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FSC per cofinanziamento programmi comunitari

Nel documento Punto 6) Odg Conferenza Unificata (pagine 14-0)

1. Dopo il comma 4, dell’articolo 56 è inserito il seguente:

“4 bis. Al comma 1 ter, dell’articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “15 punti” sono sostituite con “30 punti”;

b) dopo le parole “della programmazione 2021-2027” sono inserite “nonché dei programmi cofinanziati dai Fondi Europei e/o dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 relativi all’attuale ciclo di programmazione 2014-2020,”

Relazione

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 23, comma 1-ter, ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possano essere utilizzate, su richiesta delle Regioni interessate, ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027 per ridurre la percentuale di tale cofinanziamento regionale.

La norma vigente, fortemente voluta e approvata all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, risulta molto ridimensionata negli effetti finanziari rispetto alle aspettative regionali. Infatti, le Regioni devono far fronte a un maggior cofinanziamento regionale rispetto alla programmazione 2014 – 2020 dovuto oltre che all’incremento delle risorse destinate a Programmi Operativi delle Regioni anche al minor tasso di cofinanziamento UE medio e, più in generale, alle difficoltà che si scontano nella definizione dei documenti finanziari in attesa della copertura integrale delle minori entrate.

L’emendamento amplia la portata della norma di cui all’articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, consentendo di ridurre nella misura massima di 30 punti (anziché 15 punti, come attualmente previsto) la percentuale del cofinanziamento a carico dei bilanci regionali oltre che estendere l’applicabilità ai programmi cofinanziati dai Fondi Europei e/o dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 relativi all’attuale ciclo di programmazione 2014-2020. Questo soprattutto in considerazione della persistente condizione di crisi economica aggravatasi dopo la pandemia anche dagli effetti della situazione di guerra in Ucraina e delle relative minori entrate tributarie per le Regioni necessarie per coprire il cofinanziamento regionale e mantenere al contempo gli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012.

15 5. Superbonus 110% ALER

1. All’articolo 14, comma 1, è aggiunta la lettera:

“a bis). All’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al terzo periodo è aggiunto il seguente:

“Per i soli interventi realizzati sul patrimonio ERP dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 gli enti hanno provveduto ad aggiudicare i lavori, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.”

Testo integrato

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. “Per i soli interventi realizzati sul patrimonio ERP dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 gli enti hanno provveduto ad aggiudicare i lavori, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.”

Relazione

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, “Decreto Rilancio”, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 119, comma 9, lettera c), individua fra gli interventi a cui sono applicate le misure del cosiddetto “Superbonus 110%”, quelli effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei già menzionati Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali interventi, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Le misure del “Superbonus 110%” hanno determinato l’avvio in contemporanea di numerosissimi cantieri su edifici privati, per non rischiare di perdere i benefici e comportato diversi gravi problemi nel mercato dell’edilizia residenziale, fra cui: difficoltà nell’approvvigionamento di materiali e attrezzature; difficoltà nel reperimento di mano d’opera esperta; lievitazione dei costi per i materiali, i noli, i trasporti e la mano d’opera; criticità degli appaltatori degli interventi nel reperire le anticipazioni finanziarie occorrenti per dare avvio agli interventi.

In questo quadro gli Enti ex IACP registrano difficoltà a reperire imprese per eseguire i lavori sul patrimonio pubblico degli stessi o dei Comuni/Regioni. Infatti, i rilevanti importi delle gare bandite, associato agli ulteriori oneri formali dovuti all’applicazione del Codice dei Contratti pubblici, fanno ritenere eccessivamente rischioso per le imprese un impegno su questo genere di lavori, proprio in considerazione degli strettissimi tempi di realizzazione che, evidentemente, non hanno tenuto conto di tale complessità.

Si ritiene che prevedere un diverso termine per la detrazione delle spese sostenute, fissandolo al 31 dicembre 2026, per i soli interventi realizzati sul patrimonio ERP dagli enti previsti dalla norma citata (ex IACP e altri aventi le stesse caratteristiche) possa contribuire a risolvere il problema. Al fine di evitare eventuali distorsioni dovute ad un potenziale aumento delle spese legato al più lungo periodo di programmazione degli interventi, si potrebbe contemporaneamente prevedere che il predetto termine possa essere applicato a soli interventi per i quali gli enti avranno provveduto ad aggiudicare

16 i lavori entro il 30 giugno 2023, dando così un’ulteriore garanzia sui tempi necessari per la realizzazione degli interventi.

La proroga proposta può, altresì, risultare utile per decongestionare la situazione del mercato sopra descritta e, anche per questo, vista con favore dal mondo delle imprese.

