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Formazione e D.Lgs. 81/2008

I lavoratori devono essere formati, informati e addestrati con elementi, nozioni e ca-pacità sulla salute e sicurezza sul lavoro che siano specifici dei cicli produttivi in cui questi sono impiegati. Tali elementi non possono che derivare da una attenta analisi delle lavorazioni finalizzata allÊindividuazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi.

A distanza di ormai diversi anni dallÊentrata in vigore del D.Lgs. 81/08 è chiara a tutti gli operatori del settore lÊenorme portata delle modifiche introdotte rispetto alle norme precedenti.

Tra le principali „novità‰ introdotte è senzÊaltro da menzionare lÊimportanza attribuita alle attività di formazione, informazione e addestramento di tutte le figure che sono coinvolte nel sistema della Salute e Sicurezza e Lavoro - SSL aziendale, sia nella catena organizzativa e sia in quella operativa. Qualsiasi attività prescrittiva e di controllo per-de di significato e sostanza se dallÊaltra parte non cÊè una conoscenza per-dei rischi reali e delle misure messe in campo per prevenire e proteggere i lavoratori. Il legislatore ha sottolineato lÊimportanza attribuita ai percorsi di formazione con un percorso og-gettivamente travagliato distribuito su un periodo che, ammesso che sia concluso, ammonta a più di 4 anni:

- Ad aprile del 2008 il testo dellÊart. 37 ha stabilito lÊobbligo e rimandato a un accor-do della conferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi (si legga il comma 2 dellÊart. 37 nel riquadro);

- Il 21 dicembre del 2011 è stato approvato lÊAccordo della Conferenza Stato Re-gioni 22/12/2011 n. 221/CSR che ha indicato dei percorsi formativi specifici per la-voratori, dirigenti e preposti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dellÊ11 gennaio 2012);

- A distanza di 7 mesi, ed esattamente il 26/6/2012, è stata pubblicata una corposa linea guida interpretativa dellÊaccordo di cui al punto precedente con 23 pagine di necessari chiarimenti e puntualizzazioni;

- Successivamente il D.M. 6/3/2013 ha disciplinato i requisiti dei formatori per la si-curezza sul lavoro;

- Infine lÊaccordo della conferenza Stato Regioni n. 128 CSR del 7 luglio 2016 ha di-sciplinato la formazione per i Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione ma

6 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI ha portato anche ulteriori elementi e modifiche al complesso delle disposizioni sul-la formazione dei sul-lavoratori di cui sopra.

Considerato che la sicurezza reale passa attraverso un mutamento culturale di tutti gli attori coinvolti nella gestione aziendale, la formazione di ogni lavoratore assume una funzione importantissima.

La lettura degli articoli 36 e 37 ci ricorda lÊimportanza attribuita alla crescita delle competenze.

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SEZIONE IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lÊevacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione allÊattività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle sche-de sche-dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allÊarticolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve con-sentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed ade-guata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con partico-lare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione azien-dale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di pre-venzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti so-ciali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legi-slativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante lÊaccordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], unÊadeguata e specifica for-mazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e si-curezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi parite-tici di cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei da-tori di lavoro o dei lavorada-tori.

8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi apposita-mente definiti, tramite lÊaccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dellÊattività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei se-guenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e spe-ciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle

8 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dellÊobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lÊattività del datore di lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e si-curezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allÊarticolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è conside-rato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per diri-genti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dellÊaggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimen-to del crediriconoscimen-to formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata lÊavvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui allÊarticolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dellÊartico-lo 2, comma 1, lettera a), e dellÊarticodellÊartico-lo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

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Il citato Accordo del 21/12/2011 e il successivo del 7 luglio 2016 hanno definito i per-corsi formativi per i lavoratori individuando tre diverse modalità corrispondenti ad altrettante classi di rischio delle aziende rappresentate. Tali percorsi prevedono in ogni caso un modulo generale di almeno 4h di lezione i cui contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio (i moduli successivi prevedono ulteriori 4, 8 o 12 h di lezione in funzione della classificazione di rischio dellÊazienda).

La classificazione delle aziende in classi di rischio alto medio e basso è riportata in allegato allÊaccordo di cui sopra ed è così riassumibile:

attività a rischio basso: commercio, artigiani, alberghi, servizi;

attività a rischio medio: agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non re-sidenziale, pubblica amministrazione, istruzione;

attività a rischio alto: industrie estrattive, costruzioni, alimentari, tessile, concia-rio, legno, carta, metalli, costruzioni meccaniche ed elettriche, auto, mobili, ener-gia-gas, acqua, rifiuti, chimica, gomma, plastica, sanità, assistenza sociale residenziale.

Nei riferimenti di cui sopra è stato opportunamente precisato che „I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequen-tare i corsi per Rischio Basso‰.

Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un modulo per rischi specifici per lavoratori dei comparti Bar/Ristorazione/Alberghi sullÊigiene e la sicurezza sul la-voro per una durata complessiva di 6 ore di lezione adattabile sia per il corso di for-mazione specifica (4 ore) che per quello di aggiornamento (6 ore).

Per garantire la coerenza con le indicazioni, è bene sottolineare che molte delle slide proposte nellÊopera dovranno essere integrate e personalizzate a cura dellÊutente. In particolare sarà opportuno:

rimuovere il materiale di eventuali fattori di rischio non presenti nellÊazienda rap-presentata;

inserire i riferimenti specifici richiesti nelle varie diapositive;

inserire le procedure di sicurezza e i risultati delle valutazioni del rischio laddove richiesto allÊinterno delle diapositive.

1.2 Descrizione dell’opera

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per lavoratori per una durata complessiva di 6 ore di lezione.

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. Le diapositive, realizzate con il software Microsoft Power Point®, sono organizzate in un modulo strutturato come segue:

1. introduzione e richiami del corso base 2. rischi meccanici

3. rischi elettrici generali 4. rischi macchine e attrezzature 5. cadute dallÊalto

6. rischi chimici 7. rischi biologici 8. rischi fisici - rumore

10 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI 9. rischi fisici - radiazioni

10. rischi fisici - microclima e illuminazione 11. videoterminali

12. DPI e organizzazione del lavoro 13. ambienti di lavoro

14. stress lavoro correlato

15. movimentazione manuale dei carichi 16. segnaletica

17. procedure di sicurezza

18. procedure di esodo, incendi ed emergenze 19. procedure organizzative per il primo soccorso 20. incidenti e infortuni mancati.

1.2.1 Contenuto del CD Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file inizia-da-qui.html.

Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰.

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata e che contiene:

Home: presentazione del volume;

Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in formato PowerPoint®;

Questionari di valutazione: contiene i link di accesso ai file dei questionari in formato pdf;

Attestati: contiene i link di accesso ai file degli attestati in formato doc;

D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul la-voro.

Requisiti di sistema:

Windows Vista, 7, 8 e 10;

Internet Explorer 8 e superiore;

Acrobat Reader 9 e superiore;

Microsoft PowerPoint® 2007 e superiore;

Microsoft Word 97-2003 e superiore.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire a termine delle lezioni.

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI 17

CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE

1

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.

Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento ini-ziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.

Il corso è strutturato per essere utilizzato per lo svolgimento dei corsi di formazio-ne specifica per il profilo di rischio basso (durata 4 ore) ai sensi dellÊArt. 37 del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni contenute nel punto 4 dellÊAccordo per la for-mazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, Comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 8 del 11/01/2012.

Il materiale proposto può coprire tranquillamente lezioni di 6 ore, pertanto può es-sere anche adattato per lo svolgimento del percorso quinquennale di aggiornamen-to dei lavoraaggiornamen-tori da svolgersi secondo le indicazioni del punaggiornamen-to 9 dellÊAccordo già citato.

˚ sempre indicato proporre un test di verifica finale ai partecipanti al corso.

Si ricorda che la trattazione dei rischi indicati nellÊAccordo va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dellÊazienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavora-tore autonomo, secondo quanto previsto allÊarticolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I con-tenuti e la durata dei corsi sono subordinati allÊesito della valutazione dei rischi

DIAPOSITIVA

20 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla na-tura e allÊentità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conse-guenza il numero di ore di formazione necessario.

2

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. LÊesame di questo pro-spetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e si-curezza sul lavoro per i rischi specifici.

DIAPOSITIVA

SCHEMA GENERALE DEL CORSO

22 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI

3

La diapositiva serve a introdurre il tema generale e tracciare il punto in cui si è ar-rivati con lo svolgimento.

DIAPOSITIVA

INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

4

Si introduce il corso facendo il punto sul fatto che quello nel settore bar/ristorazio-ne è un lavoro di per sé non molto rischioso ma che coinvolge un elevatissimo nu-mero di lavoratori, tra cui molti di sesso femminile, giovani che vengono coinvolti sempre più spesso in fasce orarie non „convenzionali‰ (weekend, ore serali ecc.), lavoratori temporanei e spesso con un turn-over molto elevato.

Il termine Horeca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café, ma la terza parola viene a volte identificata con Catering, o altre similari) è un termine commerciale che si riferisce al settore dell'industria alberghiera e comunque in generale della ristora-zione e ospitalità.

Fonte dei dati: Rapporto Annuale FIPE Ristorazione 2017.

DIAPOSITIVA

INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

24 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI

5

Si mostrano i numeri delle imprese del gruppo bar e ristoranti. La distribuzione sta-tistica vede una netta maggioranza di ditte individuali (circa 50%) e società di per-sone (circa 30%).

LÊaspetto delle piccole dimensioni, e della conseguente difficoltà organizzativa, è un tema da sottolineare in ambito salute e sicurezza sul lavoro.

Fonte dei dati: Rapporto Annuale FIPE Ristorazione 2017.

DIAPOSITIVA

INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

6

Si mostrano i numeri delle imprese del settore mensa/catering. La distribuzione sta-tistica vede una netta maggioranza di società di capitali (circa 40%) e solo 18% so-cietà di persone e 27% di ditte individuali.

In questi casi assistiamo alla presenza, solitamente, di unÊazienda più strutturata e organizzata.

Fonte dei dati: Rapporto Annuale FIPE Ristorazione 2017.

DIAPOSITIVA

INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

26 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI

7

Il profilo di rischio „Ristorazione‰ può racchiudere attività di varia natura, anche molto disomogenee tra di loro.

Nel settore ristorazione ritroviamo infatti attività tra le più disparate, dal piccolo bar di quartiere al ristorante con centinaia di coperti, al chiosco che vende cibo take-away fino al food-truck che serve alimenti fuori dagli stadi e alle fiere.

Le fasi incluse nel diagramma di flusso proposto comprendono in linea generale le descrizioni più ampie ed inclusive possibile.

Per alcuni lavoratori della ristorazione la mansione potrebbe prevedere anche atti-vità fuori dai luoghi di lavoro, per esempio con lo scopo di consegnare del cibo a clienti o ritirare alimenti e prodotti presso fornitori.

Il diagramma di flusso proposto può essere modificato e adattato alle esigenze dellÊazienda a cui il corso è rivolto.

Un utile riferimento bibliografico è costituito dai Profili di Rischio INAIL disponibili sul sito dellÊIstituto.

(https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/)

DIAPOSITIVA

INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

8

Si descrivono sinteticamente le fasi lavorative associate al ciclo lavorativo „Ristora-zione‰.

Adattare il contenuto alle esigenze dellÊaula.

DIAPOSITIVA

INTRODUZIONE E RICHIAMI ALLA PARTE GENERALE

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO sui rischi specifici nei BAR, RISTORANTI e ALBERGHI 103

81

La diapositiva serve a introdurre il tema della parte n. 2 e tracciare il punto in cui si è arrivati con lo svolgimento.

DIAPOSITIVA

PARTE 1I Agenti biologici, Microclima, Illuminamento, VDT, Rischi trasversali, DPI, Sovraccarico biomeccanico e movimentazione merci, Ambienti di lavoro, Segnaletica, Emergenze e quasi incidenti

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