• Non ci sono risultati.

4) interventi sulle modalità di erogazione dei servizi: i poteri di “modifica” e di “revisione” del regolamento di servizio (art. 2, comma 12, lett. m, L. 481/95) ed i provvedimenti cautelari (art. 2, comma 20, lett. e, L. 481/95)

Come s’è anticipato poc’anzi, il sistema regolativo introdotto dalla L. 481/95 ed affidato alle Autorità amministrative indipendenti non si risolve unicamente nella predisposizione ed imposizione (agli enti erogatori) di precetti vincolanti, ma si estende piuttosto ad un insieme complesso di controlli successivi sulle modalità di svolgimento dei servizi.

Tra questi, alcuni controlli si svolgono “in forma non contenziosa” esaurendosi principalmente in un’attività continua di “monitoraggio” in punto di adozione della Carta di servizi da parte di ciascun esercente (art. 2, comma 12, lett. p) e di pubblicizzazione delle condizioni di svolgimento dei servizi idonee a garantire la massima trasparenza, concorrenzialità e libera scelta degli utenti (art. 2, comma 12, lett. l). In generale, mediante l’esercizio di poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione di informazioni o documenti utili (art. 2, comma 12, lett. g). Nonché in “rilevazioni periodiche”, come nel caso di verifica della congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti al fine di controllare periodicamente la qualità e la efficacia delle prestazioni, se del caso anche acquisendo la valutazione degli utenti, e nell’assicurare sollecita risposta

a reclami, istanze e segnalazioni sul rispetto dei livelli qualitativi (art. 2, comma 12, lett. n).

Altri controlli, invece, sono esercitati dall’Autorità “in forma contenziosa” per accertare la rispondenza del comportamento imprenditoriale degli enti esercenti alle regole che presiedono allo svolgimento dell’attività.

Ed hanno natura, per così dire, “eventuale”, siccome esercitati dall’Autorità solo nell’ipotesi in cui si presentino “disfunzioni” nella attività erogativa dei servizi pubblici, rilevate d’ufficio oppure sollecitate da reclami ed istanze di utenti o consumatori.

Tali sono i poteri generalmente definiti “giustiziali” (o anche “paragiurisdizionali), atteso che postulano un “conflitto” tra i soggetti amministrati (esercenti ed utenti) rispetto al quale si pongono in posizione risolutiva (come nel caso delle procedure di arbitrato e di conciliazione) oppure di mero intervento.

In tale ultimo caso, poi, i poteri possono estrinsecarsi nell’adozione di provvedimenti che vanno ad incidere sul rapporto di utenza (come nel caso dell’”ordine di cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti” di cui al citato art. 2, comma 20, lett. d, L. 481/95, poc’anzi citato) ovvero, come nel caso che ne occupa, direttamente sulle modalità di erogazione del servizio.

Ed infatti.

L’Autorità nel valutare “reclami, istanze e segnalazioni presentate da

utenti, consumatori in ordine al rispetto dei livelli qualitativi da parte dei soggetti esercenti il servizio” può, conseguentemente, intervenire nei confronti

degli esercenti il servizio “imponendo, ove opportuno, le modifiche alle

modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37”(art. 2, co. 12, lett. m, L. 481/95).

Orbene, in tal caso, non è dato desumere dal dettato letterale quale sia, anzitutto, il provvedimento adottato nel concreto (se direttiva, determinazione, regolamento o altro).

Il legislatore invero si limita a “descriverne” - ed, in ogni caso, molto approssimativamente - gli effetti. I quali sembrerebbero avere (ma solo

apparentemente) una duplice direzione: da una parte, investono “le modalità di esercizio” così da imporre (agli esercenti) la relativa modifica; dall’altra, riguardano il “regolamento di servizio”, del quale è l’Autorità (e non gli esercenti) a procedere direttamente alla “revisione”.

Certo è che il presupposto comune per l’adozione di entrambi i provvedimenti è il “mancato rispetto dei livelli qualitativi” del servizio erogato, rispetto (presumibilmente) a quelli definiti ed imposti dall’Autorità nelle direttive adottate ai sensi della lettera h dell’art. 2, comma 12, L. 481/95 che (si ripeta) modificano o integrano il regolamento di servizio predisposto da ogni esercente, ai sensi del comma 37 dell’art. 2, L. 481/95.

E ciò giustificherebbe le segnalazioni degli utenti.

Anche se è dato rilevare che l’Autorità - nel concreto - abbia adottato siffatti provvedimenti anche al di fuori di un procedimento (che, come s’è visto, presuppone l’apertura dell’istruttoria, prima conoscitiva e poi formale).

Così come nel caso della deliberazione n. 200/99, con la quale l’Aeeg - muovendo dalla constatazione che l’ampio numero di reclami, istanze e segnalazioni ricevute con riferimento ai livelli qualitativi (e, quindi, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. m) evidenziasse, già di per sé, “un’area di scarsa

equità contrattuale nei rapporti di fornitura di energia elettrica con i clienti vincolati” - ha fissato le “condizioni minime di fornitura“ imponendo agli

esercenti di applicarle inderogabilmente ai citati contratti (ed, ancora prima, al regolamento di servizio).

E dire che il “regolamento di servizio” costituisce, come s’è detto, lo schema contrattuale contenente le condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente dall’ente erogatore, ed applicate, poi, in via standardizzata ad ogni contratto di fornitura successivamente stipulato con i clienti “vincolati”.

In tal modo, i provvedimenti adottati dall’Autorità all’esito della valutazione delle istanze degli utenti, andando ad incidere sul regolamento (in termini di “modifica” e di “revisione”) e, quindi, sulle condizioni generali predisposte dall’esercente (ed, eventualmente, già integrate dall’Aeeg), finiscono con il produrre effetti non solo limitati al caso specifico (o meglio, al

singolo contratto, in corso di esecuzione, stipulato tra un certo fornitore ed un tale utente), ma tali da incidere, invece, anche sulla futura attività contrattuale di una pluralità di soggetti erogatori 86.

Ed ancora.

Il legislatore prevede, infine, un ulteriore intervento sulle modalità di erogazione del servizio. Stavolta di natura “cautelare”. Statuisce, infatti, che l’Autorità “può adottare - nell’ambito della procedura di arbitrato e di

conciliazione - provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente” (art. 2, comma 20, lett. e, L.

481/95).

La norma richiamata sembra riprodurre – per alcuni versi – il disposto di cui all’art. 2, comma 20, lett. d, L. 481/95 (prima richiamato), il quale prevede che l’Autorità, a fronte di comportamenti degli esercenti lesivi dei diritti degli utenti, possa ordinarne la cessazione imponendo loro il pagamento di un indennizzo. Benché quest’ultimo, nel caso che ne occupa, non sia previsto.

Certo è che, ancora una volta, il legislatore denuncia evidenti lacune non chiarendo, in alcun modo, la natura del provvedimento adottato con il quale, da una parte, assicura la continuità del servizio e, dall’altra, inibisce gli abusi dell’esercente.

In ogni caso, la qualificazione del provvedimento come “temporaneo” ne lascia intendere la natura cautelare e, quindi non definitiva.

Il che non può che aggiungere perplessità a perplessità.

Anzitutto, perché difetta in capo all’Autorità la funzione giurisdizionale che, peraltro, il legislatore vorrebbe addirittura attribuirle “ex officio”.

Poi perché il diritto dell’utente all’adempimento del contratto di fornitura è tutelato dagli ordinari strumenti del diritto comune.

Di guisa che non appare seriamente ipotizzabile un conflitto nel caso in

86

In tal senso, cfr. Giulio NAPOLITANO, “Servizi pubblici e rapporti di utenza” op.

cui l’utente, “ottenuto” dall’Autorità un provvedimento “provvisorio” (di natura inibitoria o ripristinatoria), consegua poi in sede giudiziale un diverso provvedimento cautelare.

CAPITOLO III

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Sommario: Titolo I: La qualità dei servizi. 1) le “direttive” sui livelli di qualità di servizio (art. 1, comma 6, lett. b, n. 2, L. 249/97); Titolo II: il settore radiotelevisivo: 2) posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni: atti di pubblico richiamo e provvedimenti inibitori (art. 43 T.U. radiotelevisivo e Regolamento n. 646/06/CONS); Titolo III: il settore della comunicazione politica: 3) l’adozione di Codici di autoregolamentazione (art. 11 quater L. 28/2000 introdotto dalla L. 313/2003)