di Giulia Tolve
Introduzione
La Regione Friuli Venezia Giulia ha normato la materia dei tirocini, in ottemperanza a quanto disposto dalle Linee-guida del 24 gennaio 2013, con decreto del Presidente della Regione n. 0166 del 13 settembre 2013.
Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
All’articolo 1 del decreto viene data una definizione generale dell’istituto identificato come «una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e una persona in cerca di lavoro, al fine di favorire l’acquisizione sul campo di conoscenze e competenze professionali e facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro». Si specifica poi che le disposizioni seguenti, in vigore dal 1° ottobre 2013, si pongono come standard minimi di riferimento anche con riferimento ad altre tipologie di interventi aventi i medesimi obiettivi dei tirocini, anche se diversamente denominate.
Le tipologie di tirocinio attivabili ed oggetto del decreto sono:
1) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nel periodo di transizione dalla scuola al lavoro di soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio universitario od un diploma tecnico superiore, di diploma della scuola secondaria superiore e di coloro che
abbiano conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo;
2) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento nel mondo del lavoro di soggetti inoccupati, disoccupati o in mobilità;
3) tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, come definiti da specifiche discipline speciali (in primo luogo i disabili di cui all’articolo 1, comma 1, legge n. 68/99).
Non rientrano nell’oggetto della disciplina in analisi i tirocini curriculari, i tirocini transnazionali ed estivi ed i periodi di pratica professionale o tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Tra i principi generali si segnala il divieto di svolgere, per uno stesso tirocinante, più di un tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante e il divieto per il soggetto ospitante di ospitare tirocinanti che abbiano avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro.
Durata del tirocinio
La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo. La normativa prevede una durata minima del tirocinio – che non può essere inferiore a 2 mesi – ed una durata massima, pari a 6 mesi in caso di tirocini formativi e di orientamento e di inserimento o reinserimento lavorativo e 18 mesi in caso di tirocini in favore dei soggetti svantaggiati elencati dalla stessa legge. Per i soggetti disabili rientranti nell’ambito di applicazione della deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 217 (Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all’articolo 37, comma 1 , lettera c, della legge regionale n. 18/2005), si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione medesima, ovvero 24 mesi.
Il tirocinio può essere prorogato – nel caso in cui la durata sia inferiore alla durata massima prevista e fino al raggiungimento dei predetti limiti – e sospeso, nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, nei
periodi di malattia certificata per periodi superiori a 20 giorni consecutivi e nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Soggetti promotori
La disciplina definisce il soggetto promotore come l’organismo che si occupa della progettazione, dell’attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Il soggetto promotore determina gli obiettivi formativi e svolge un ruolo di garanzia della correttezza dell’utilizzo dell’istituto. A seconda della tipologia di tirocinio, la normativa elenca una serie di differenti soggetti promotori.
Per tutte si trovano i servizi del lavoro delle Province e gli enti formativi accreditati ai sensi della normativa regionale vigente. Con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento si elenca invece una serie più numerosa di possibili soggetti promotori, tra i quali le Università, gli istituti superiori di grado universitario, istituzioni di alta formazione artistica e musicale (limitatamente a tirocinanti in possesso del titolo di studio universitario), istituzioni scolastiche statali e paritarie, istituti tecnici superiori.
Inoltre, i soggetti autorizzati all’intermediazione ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 possono stipulare specifici protocolli d’intesa con i soggetti promotori elencati dalla norma, al fine di attivare percorsi di tirocinio. La disposizione elenca poi i compiti del soggetto promotore, tra cui il redigere il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante, individuare il tutor responsabile dell’aspetto organizzativo del tirocinio, gestire le procedure amministrative e le comunicazioni alla Regione, rilasciare, al termine del tirocinio, l’attestazione delle competenze acquisite.
Soggetti ospitanti
Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato, presso il quale si realizza il tirocinio.
