sono dotati di organi quali l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del Fondo. L’assemblea è formata da rappresentanti degli iscritti (più raramente, e solo nei Fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. Infine i componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. Inoltre provvede all’invio all’autorità di vigilanza di dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo.
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Anche per i Fondi Aperti e i PIP è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica, che ha gli stessi obblighi previsti per i Fondi Negoziali. Nel caso dei Fondi Aperti, l’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza, che ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del Fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di Fondo Aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al Fondo avvengono su base collettiva; altrimenti i membri dell'organismo, che devono essere almeno due, sono designati dai soggetti istitutori del Fondo, con un incarico non superiore al biennio. I membri dell’organismo di sorveglianza devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità e non devono ricoprire la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, né svolgere attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei Fondi Aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano.
I Fondi Pensione sono autorizzati all’esercizio dell’attività e sottoposti alla vigilanza dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Ci sono diverse tipologie di fondi pensione, ognuno con le proprie peculiarità, più nel dettaglio:
• Fondi Pensione Negoziali:
sono fondi chiusi o ad ambito definito, che nascono da contratti o accordi collettivi, e che quindi sono promossi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tali fondi sono rivolti a categorie ben determinate di lavoratori, che possono appartenere ad esempio allo stesso comparto (ad es. COMETA), alla stessa società o ad un determinato territorio (ad es. fondi regionali). L’adesione è ovviamente su base collettiva.
I fondi negoziali sono dei soggetti giuridici autonomi dotati di propri organi, il cui compito consiste nella raccolta dei contributi, nelle scelte delle politiche di investimento, nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni.
Come vedremo più avanti i fondi negoziali per le varie fasi generalmente si rivolgono a soggetti professionisti terzi. In ogni caso la banca depositaria deve essere un soggetto terzo.
• Fondi Pensione Aperti:
questi fondi invece sono rivolti a qualunque soggetto (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti, soci lavoratori di
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cooperative soggetti privi di reddito/fiscalmente a carico di altri soggetti, pensionati). Vengono promossi da banche, assicurazioni, SGR e SIM. L’adesione può essere su base collettiva o individuale.
Per questa tipologia di fondi, la società promotrice costituisce un patrimonio separato ed autonomo, finalizzato all’erogazione delle prestazioni. In questo caso la società si occupa della gestione del patrimonio. Anche per questi fondi la banca depositaria deve essere un soggetto terzo.
• Fondi Pensione Preesistenti:
sono casse o fondi aziendali o interaziendali costituiti anteriormente al novembre 1992, che ad esempio a differenza dei fondi istituiti successivamente possono gestire direttamente le risorse senza necessitare di un gestore terzo specializzato. Anche per questi fondi l’adesione è su base collettiva, e sono promossi da aziende/enti.
• Piani Individuali Pensionistici - PIP:
sono invece piani individuali pensionistici di tipo assicurativo rivolti a qualunque soggetto e sono promossi da imprese di assicurazione.
Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
• contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
• accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti;
• regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
• accordi fra soci lavoratori di cooperative;
• Regioni con Legge regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia (Veneto: Solidarietà Veneto; Valle d’Aosta: FOPADIVA;Trentino Alto-Adige: Laborfond);
• imprese di assicurazione, banche, Società di Gestione del Risparmio, limitatamente ai Fondi Pensione Aperti;
• imprese di assicurazione, limitatamente alle forme pensionistiche individuali.
La nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2007 prevede che, pur in presenza di un fondo pensione negoziale di riferimento, un lavoratore dipendente possa aderire ad un fondo pensione aperto (o ad un PIP), conferendovi il TFR ed eventualmente un contributo a proprio carico. Il lavoratore potrà beneficiare anche del contributo datoriale, previa stipulazione di: