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FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

Nel documento Vittoria con te Casa e Famiglia (pagine 134-139)

Sezione “RESPONSABILITÀ CIVILE

2 Quali personalizzazioni è possibile attivare?

5.2 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA può richiedere all’ASSICURATO - e lo stesso deve fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. Se richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

In ogni caso l’intervento dovrà essere sempre richiesto alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.

L’ASSICURATO s’impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l’erogazione delle PRESTAZIONI di assistenza.

I massimali indicati per ogni PRESTAZIONE debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

L’ASSICURATO che gode di PRESTAZIONI analoghe alle presenti, anche a titolo di mero

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RISARCIMENTO, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è obbligato ad avvisare del SINISTRO ogni impresa assicuratrice, e specificamente la SOCIETÀ, entro tre giorni a pena di decadenza3.

Nel caso in cui attivasse altra impresa assicuratrice, le presenti PRESTAZIONI saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’ASSICURATO degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la PRESTAZIONE.

L’ASSICURATO libera dal segreto professionale, relativamente ai SINISTRI formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo del SINISTRO, nei confronti della STRUTTURA ORGANIZZATIVA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del SINISTRO stesso.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

3 Articolo 1910 del Codice Civile

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Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

Cosa fare SUBITO Contatti

Comunicare con precisione il tipo di assistenza di cui si necessita, i propri dati anagrafici, il numero di POLIZZA, il servizio richiesto, l’indirizzo del luogo dove ci si trova e il recapito telefonico cui si potrà essere richiamati nel corso dell’assistenza.

Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.

- DENUNCIA TELEFONICA:

a) per la GARANZIA “ASSISTENZA CASA”,

“ASSISTENZA FAMIGLIA” e/o “ASSISTENZA MICRO-MOBILITÀ”

• al Numero Verde 800.069.627, per chiamate dall’Italia;

• al Numero +39 015 25.59.741, per chiamate dall’estero;

b) per le medesime GARANZIE, se la POLIZZA è stata sottoscritta con tipo copertura “Vittoria CasAttiva”,

• al Numero Verde 800.713.822, per chiamate dall’Italia;

• al Numero +39 015 25.59.761, per chiamate dall’estero.

- DENUNCIA SCRITTA a MAPFRE ASISTENCIA S.A. Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI) tramite fax al numero: +39 015 255.96.04 oppure via mail all’indirizzo:

[email protected]

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Appendice normativa

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati nella presente Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

CODICE CIVILE

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911].

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno [1908].

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

CODICE PENALE

Art. 624 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.a.

Decreto Ministero dei Trasporti N°229 Del 4/6/2019

Art. 2 - Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica

1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all’articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:

- hoverboard;

- segway;

- monopattini;

- monowheel.

2. Al fine dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell’allegato 1.

3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.

5. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti

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o trasportati a mano.

6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi.

7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell’ambito della sperimentazione di cui all’articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

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