Questi deve rispettare determinati requisiti. In particolare, deve essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con le disposizioni in tema di lavoro dei disabili e non deve avere fatto ricorso, nei 12 mesi antecedenti l’attivazione del tirocinio, a licenziamenti collettivi o plurimi o a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Inoltre il soggetto ospitante non deve avere in corso sospensioni di lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale. Tra i doveri del soggetto ospitante si ricorda, in questa sede, l’obbligo di impartire la formazione teorica in materia di salute e sicurezza al tirocinante e quello di favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro, permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti numerici di seguito riportati:
• in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5, può essere inserito un tirocinante;
• in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da 6 a 19 possono essere inseriti fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;
• in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a 20, possono essere inseriti tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.
I datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore dei soggetti svantaggiati.
Modalità di attivazione
Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante che definisce gli obblighi cui
sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi degli stessi. La convenzione, redatta sulla base di uno schema proposto dalla Regione, è conservata a cura del promotore e può essere riferita a più tirocini, nell’ambito dei limiti numerici previsti dalla normativa. Il progetto formativo è compilato online sull’apposito formulario stabilito dalla Regione e contiene vari elementi, tra cui: i dati identificativi dei soggetti coinvolti i diritti ed i doveri delle parti, l’indicazione del numero di tirocini attivati nei 18 mesi precedenti, gli elementi descrittivi del tirocinio, l’indicazione della figura professionale di riferimento, le attività affidate al tirocinante, le competenze da acquisire e l’ammontare dell’indennità corrisposta.
Per accedere al tirocinio il tirocinante deve avere compiuto 18 anni di età – ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale – ed essere in stato di disoccupazione (salvo il caso del lavoratore in cassa integrazione).
Garanzie assicurative
Al tirocinante deve essere garantita l’assicurazione presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso i terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all’esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio. Il soggetto che assume a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative è stabilito nella convenzione.
Comunicazioni obbligatorie
La comunicazione dell’avvio del tirocinio al centro per l’impiego è effettuata a cura del soggetto ospitante (articolo 7, comma 4, lettera d). Le comunicazioni indirizzate alla Regione, ovvero la comunicazione di avvio e di conclusione del tirocinio e la trasmissione del piano formativo, sono effettuate a cura dell’ente promotore (articolo 6, comma 5, lettere f e
Modalità di attuazione
Per descrivere le modalità di attuazione è necessario soffermarsi sui diritti e doveri del tirocinante nel corso del rapporto. Il tirocinante deve svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati ed i regolamenti aziendali, seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per esigenze di tipo organizzativo. Il tirocinante deve inoltre rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi ed a qualsiasi notizia riguardante l’azienda o il segreto d’ufficio in caso di datori di lavoro pubblici.
Il tirocinante può interrompere il rapporto in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto ospitante. Il soggetto ospitante invece può interrompere il tirocinio previa comunicazione scritta al soggetto promotore in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo (o lesivi degli interessi del soggetto ospitante stesso) o in caso di mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del tirocinante stesso.
Tutorship
Si prevede che a ciascun tirocinante venga assegnato un tutor dall’ente promotore ed un tutor da parte del soggetto ospitante. Il tutor individuato dal soggetto promotore ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l’attività di tirocinio e di operare in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante, anche effettuando visite presso la sede del tirocinio. Il tutor aziendale ha invece il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. Ciascun tutor del soggetto ospitante può seguire al massimo 3 tirocinanti, a meno che il tirocinante non sia disabile (nel qual caso il tutor deve avere un rapporto esclusivo con quest’ultimo).
Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
L’attestazione delle competenze è rilasciata dall’ente promotore, anche sulla base della valutazione espressa dal soggetto ospitante.
I risultati dell’apprendimento vengono espressi in termini di competenze e le conoscenze e le abilità acquisite vengono riferite ai repertori approvati dalla Regione in materia di percorsi triennali di IeFP e apprendistato.
