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- Funzioni delle regioni e delle province autonome per

Capo II Misura Nazionale Unica di contrasto alla poverta’

Articolo 14 - Funzioni delle regioni e delle province autonome per

Piano regionale per la lotta alla povertà

Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le provincie autonome adottano, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un Piano regionale per la lotta alla povertà, quale atto di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del ReI.

Il Piano viene adottato nel rispetto delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. Il Piano regionale è comunicato al MLPS entro trenta giorni dalla sua adozione.

Nel Piano, le regioni definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà, finanziati a valere sulla quota del Fondo povertà a questo dedicata, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano degli interventi e i servizi sociali di contrato alla povertà (di cui all’art. 21, comma 6).

Potrebbe essere opportuno chiarire se il Piano debba essere adottato con cadenza triennale, come sembrerebbe dalla formulazione del comma 3.

Nel Piano regionale, gli enti territoriali:

- definiscono gli specifici rafforzamenti, su base triennale, del sistema degli interventi e dei servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo povertà a tal fine dedicata, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (di cui all’art. 21, comma 6, lettera b);

- individuano le modalità di collaborazione e di cooperazione, tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti, necessarie all’attuazione del ReI e mirate all’inserimento lavorativo, all’istruzione e alla formazione, alle politiche abitative e alla salute, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati.

In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro (di cui all’articolo 23, comma 2) non coincidenti, nelle more della loro adozione, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire

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la progettazione integrata in favore dei nuclei residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti (comma 4).

Comunicazione al MLPS degli Ambiti territoriali

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, le regioni e le province autonome comunicano al MLPS gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono. Tale comunicazione è finalizzata alla gestione associata del ReI e al riparto della quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione (comma 2).

Nel corpo del comma si segnala un errore materiale: “presente legge”

in luogo di “presente decreto”.

Poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti

Nei casi in cui, in esito al monitoraggio operato dal MLPS (di cui all’articolo 15, comma 2), gli ambiti territoriali, ovvero uno o più comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti nell’attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, né da parte del MLPS (ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le provincie autonome esercitano i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti17. Le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale (comma 5).

Estensione del ReI a valere su risorse regionali (commi 6, 7, 8 e 9) Le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono richiedere, a valere su risorse regionali, che il ReI sia concesso ad un maggior numero di beneficiari o incrementato nell’ammontare del beneficio economico18. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all’intervento richiesto.

17 Previsti fra l’altro dalla legge 328/2000, all’articolo 8, comma 3, lettera o), nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a: programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;

autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica; definizione del piano di zona.

18 La Conferenza della Regioni e delle province autonome ha proposto la seguente riformulazione del primo periodo del comma 6 “Le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono richiedere, a valere su risorse regionali, che il Rei sia integrato da misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche di cui all’articolo 2, commi da l a 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l’ammontare del beneficio economico”.

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Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato (comma 6).

Le modalità di utilizzo in favore dei residenti nel territorio di competenza, a cui vincolare le risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, sono stabilite con protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MEF. I rapporti finanziari sono regolati con apposito atto tra l’amministrazione regionale e il MLPS (comma 7).

Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l’accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l’anticipazione dell’erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l’INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma (comma 8).

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti (comma 9).

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Articolo 15 - Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche