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Ricognizione e riaccertamento sono due cose diverse: la ricognizione spetta ai dirigenti / responsabili con autonomo atto; il riaccertamento è di competenza della

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.

Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle società, per le quali il legislatore individua l’importo minimo che deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della società, ma anche successivamente. Nelle società, se la perdita d’esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento di capitale (art.2447 c.c.).

Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l’importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.

Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l’ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell’approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili.

Se a seguito dell’utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell’ente.

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La funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro di eventuale disavanzo finanziario garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l’ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

Valutazione partecipazioni societarie

Il codice civile all’art. 2426 comma 4 dispone che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere iscritte nel bilancio dell’ente partecipante in base alla frazione da quest’ultimo detenuta del patrimonio netto della partecipata, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonchè quelle richieste per il rispetto degli artt.2423 e 2424 bis (c.d. rappresentazione veritiera e corretta).

Con il Metodo del patrimonio netto l’ente partecipante rappresenta l’investimento effettuato nella partecipata evidenziando, nello S.P., la quota del capitale di funzionamento di propria pertinenza (adeguatamente rettificato), e nel C.E. la corrispondente quota di utili o perdite (contestualmente al relativo verificarsi).

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Fasi applicative del metodo del patrimonio netto

1° anno di applicazione

A) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di pertinenza dell’ente partecipante in base alla % di cointeressenza.

B) Determinazione e successiva imputazione della differenza (eventualmente) sussistente tra il costo della partecipazione e il valore contabile del patrimonio netto della partecipata.

Anni successivi al 1°

C) Imputazione delle rettifiche al risultato della partecipata.

D) Determinazione della frazione di P.N. di pertinenza della partecipante.

E) Adeguamento del valore della partecipazione, secondo il metodo reddituale o il metodo patrimoniale.

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Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale (vedasi documento a parte principio di revisione)

La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell’esercizio per individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza dell’esercizio o del periodo oggetto di interesse.

A tal scopo, al termine del periodo amministrativo e alle scadenze previste dalle esigenze conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell’esercizio sulla base dell’accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico).

Nell’ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all’ente.

Nell’ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell’esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella

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contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell’esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione “Merci c/acquisto a fatture da ricevere”, che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell’esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell’esercizio .

I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell’esercizio considerato cui bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi.

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La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’esercizio.

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

risultato e economico dell'esercizio +/ - importo

contributo permesso di costruire destinato al titolo 2 + contributo permesso di costruire restituito - differenza positiva di valutazione partecipazioni + con il metodo del patrimonio netto (*)

Opere di urbanizzazione a scomputo +

Rettifiche per errori iniziali stato patrimoniale pos o neg Valutazione positiva partecipazioni patrimonio netto rettificato +

variazione al patrimonio netto = 0

(*) Solo in prima applicazione; vedasi OIC 17 punto 161 e 162. In seguito occorre seguire il metodo di cui punto 6.1.3.principio All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi

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Il patrimonio netto è così suddiviso:

PATRIMONIO NETTO importo

I Fondo di dotazione

II Riserve

A da risultato economico di esercizi precedenti B da capitale

C da permessi di costruire

D

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

E altre riserve indisponibili

III risultato economico dell'esercizio

Destinazione dell’utile:

importo fondo di dotazione

a riserva

a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo

Totale 0

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Copertura della perdita:

L’organo esecutivo propone al consiglio di ripianare il risultato economico negativo dell’esercizio come segue:

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così distinti:

importo fondo per controversie

fondo perdite società partecipate fondo per manutenzione ciclica

fondo per altre passività potenziali probabili

totale 0

L’ente ha /non ha provveduto ad adeguare l’articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l’importo delle riserve indisponibili alla data del 01.01.2018 e alla data del 31.12.2018, rilevando le opportune rettifiche.

Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione positivo / negativo. In caso di Fondo di dotazione negativo, l’ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione.

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RELAZIONE DI FINE MANDATO - Art. 4 Dlgs 149/2011

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

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b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione: rappresenta la capacità di

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