Le competenze acquisite al termine del tirocinio saranno registrate sul libretto formativo del cittadino.
Indennità di partecipazione
La normativa stabilisce un’indennità minima a carico del soggetto ospitante, pari ad euro 300, commisurata ad un impegno pari a 20 ore settimanali. Si prevede poi che l’importo cresca in modo corrispondente all’impegno richiesto al tirocinante, fino ad un massimo di 40 ore settimanali, cui deve corrispondere un’indennità minima di euro 500 L’indennità non viene in ogni caso corrisposta nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito o di soggetti disabili rientranti nell’ambito di specifica normativa regionale.
Monitoraggio
La Regione istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione alla cui implementazione concorreranno anche i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti ed i cui esiti verranno pubblicati sul sito della Regione. Tale monitoraggio è volto alla verifica periodica della realizzazione degli obiettivi delle varie tipologie di tirocinio.
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Ferma restando la competenza statale in materia, la Regione promuoverà la corretta applicazione dell’istituto anche attraverso apposite intese con i competenti organi ispettivi.
Friuli Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 0166
Tipologie di tirocinio a) formativo e di orientamento: per soggetti entro e non
oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo;
b) inserimento o reinserimento al lavoro: inoccupati, disoccupati o in mobilità;
c) formativo e di orientamento o inserimento o reinserimento: soggetti svantaggiati.
Durata Durata minima: 2 mesi
a) 6 mesi; b) 6 mesi;
c) 18 mesi (svantaggiati); 24 mesi (disabili)
Soggetti promotori a) servizi del lavoro delle Province;
b) università;
c) enti di formazione accreditati; d) istituzioni scolastiche;
e) istituti tecnici superiori;
f) strutture regionali di orientamento;
g) cooperative sociali, iscritte nello specifico albo regionale;
h) servizi di integrazione lavorativa
I soggetti autorizzati alla intermediazione a livello nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 276/2003) possono? SI
Soggetti ospitanti Datore di lavoro pubblico o privato:
• in regola con le norme in tema di salute e materia di salute e sicurezza;
• in regola con le disposizioni in tema di lavoro dei disabili;
• non deve avere fatto ricorso, nei 12 mesi antecedenti, a licenziamenti collettivi o plurimi o a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o avviato procedure di CIG;
Limiti numerici (basati su lavoratori a tempo indeterminato): • 0 dipendenti: 0 tirocinanti (eccetto artigiani, aziende
agricole a conduzione familiare e studi di professionisti: 1)
• tra 1 e 5: un tirocinante; • tra 6 e 19: 2 tirocinanti;
• oltre 20: 10% dei suddetti dipendenti.
Modalità di attivazione Convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante,
con allegato progetto formativo
Garanzie assicurative Inail e per la responsabilità civile verso i terzi (anche per attività esterne)
Comunicazioni obbligatorie
Sì
Modalità di attuazione Il tirocinante deve svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali.
Tutorship 1 tutor didattico-organizzativo + 1 tutor del soggetto
ospitante
Attestazione delle competenze
• attestazione dell’attività svolta; • registrazione sul libretto del cittadino.
Indennità di partecipazione
• mimino 300 euro per 20 ore settimanali; • minimo 500 euro per 40 ore settimanali.
Monitoraggio A cura della Regione con il coinvolgimento dei soggetti
promotori e ospitanti
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
A cura della Regione di intesa con gli organi ispettivi competenti
Lazio
di Alessandra Innesti
Introduzione
In data 25 luglio è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 18 luglio 2013. L’atto dà attuazione all’accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell’articolo 1, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 e revoca la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2009, n. 151 Approvazione Linee-guida
dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio. La delibera
regionale ha fissato la sua entrata in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul sito web istituzionale www.portalavoro.regione.lazio.it, ossia il 23 luglio 2013.
Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
L’articolo 1 della delibera definisce il tirocinio come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione che non configura un rapporto di lavoro.