6. Bonus sociale gas forniture centralizzate edilizia residenziale pubblica -

1. All’art 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Nel caso di forniture condominiali centralizzate di immobili prevalentemente adibiti a edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o di enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, i bonus sociali di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, vengono riconosciuti all’ente cui sono intestate le utenze, che provvede a contabilizzarli a credito del cittadino.”

Relazione

L’emendamento mira a semplificare le modalità di erogazione del bonus gas nel caso di forniture centralizzate che prevalentemente servono alloggi di edilizia residenziale pubblica, in cui si concentrano storicamente molti utenti deboli. La misura ha il duplice scopo di semplificare, da un lato, le modalità a carico di tali utenti e dall’altro di evitare che il bonus sociale vada a sovrapporsi ad analoghe misure di sostegno che gli ex IACP erogano a favore di utenti deboli per il pagamento delle spese condominiali, senza che ve ne sia consapevolezza.

L’emendamento non ha riflessi di natura economico finanziaria.

7. Comunità energetiche rinnovabili

1. All’articolo 9, al termine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini di integrare le risorse di cui al comma 1, è istituito un Fondo per la realizzazione delle

“Comunità energetiche” presso il Ministero dell’Economia e finanze destinato alle Regioni e alle Province autonome con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’Economia e finanze approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, sulla base di una proposta definita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di auto-coordinamento.”

Conseguentemente è ridotto lo stanziamento di cui al comma 2, dell’articolo 52 del presente decreto-legge per 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Relazione

Si ritiene necessario un apposito stanziamento per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili in quanto le risorse previste all’articolo 20 del DL 17/2022 per la copertura degli oneri, sono le risorse del PNRR “qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione” e previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica. Stante l’importanza di avviare immediatamente i lavori si

17 assegna uno stanziamento certo nel quantum e nei tempi alle Regioni e Province autonome. Il Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e finanze è ripartito sulla base di una proposta definita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di auto-coordinamento

All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento previsto al comma 2 dell’articolo 52 del presente decreto considerata anche la natura economica della spesa in conto capitale.

8. Cloud

1. Dopo l’articolo 43 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 43 bis (Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

“1. Dopo il comma 5, dell’art. 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente comma 5-ter:

5-ter- “Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l’omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall’anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l’acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell’articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e provincie autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02

“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all’allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118.”

2. Al comma 2-quinquies, dell’articolo 27 , del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 sono abrogate le parole “e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza”; dopo le parole “tra gli stanziamenti”

sono inserite “e i finanziamenti”.

Relazione

La cloudificazione della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.

Spostando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio cloud as a service, creando due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità dello Stato:

1.

scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato, in particolare per gli enti locali;

2.

Limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli di spending review molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione.

Per ovviare a questi problemi, si è intervenuti con:

• il DL 77/2021: abolendo le norme di spending review sulla spesa per acquisto di beni e servizi informatici, il limite di spesa vigente per acquisti di beni e servizi informatici finanziati con il PNRR e prevedendo che le risorse relative al PNRR e il Piano investimenti complementari (quindi anche le risorse destinate alla migrazione al Cloud delle PA), possano essere utilizzate in deroga ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 con accertamento sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante;

18

• il DL 152/2021prevedendo espressamente la possibilità, per le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) di proporre, nell’ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e gli altri impianti informatici, e quelli relativi all’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 inoltre l’utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente.

Pertanto, le modifiche normative proposte tendono a:

• prevede le modalità di contabilizzazione delle spese per l’acquisizione di servizi cloud da parte delle le Regioni e Province autonome e gli enti locali, destinatari delle risorse finanziarie del PNRR, nell’ambito delle spese di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai fini di assicurare la transizione digitale e la progressiva sostituzione delle infrastrutture ICT materiali con l’acquisizione di servizi cloud, in linea con le indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e alla Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità.

Quest’ultima, infatti, prevede testualmente: “Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di “tradurre” capex in opex).”

Nell’allegato tecnico al PNRR trasmesso alla CE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: “…. as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures.

These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs.”

• estendere a regime la possibilità di variazione compensativa.

9. Finanziamento finanziarie regionali

1. All’articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. Ai fini del sostegno delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante erogazione di contributi a fondo perduto ovvero concedendo ed erogando finanziamenti, rilasciando garanzie, è autorizzato uno stanziamento di 500 milioni di euro per l’anno 2022 per le Società Finanziarie Regionali e Provinciali di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Al riparto fra le Società si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.”

Conseguentemente è ridotto lo stanziamento di cui al comma 2, dell’articolo 52 del presente decreto-legge per 500 milioni di euro per l’anno 2022.

