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DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 200.000 ECU

Art. 55

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capitolo stabilisce, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993 n, 537, le regole in ordine all’aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione dell’IVA.

2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti nel titolo.

3. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzioni per l’acquisto, conclusi per iscritto.

4. È vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

5. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, il responsabile del procedimento formula, con apposita relazione che accerti la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, la proposta alla Giunta comunale per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove

verificata detta sussistenza la Giunta l’approvi, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Art. 56

Responsabile del procedimento

1. Il Sindaco, come per gli altri servizi, è tenuto a nominare un responsabile di tutta la procedura per le forniture di cui al presente titolo; la nomina può coincidere con altri incarichi di responsabilità.

Art. 56 bis

Programmazione delle forniture

1. Per le forniture dei beni necessari ad assicurare il buon andamento degli uffici ciascun responsabile è tenuto a formulare una apposita richiesta al responsabile di cui all’articolo precedente.

2. La richiesta deve contenere il presumibile fabbisogno occorrente per un intero esercizio articolato in modo dettagliato anche per tipologia merceologica, caratteristiche specifiche e particolari e, possibilmente la qualità dei prodotti da acquistare.

3. Sulla scorta delle singole richieste il responsabile della procedura, nominato dal Sindaco raggruppa per tipologia i singoli prodotti occorrenti per tutti gli uffici e formula la proposta alla Giunta comunale per la programmazione annuale degli acquisti.

Art. 57

Criteri per l’aggiudicazione

1. Le forniture previste dal presente titolo sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e all’assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il presidente di gara, prima di procedere all’aggiudicazione, può chiedere all’offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

3. Nel caso di appalto-concorso, di cui all’articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923 n.

2440, e all’articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, la commissione di gara non può escludere un’offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d’oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all’offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l’amministrazione ritenga indispensabile.

6. L’amministrazione comunica, entro dieci giorni dall’espletamento della gara, l’esito di essa all’aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

7. Per aggiudicare forniture di prodotti ad alto contenuto tecnologico debbono essere invitate alla gara le imprese che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata da organismi accreditati ufficialmente.

Art. 58

Pubblicità delle gare

1. Il responsabile del procedimento predisporrà modelli standard di bandi di gara, in conformità con i criteri stabiliti nella raccomandazione della Commissione della Comunità europea 24 ottobre 1991 n. 91/561 e tenendo conto degli istituti che regolano le stesse materie nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati nonché, in quanto applicabili, delle norme di cui agli articoli 5, comma 6, e 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55.

2. L’avviso delle gare viene pubblicato secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

3. Il responsabile del procedimento dà notizia, entro quarantacinque giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, delle forniture, per settore di prodotti, che si intende aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; inoltre, ne comunica il risultato con apposito avviso.

4. Per consentire la pubblicazione di cui al comma 3 i responsabili di ciascun servizio devono comunicare entro e non oltre 30 settembre di ogni anno il presumibile fabbisogno per l’esercizio seguente.

Art. 59

Relazioni informative

1. Il responsabile del procedimento informa, con un’apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il Consiglio comunale dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali.

Art. 60

Certificato antimafia

1. A norma dell’art. 5 della legge 17 gennaio 1994 n. 47, per i contratti relativi a pubbliche forniture, il cui valore sia inferiore a cinquanta milioni di lire, non sono richiesti gli adempimenti in materia di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, e dalla legge 17 gennaio 1994 n. 47.

2. I valori suddetti sono adeguati automaticamente alle variazioni di legge.

Art. 61

Termini per l’emissione dei mandati di spesa

1. Per la emissione dei mandati di pagamento si fa riferimento, sia per la modalità che per i termini al regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo adottato ai sensi della legge n. 241/1990.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al predetto regolamento, l’interessato può produrre istanza al Direttore generale o al Segretario comunale, il quale provvede direttamente all’emissione del mandato di pagamento. Se il procedimento è di competenza del Direttore generale, l’istanza è rivolta al Sindaco, il quale adotta le misure di propria competenza.

Art. 62

Verifiche periodiche

1. Il Consiglio comunale verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l’adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990 n. 241, 24 dicembre 1993 n. 537, e a quelle del presente regolamento.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, si possono promuovere iniziative dirette ad acquisire la valutazione delle imprese e dei cittadini interessati, anche tramite questionari ed interviste.

Art. 63

Verifica della congruità dei prezzi

1. Per la verifica della congruità dei prezzi dei beni e dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, commi da 3 a 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Art. 64 Controlli e sanzioni

1. Il servizio di controllo interno, da istituirsi ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione di forniture non conclusi entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. L’inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell’applicazione delle misure previste a carico dei responsabili dei servizi.

CAPITOLO II

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