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La terza parte delle linee guida fornisce indicazioni operative sull’accesso civico per mancata pubblicazione dei dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli

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stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web

istituzionale (accesso civico “semplice”). Per quanto riguarda la decorrenza, al fine di

consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni (entrate in vigore dal 23 dicembre 2016) si è

stabilito che l’attività di vigilanza dell’Autorità sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di

modifica sarà svolta dal 31 gennaio 2017, in coincidenza con l’adozione dei PTPCT, data dalla

quale partirà effettivamente l’attività di vigilanza dell’ANAC.

Con determinazione n. 241/2017 l’Autorità ha adottato specifiche linee guida concernenti la

nuova configurazione degli obblighi di trasparenza dei titolari di incarichi politici, di

amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali, disciplinati

dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013. Ciò in ragione del particolare rilievo che le disposizioni

dell’art.14 rivestono, soprattutto per i profili della tutela della riservatezza.

L’intervento di riforma del 2016 ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 14 anche ai titolari

di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente

dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Con riguardo all’applicazione dell’art. 14 alla dirigenza del servizio sanitario nazionale, le linee

guida hanno innanzitutto chiarito che con la locuzione “dirigenza sanitaria” introdotta nell’art.

41, co. 3, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che

ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al co. 2 di detto articolo, ovvero, direttore

generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di

strutture semplici e complesse. Si è inoltre precisato che la dirigenza sanitaria, così definita, è

tenuta ad applicare gli obblighi di trasparenza contenuti nell’art. 14, e non quelli previsti all’art.

15 cui l’art. 41 rinvia. Una diversa interpretazione avrebbe comportato, nell’attuale assetto

normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN,

assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, e gli altri dirigenti pubblici tenuti,

invece, a osservare gli obblighi più penetranti previsti dall’art. 14.

Successivamente all’adozione della determinazione n. 241/2017, le misure di trasparenza

contenute nell’art. 14 relative ai compensi e alle spese di viaggi di servizio e missioni e quelle

riguardanti i dati reddituali e patrimoniali, sono state oggetto di ricorso da parte di alcuni

dirigenti pubblici in quanto ritenute in contrasto con la normativa UE e con gli artt. 3, 13 e

117 co. 1 della Costituzione. Il TAR Lazio, sez. I-quater, ordinanza n. 1030/2017, ha accolto

la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti del Segretario generale dell’Autorità

Garante per la protezione dei dati personali sull’attuazione dell’articolo 14 per i dirigenti

ricorrenti, con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di

compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità

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del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea,

dei dati per cui è causa”. L’ANAC, con delibera n. 382 del 12 aprile 2017, ha di conseguenza

sospeso l’efficacia, per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, delle indicazioni

contenute nella propria delibera n. 241/2017 per gli obblighi oggetto del ricorso, fino alla

definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

In linea con i poteri conferiti all’Autorità con riguardo agli obiettivi di semplificazione previsti

all’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, si è confermato

l’orientamento già espresso dall’ANAC secondo cui, in virtù dell’art. 1, co. 1, n. 5) della legge

5 luglio 1982, n. 441, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di

incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado, non

sono tenuti alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali. Per evitare disparità di

trattamento all’interno dello stesso ente fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi

dirigenziali, è stato chiarito che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche

per i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa non sono pubblicate le attestazioni

patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.

Le linee guida contengono, inoltre, anche in risposta a istanze di parere di carattere generale

ricevute dall’Autorità, chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 riferiti ad alcuni casi particolari,

quali i commissari straordinari negli enti territoriali.

Sono state inoltre fornite precisazioni sull’attuazione della nuova misura di trasparenza

contenuta all’art. 14, co. 1-ter, riguardante tutti i dirigenti tenuti, a seguito delle modifiche

introdotte dal d.lgs. 97/2016, a comunicare all’amministrazione presso cui prestano servizio

l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

Infine, allo scopo di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di

pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14, anche al fine della comparabilità dei dati stessi, le

linee guida sono state corredate da una elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali,

nonché da alcuni modelli per la dichiarazione da parte dei soggetti titolari di carica o di

incarico, della situazione patrimoniale e della variazione della situazione patrimoniale. È stato

reso altresì disponibile un modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati dei soggetti

cessati dalla carica o dall’incarico.

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6.1.2 L’accesso generalizzato : indicazioni operative su esclusioni e limiti

A seguito dell’approvazione del d.lgs. 97/2016, è stato introdotto nell’ordinamento italiano,

con decorrenza dal 23 dicembre 2016, l’istituto dell’accesso civico generalizzato. Rovesciando

la precedente prospettiva, che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo

strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013,

la libertà di accedere ai dati e ai documenti è divenuta centrale nel nuovo sistema, in analogia

agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove la regola generale è la

trasparenza e la riservatezza e il segreto costituiscono delle eccezioni.

Il diritto di accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013 come

diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. A ciò si aggiunge che

l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico

risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini, indipendentemente dalla

titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni

detenute dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso generalizzato incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli

interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 e, dall’altra, il

rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, co. 3). Proprio ai fini della

definizione delle esclusioni e dei limiti, il legislatore ha conferito all’ANAC il compito di

adottare linee guida recanti indicazioni operative, d’intesa con il Garante per la protezione dei

dati personali e sentita la Conferenza unificata (art. 5-bis, co. 6).

In attuazione del disposto normativo, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità

ha adottato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Il documento

ha ottenuto l’intesa del Garante e il parere favorevole della Conferenza unificata,

condizionato, tuttavia, all’accoglimento di alcune osservazioni proposte e alla costituzione di

un Tavolo di confronto, al fine di poter meglio declinare le modalità operative

all’organizzazione e alle funzioni delle amministrazioni regionali. Il documento ha altresì

recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali.

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Come previsto dalla normativa, l’attenzione dell’Autorità è stata rivolta sostanzialmente a

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