• tirocini formativi e di orientamento;
• tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo;
• tirocini di orientamento e formativi o di inserimento o reinserimento rivolti a disabili, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, persone richiedenti asilo ai sensi della legge n. 303/2009 e persone titolari di protezione internazionale.
Le tipologie di tirocinio escluse dal campo di applicazione della normativa regionale sono, invece:
• tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche, fondazioni (ITS), centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie; • periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle
professioni ordinistiche; • tirocini transnazionali;
• tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
• tirocini estivi.
Durata del tirocinio
La durata del tirocinio è stabilita in ragione della tipologia di riferimento: • tirocini formativi e di orientamento: sei mesi comprese le
proroghe;
• tirocini di inserimento e reinserimento: dodici mesi comprese le proroghe;
• tirocini di orientamento e formativi o di inserimento o reinserimento: dodici mesi comprese le proroghe;
• i tirocini per i disabili possono avere una durata di ventiquattro mesi prorogabile di altri dodici, ma esclusivamente per i soggetti rientranti nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
Soggetti promotori
Il tirocinio può essere promosso, anche in forma associata, da: a) centri per l’impiego;
b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni;
c) soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro; d) agenzie regionali per il lavoro;
e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;
h) centri di orientamento al lavoro di cui all’articolo 30 comma 2, legge regionale n. 38/1998;
i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all’erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 968/2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, autorizzate dalla Regione Lazio o per il tramite di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
k) comunità terapeutiche inserite nell’elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte all’albo della Regione Lazio;
l) servizi di inserimento lavorativo per i disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome;
m) aziende sanitarie locali, con riferimento a soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
n) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel caso promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house.
Soggetti ospitanti
Possono ospitare i tirocini enti pubblici, imprese, fondazioni, associazioni e studi professionali. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti sopra indicati, oppure dalla sede legale se non coincidente con quella operativa. Nell’ipotesi di soggetto ospitante multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è realizzato. La Regione Lazio può definire con appositi accordi stipulati con altre Regioni o Province autonome, disposizioni che tengano conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative realizzate in più Regioni, si applica la normativa della Regione sede di attivazione del tirocinio.
Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per lo stesso profilo professionale nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 7 della delibera, ma non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per il medesimo profilo professionale; inoltre, può attivare con lo stesso tirocinante diverse tipologie di tirocinio. In tale ipotesi il tirocinio può essere rinnovato una sola volta per un periodo non superiore ai dodici mesi.
Il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali stipulati con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa. Inoltre, presso la sede operativa di realizzazione del tirocinio non devono essere in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
Se ad ospitare il tirocinio è una Pubblica Amministrazione è necessario che la ricerca delle candidature e la loro selezione avvenga con criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
Ogni soggetto ospitante può realizzare, contemporaneamente, tirocini nei limiti quantitativi stabiliti in ragione del numero di lavoratori in forza al momento dell’attivazione del tirocinio. Concorrono al computo dei lavoratori in forza:
• i lavoratori subordinati;
• i soci dipendenti delle società cooperative.
In base al numero di lavoratori computati possono essere ospitati tirocinanti nel limiti di:
• un tirocinante, fino a 5 lavoratori in organico;
• 2 tirocinanti, se i lavoratori in organico sono tra 6 e 20 unità; • fino ad un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori in
organico, se i lavoratori sono più di 20. Tale percentuale è arrotondata all’unità superiore se non corrisponde ad un numero intero.
Sono esclusi dai limiti indicati i tirocini realizzati in favore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, persone richiedenti asilo ai sensi della legge n. 303/2009 e persone titolari di protezione internazionale.
Modalità di attivazione
I tirocini sono regolati da apposite convezioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui sopra, conformi al modello introdotto dalla normativa regionale. Le convenzioni possono regolare anche più tirocini di diverse tipologie di durata non superiore a trentasei