Relazione

Le Società Finanziarie Regionali e Provinciali svolgono un ruolo di supporto all’attività economica sul territorio

In ragione dell’esperienza operativa maturata negli anni, del forte radicamento locale – atteso che sono presenti in quasi tutte le Regioni italiane – e quindi della possibilità di interpretare le esigenze

19 delle imprese e le relative istanze economiche con l’obiettivo di favorire la competitività del Paese, con elevata attenzione anche per il Mezzogiorno.

Operano anche attraverso l’attività di assunzione e gestione di partecipazioni societarie di minoranza e temporanee, per sostenere imprese del territorio di riferimento, nonché aziende innovative nei primi stadi della loro esistenza coerentemente con le specifiche finalità istituzionali.

La norma mira a sostenere le imprese danneggiate dalla crisi internazionale ucraina potenziando le attività delle Finanziarie per l’erogazione di contributi a fondo perduto ovvero concessione ed erogazione di finanziamenti, rilascio garanzie.

All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento previsto al comma 2 dell’articolo 52 del presente decreto considerata anche la natura economica della spesa in conto capitale.

10. Ampliamento termini per l’aggiudicazione degli interventi finanziati col Fondo Investimenti RSO c. 134 L. 145/2018

1. All’articolo 43 del DL 50/2022 è aggiunto il seguente comma:

“11 bis.Al primo periodo dell’art. 1 c. 136 della L. 145/2018 è aggiunto il seguente testo:

Con riferimento alle assegnazioni effettuate dalle Regioni a favore dei comuni negli esercizi finanziari 2021 e 2022, il termine di cui al periodo precedente è posticipato di 4 mesi.”

Relazione:

In considerazione delle conseguenze derivanti dall’emergenza covid e del conflitto Russo-ucraino che stanno comportando difficoltà nel reperimento delle materie prime oltre che aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, sono emerse difficoltà ad appaltare i lavori finanziati con le risorse della L. 145/2018 art. 1 comma 134 da parte dei comuni che sono beneficiari per almeno il 70% dell’importo del Fondo indicato. Appare pertanto opportuno prorogare la tempistica per l’aggiudicazione dei lavori, la cui scadenza ordinaria è fissata in 8 mesi dalla concessione del contributo regionale, pena la revoca del contributo stesso. Il testo si pone l’obiettivo di slittare il termine a 12 mesi complessivi.

La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica Testo post emendamento - Art. 1 - Comma 136

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Con riferimento alle assegnazioni effettuate dalle Regioni a favore dei comuni negli esercizi finanziari 2021 e 2022, il termine di cui al periodo precedente è posticipato di 4 mesi.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

11. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

20 1. Dopo l’articolo 40 è aggiunto il seguente:

“Art. 40 bis. (Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell’anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ente nazionale per l’aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

I piccoli scali nazionali hanno visto fortemente compromessi i propri piani industriali senza la certezza di concrete possibilità di ripresa. La norma proposta interviene a sostegno degli aeroporti regionali con traffico al di sotto di un milione di passeggeri, sospendendo la c.d “addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili” di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 fino al 31 dicembre 2023, in analogia all’articolo 25 bis del DL 73/2021.

L’impatto dell’addizionale è maggiore per gli aeroporti di piccole dimensioni, dove per la struttura vigente della tariffa, la tassa può rappresentare fino al 45% del totale dei diritti aeroportuali che i vettori operanti su questi scali sono chiamati a corrispondere, con una proporzionalità di impatto maggiore sulla marginalità complessiva degli stessi. La riduzione di introito per lo Stato sarebbe compensata dall’effetto dell’incremento del traffico in prospettiva e dallo sviluppo socio - economico delle aree collegate dallo scalo.

All’onere quantificato in 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, sulla base dello stanziamento già previsto dall’articolo 25 bis del DL 73/2021 e del gettito per lo Stato dagli aeroporti di piccole dimensioni pari a 12,7 milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. Modifiche all’articolo 41 (Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

All’articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 1 le parole: «della Regione Siciliana e della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «delle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) nel secondo periodo del comma 1 le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Relazione

L’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) e l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (imposta RC auto) rappresentano tributi propri derivati delle province e città metropolitane. Nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i due tributi

21 vengono percepiti dalle due Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre nelle Regioni Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste e Friuli-Venezia Giulia sono di spettanza regionale.

Parte delle amministrazioni interessate ha subito nel 2021, rispetto al 2019, una riduzione delle entrate

Parte delle amministrazioni interessate ha subito nel 2021, rispetto al 2019, una riduzione delle entrate

Nel documento Punto 6) Odg Conferenza Unificata (pagine 14-0)

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