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Tn tal scow B. CARAvrm, r.a Costitm:ion1.l dopo la rifimnadel
TÙalt) VI
o.!.7, ci!., 129; la tesi qui espressa è anche vicina a quelladi
.R. BJN,questo mO.mento in poi, a quelle già attrìbuite. l.o strumento del conferimento, secondo logica, non può che cs�et'c 01'.1 la legge sta ta16 o regionale, in conformità del nuovo l'egime delle compl::t�m ze legislalive introdotto dall'art. 117 (90).
Per quanto conCCI'ne, poi, l
e funzioni
«t'anelan'lente/li" [di çuiall'art.
117,
secon
do cornma, lelt. p)]. di Comuni, Provincc c Citlà metropolitane, tenuto conIo dd conle�t() letterale (la lett. p) cito le contempla açcanto ,I «legislaz.io1'le elettorale (�organi di governo») cdi quello materiale (inclusione del1alctterap) nelle nlatel'il::
to di legisb:(.Ìone esclusivçl statale), la riserva stat,lle sembra con· sistere neLle dispo�izioni-c,lrdim� volte a
g,mlntire
la vit,1 e l'orga. nizzazione-base degli enti lotali nel sistema, piuttosto che eonfi· gunu'e url riferimento <tll'eserc.izio di concrete «j"undemi ClI'/'I.l'nin.i·slI'ative»; si tratta, insomma, della rilevant<: quota delb materia «ordiml1'ne/1to degli enti locali" rltm\$ta nelle i'nani dello Stato, e comunque
anch'essLl stodcizzat,t
nel sistema attraverso la disc!· . plina del d.lgs. n. 267/00(di:
in particolare la parteI
intitolat,1 ,,()rdiI1Cl11'wnto istìtuzicmale» , per' quanto di ragione)(91). In s
if
fatta matcrl'ct,
la riserva di legislazione sta t,de appare logica c destinata a prevalere anche sull'autonomia stL\tutarb, ora r.icono sci uta agli
ent.i locali
dal ricordato art.114
CostoSi delinea, così, un quadro
nel qu.\le,
per le materie di perti· ncnz.1 esclusiva dello Stato·· in cui, cbtala
loro natUl"<I,
è riservata'cl quest'uJtirno anche
la
potestà rcgolamcnt,tre, salvo delega ,tlle Regioni:cfr.
art. 117, scsto comrna ai fini del corrispondente eserci:7,Ì() della P()tcst�\ <\mrninist.mtiva c della l'dativa rip.trti.:ioncnon potrà non
tener�i
conto della logica sottes,1 ,t lale r.i�el·v'l (92).368, secondo cui
le funzioni
pro
prie sarebberoqudlc
attribuite: dalla legge ddlo Stato t) daquella l'egiolH\lc,
chepossono �)S$ere
«difl'erel'lzia te» inb.\se
al princìpio di adegu<1tc7.za tragli
en
tiddlo stesso livello.
Contra (perl'opinione
tendente a far coincidere la nozione difunzioni
«proprie» e"f'cmdCl:memaU,,). v,
F. l'm!,frn'l, op. 1oc. ult. ciI:; A. COR1'ACI, op. loe./.llt.
di.; L. CAMMELLI, op, loG'. ult. cii.; S. MANGIAMnl,I, op. 100. idi. cito(90)
TI) tal senso, B. CAl<AVITA, op,loc.
illt. cii,; ma V . .:toche R. BIN, op.l(lo. idi. cii,. secondo cuI le funzioni çonl'erHe
sono
ilrisultato
del "1'1'1010ascel'zde/1W»
deUus\.I�sidiar.i�l'\, o
ssi
asono le funzioni
çhc per n,SicUI'tlrne l'esercizio
unitario
(art. 118, primo co
mma)
po�sono essere sottratte Hi Comuni (cui in principio tutte lefu
n zioni,umninistnltive sono attri
buit(:)
e collocate allivello pillalto.
(91) Sostiene lale
tesi anche S. CIVI'I)\RIlSIl MATTI!UCCLr:"wo/'!OIn!a
[sti!u"ùmale degli
E'nt! loe,)li
dopo la revisione del 7'11010V,
patte Il della Coslitu�/(me.11
caso dei controlli, in Le l<egioni,n. 2·03, 2002, 46l;
nelloSl�)sso
senso, V. B. CARAVITA, op, ali. cii ..
131; R. BIN, op. loc,ult. cii,490 Pell'le: prù'I'Ia . (.'(11'Itrilmtl al diritto e alla s(.'ùmza clcll'wmni/'llstra'llO/'w
Peraltro, al momento attuale ci si trov�ì di fronte ad un slst,)
ma nel quale (v. d.lgs. n.
112
del 1998) in molte mater.ie in cui, purspettando alluRegione legiferare sia in via es(;]'I�iv'l che COI1COlC .l'enle, eserci!:.t.la propria cornpetcnz'l <Imministnttiva lo St.ltO. In ordine alle materie '1ppartem!nti alla prima categoria, sembra dif
ficile neg<m: che
hl
Regione abbi'l la p()te�tà di intervenire pc:r spostarle. Ma anche per quelle di competenza concorrente, p'lre difficile immaginare che lo Stato possa esercitare funzioni amministrative in rl1,lterie nelle quali �.i. a stato privato di potestà regola·
mentare, onde deve ritem:rsi dle la Regione potrà tnlsferirle Iegi·
ferando nel rispetto de.i pdncilJi fondamentali.
Si configura, co�ì, per la Regione, nelle
rn<lteric cii
pH)!Jria competenza legislativ'l, il ruolo di dOl'rzinus del «con/eri1nento» (recte: del trasferimento) delle funzioni amministrative (sia purecol tempemm. ento - per matedc aventi riflessi sovraregionall -
del disposto del penultimo comma dell'art. 117,
che
riserva alla .legge regionale la ratifi
ca "delle intese dello Regi(me con. altre Re ..giord pu
il
m.igliore e,lercizio delle proprie tì,/.n.Zioni anche ccm l'in· clivùhULziom di orgClniçOl1nmi»),
ruolo che rende univoca anchela
lectiodelhlrt. 118,
secondo comma, come nonrm che ìnd ivi ..dua nc.lla legge regiomllc lo stru\1lento primario, rm\ con
i
limitisopra delineati (pl'eesi�tc:nza di funzjoni proprie degli enti
sub
regionaLi e cOll1petenza lçgislntiva statale). Come pure
è
Innega bile che qualsivoglia iniz..iutìva legislativa n�gionale non può prc sdnclere dall'intervento dci legislatore statale per il tl-asfcrimen .. to di beni e risorse um�lne e finanzbrie, imlispensabiU pcr l'eser:.cizio ddIe funzIoni trasferite.
Siffatl:c ricadute impongono una riflessione per t]1.lmlto possi
bile
ap
prof
ondita, sia pure per le limitate fim\lità del presente lavoro, in ordine .Ii principi utilizzati dal costituente per la rlcostru :d. one del sistema autoflC1l11isUco.
Se da un lato vi è, pel-
h\
prim11 volta nella nostra Costituzione, accanto al principio di sllssidiarictù, un riFerimento espress() .Ii princip.i di dillàemictt,ionee
adeguatezza, quzdi canoni alla stregua dei quali effettuare li! devoluzione delle funzioni am./'ninislrCl
tive ai Comuni, dall'altro non v.icne 0splicitnlo come l'endiadi
ade-
l'iche
dello Stalo(in settori
comequdli
clell'lntemo, del T0�Oro, cleliaGiustizia, del],; Difesa e dei Beni Culturali)