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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 20/ 3/2022 G.S.O. AURORA TRESCORE - ACCADEMIA CALCIO

La società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ha regolarmente preannunciato ed inviato nei termini e con le modalità previste dagli artt. 67 e ss. del C.G.S. un ricorso avverso la gara in oggetto.

Con tale ricorso la società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO chiede l'applicazione della perdita della gara a carico della società A.S.D. G.S.O. AURORA TRESCORE affermando che nel corso dell'incontro quest'ultima ha proceduto all'impiego di NOVE sostituzioni anziché le SETTE massime previste e consentite dalle norme regolamentari del campionato in argomento (vedi art. 74 delle NOIF).

La Società A.S.D. G.S.O. AURORA TRESCORE non ha presentato nessuna contro deduzione in merito.

Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva l'irregolarità sopra citata, questo G.S.

P.Q.S.

DELIBERA

a)di accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO con restituzione della tassa se versata.

b)di comminare alla società A.S.D. G.S.O. AURORA TRESCORE la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, ai sensi dell'art 10 del C.G.S.

c)di inibire il dirigente accompagnatore della società A.S.D. G.S.O. AURORA TRESCORE sig. SIGNORELLI FABRIZIO fino al 15/04/2022.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' (1) - disputata il 26/03/2022

GIRONE B - 1 Giornata - A

(1) ALBINOGANDINO S.S.D. SRL - CALCIO BRUSAPORTO - R (1) GHISALBESE CALCIO - FIORENTE 1946 COLOGNOLA - R

(2) LA TORRE - FORZA E COSTANZA 1905 - R

(1) NEMBRESE CALCIO - COLOGNESE - R

(1) REAL CALEPINA F.C. SSDARL - VALCALEPIO JUNIOR SRL - R (1) - disputata il 30/03/2022

(2) - disputata il 29/03/2022

GIRONE C - 1 Giornata - A CITTA DI DALMINE A.S.D. - ACCADEMIA

ISOLABERGAMASCA 0 - 0

LALLIO CALCIO - LORETO 4 - 0

U.S.CALCIO SAN PELLEGRINO - ALME 3 - 0

(1) VOLUNTAS OSIO - PALADINA 1 - 3

(1) - disputata il 26/03/2022

GIRONE B - 10 Giornata - A

G.S.O. AURORA TRESCORE VEDI DELIBERA

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 4/2022

SIGNORELLI FABRIZIO (G.S.O. AURORA TRESCORE)

VEDI DELIBERA

GARE DEL 26/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)

ZUTTION FABIO (TRITIUM CALCIO 1908 A RL) COMETTI THOMAS (TRITIUM CALCIO 1908 Asq.B)

IARIA NICHOLAS (VOLUNTAS OSIO)

GARE DEL 27/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 100,00 NEMBRESE CALCIO

Responsabile oggettivamente del comportamento di alcuni propri tesserati, i quali, al termine della gara, raggiungevano l'arbitro nei pressi del parcheggio antistante l'impianto sportivo rivolgendogli ripetute espressioni irriguardose ed offensive.

Euro 30,00 NEMBRESE CALCIO

Per intemperanze di un proprio sostenitore nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

RONDI ZAVERIO (ACCADEMIA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VECCHIERELLI PIETRO (ACCADEMIA CALCIO) ASTOLFI DAVIDE (ROVETTA A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)

CHECCHI MATTEO (CALCIO ORATORIO COLOGNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZOLENI GABRIELE (ALME) FALCHETTI SIMONE (CISANESE) DIOP MALICK (GHISALBESE CALCIO) SCARPELLINI ISACCO (NEMBRESE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

KHALLOUFI ACHRAF (ACC.CALCIO A.V. BREMBANA) MAZZOLENI THOMAS (ACC.CALCIO A.V. BREMBANA)

DIOM MALIK (ALME) MENDIOLA TOMMASO (ALME)

BAIZINI LORENZO (BREMBATE SOPRA C.1947

ASD) COMINELLI MATTIA (FIORENTE 1946 COLOGNOLA)

MALTOF ABDERRAHMAN (NEMBRESE CALCIO) PELATI CRISTIAN (REAL CALEPINA F.C. SSDARL)

DIEYE MOUHAMED (VALCALEPIO JUNIOR SRL)

7. GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO TERRITORIALE

7.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Notizie dal Comunicato 57 del CRL di Venerdì 25/03/2022:

Riunione del 17.03.2022

Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente ff.), Avv. Aldo Bissi, Avv. Paolo Cuminetti (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)

Reclamo A.S.D. ATHLETIC BRIGHELA – Camp. 3° Categoria – Gir. E

Gara del 20.02.2022 tra U.S. CITTA’ DI DALMINE A.S.D. – A.S.D. ATHLETIC BRIGHELA C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 24.2.2022

La società A.S.D. ATHLETIC BRIGHELA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. presso Delegazione Provinciale di Bergamo che ha comminato la squalifica sino al 25.2.2023 al proprio calciatore Jobe Ndenneh per avere, durante la gara, rivolto un’espressione irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, che ne decretava l’espulsione; nonché per avere, al termine della gara, colpito lo stesso Arbitro con un pugno alla spalla, senza gravi conseguenze fisiche.

Il reclamo è diretto altresì avverso la sanzione pecuniaria inflitta alla società, nella misura di Euro 150,00, per comportamento gravemente offensivo e minaccioso da parte dei propri sostenitori, rivolto tanto nei confronti del Direttore di gara che dei calciatori della squadra avversaria.

Nel proprio reclamo la Società Athletic Brighela fornisce una differente ricostruzione della dinamica dell’accaduto, atteso che, essendosi l’Arbitro soffermato a chiarire alcuni episodi con i dirigenti della medesima società, il gesto del calciatore -che pure viene definito “deplorevole”- non sarebbe stato finalizzato alla “prevaricazione o all’incolumità” del Direttore di gara.

Quanto alla sanzione pecuniaria inflitta alla Società per il comportamento dei propri sostenitori, eccepisce che in nessun momento si sarebbe ravvisata una situazione di reale pericolo, che, ove al contrario ritenuta sussistente, avrebbe determinato l’Arbitro ad interrompere immediatamente l’incontro.

Nel corso della sua audizione personale avanti a questa Corte d’Appello in data 17.3.2022 il Presidente della Società reclamante aggiungeva che in ogni caso l’episodio ascritto al calciatore Jobe Ndenneh doveva collocarsi in una situazione di tensione determinatasi in seguito all’espulsione di un calciatore della squadra avversaria, che a sua volta avrebbe colpito con un pugno un atleta della compagine reclamante.

Nelle proprie richieste, la società reclamante richiede dunque la riduzione tanto della sanzione inflitta al proprio tesserato, quanto dell’ammenda irrogata alla Società.

Riservata la decisione in esito alla predetta audizione del Presidente della Società reclamante, questa Corte OSSERVA

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che il calciatore Jobe Ndenneh, già resosi responsabile di avere rivolto all’Arbitro una frase ingiuriosa durante la gara -che ne determinava l’espulsione- al termine dell’incontro colpiva con un pugno alla spalla lo stesso Direttore di gara.

Quest’ultimo riferisce nel proprio rapporto di essere prontamente indietreggiato, venendo così ugualmente attinto dall’azione del giocatore, ma in modo non grave.

Orbene, in disparte al valore di prova privilegiata del referto arbitrale, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddirne il contenuto, che anzi viene nella sostanza confermato, laddove la stessa reclamante stigmatizza il gesto del proprio tesserato, limitandosi a dolersi della dosimetria della sanzione, contestando che la condotta del proprio tesserato si inquadri nella previsione di cui all’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Invero, il primo comma della norma testè menzionata definisce “condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”.

Il successivo comma 2 della norma in esame prevede, per tale fattispecie, la sanzione minima di un anno di squalifica.

Se dunque nemmeno il reclamo pone in dubbio la consumazione del gesto da parte del calciatore Jobe Ndenneh, non può certo condividersi l’assunto proteso a minimizzare tale condotta in quanto asseritamente consumatasi in un contesto di tensione venutasi a creare in precedenza.

L’atto violento, consumato nei confronti di chicchessia, non può trovare alcuna giustificazione nell’ambito sportivo; quello posto in essere nei confronti degli Ufficiali di Gara, al di là delle considerazioni che possono essere fatte circa l’allarmante fenomeno, trova la sua regolamentazione nel già menzionato art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

Deve dunque prendersi atto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo si attesta sul minimo edittale previsto dalla norma e non è dunque suscettibile di ulteriore riduzione.

Quanto all’ammenda inflitta alla Società, il reclamo non coglie nel segno, atteso che la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo in conseguenza del comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori durante la gara, senza alcun accenno alla ricorrenza di una situazione di grave pericolo che, ove sussistente, avrebbe dovuto indurre l’Arbitro alla sospensione della partita.

Conclusivamente, il reclamo non può trovare accoglimento.

Visto quanto precede, pertanto, la decisione del G.S. deve essere integralmente confermata.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

7.2 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL Nessuna comunicazione

8. RETTIFICHE

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