• Non ci sono risultati.

LE GARANZIE NELLA DONAZIONE

Nel documento La donazione di un diritto potestativo (pagine 32-34)

LA GARANZIA PER I VIZÎ VINCENZOBARBA

1. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî della cosa . . . 1271 2. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa e previsione che, ai fini dell’applicazione della disciplina, debba aversi riguardo al valore del bene al tempo di stipulazione della donazione . . . 1272 3. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa e previsione che, ai fini dell’applicazione della disciplina, deb- ba aversi riguardo al valore del bene al tempo in cui si manifesti il vi- zio . . . 1273 4. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa e previsione che, ai fini dell’applicazione della disciplina, debba aversi riguardo al valore del bene al tempo in cui si manifesti il vizio, la cui determinazione è rimessa a un terzo arbitratore . . . 1273 5. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa, anche nel caso di vizî facilmente riconoscibili . . . 1274 6. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa, con esclusione dei vizî facilmente riconoscibili . . . 1274 7. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa. Dichiarazione espressa del donante che garantisce che la cosa è esente da vizî . . . 1275 8. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa. Previsione che il donante sia tenuto verso il donatario al risarcimento del danno . . . 1275 9. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa. Previsione che il donante sia tenuto verso il donatario al risarcimento del danno, soltanto se dimostri di aver ignorato, senza colpa, i vizî . . . 1275 10. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa. Previsione che il donante sia sempre tenuto, verso il donatario, al risarcimento del danno . . . 1276 11. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa. Previsione che il donante non è tenuto, in alcun caso, verso il donatario, al risarcimento del danno . . . 1276

Sommario

XXXVI

12. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî della cosa, con previsione che, in caso di assoluta inservibilità della cosa, il donatario abbia diritto anche al rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per il contratto . . . 1277 13. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vi-

zî della cosa, con previsione che, in ogni caso, il donatario abbia dirit- to anche al rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per il contrat- to . . . 1277 14. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa, con previsione che il donatario abbia diritto al rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per la cosa . . . 1278 15. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa, con previsione che il donatario abbia diritto al rimborso delle spese necessarie e utili fatte per la cosa. . . 1278 16. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa, con previsione che il donatario abbia diritto al rimborso di una somma corrispondente al valore del bene, oltre al rimborso delle spese fatte per il contratto, ma non per la cosa . . . 1278 17. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa, con previsione che il donatario abbia diritto al rimborso di una somma corrispondente al valore del bene, oltre al rimborso delle spese fatte per la cosa, ma non per il contratto . . . 1279 18. Donazione con patto speciale, che estende la garanzia del donante ai vizî

della cosa, con previsione che il donatario abbia diritto al rimborso di una somma corrispondente al valore del bene, oltre al rimborso delle spese fatte per la cosa e per il contratto . . . 1279

II

LA GARANZIA PER L’EVIZIONE VINCENZOBARBA

1. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione. 1292 2. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che si debba avere riguardo, ai fini dell’appli- cazione della disciplina dell’evizione, al valore del bene al tempo di stipulazione della donazione stessa. . . 1293 3. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che si debba avere riguardo, ai fini dell’appli- cazione della disciplina dell’evizione, al valore del bene al tempo in cui si verifica la evizione . . . 1294 4. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che si debba avere riguardo, ai fini dell’appli- cazione della disciplina dell’evizione, al valore del bene al tempo in cui si verifica la evizione, che dovrà essere determinato da un terzo arbitratore. 1294 5. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che, in caso di evizione, il donatario ha diritto al valore dei frutti, ma non alle spese per la denunzia della li- te . . . 1295

6. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione, con contestuale previsione che, in caso di evizione, il donatario ha diritto al valore dei frutti e alle spese per la denunzia della lite . . . 1295 7. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che, in caso di evizione, il donatario ha diritto alle spese per la denunzia della lite, ma non al valore dei frut- ti . . . 1296 8. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che, in caso di evizione, il donatario ha diritto al rimborso di tutte le spese e i pagamenti fatti per il contrat- to . . . 1296 9. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evi-

zione, con contestuale previsione che, in caso di evizione, il donatario ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e utili fatte per la co- sa . . . 1297 10. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che, in caso di evizione, il donatario ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie, utili e voluttuarie fatte per la cosa. 1297 11. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che, in caso di evizione, il donatario ha diritto al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore della parte del bene evitto. . . 1298 12. Donazione recante l’espressa promessa di garanzia generica per evizione,

con contestuale previsione che, in caso di evizione parziale, il donatario abbia sempre diritto al rimborso di una somma corrispondente al valore, oltre a tutte le spese . . . 1298

537

L’OBBLIGO ALIMENTARE DEL DONATARIO

Nel documento La donazione di un diritto potestativo (pagine 32-34)

Documenti correlati