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GENERALE - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - II LIVELLO

Nel documento LA SICUREZZA IN OSPEDALE (pagine 64-73)

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE Legenda

Ospedale soggetto a verifica:

Data della verifica:

Numero totale di lavoratori:

Numero posti letto:

Numero di unità operative:

Data di compilazione:

Compilatore lista di controllo:

DPI: Dispositivi di protezione individuale

RSPP: responsabile del servizio di prevenzione e protezione RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza NA: Non Applicabile

SI NO NA Riferimenti Note Ditte esterne

Il datore di lavoro affida lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria struttura o di una singola unità produttiva della stessa; quali ad esempio:

pulizie;

sterilizzazione;

barellieri;

bar/mensa;

manutenzione;

trasporti;

facchinaggio;

vigilanza?

In caso di risposta affermativa

Il datore di lavoro verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in rela-zione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appal-to o mediante contratappal-to d’opera o di somministrazione?

La verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi del-l’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445?

Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni su:

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono desti-nati ad operare

misure di prevenzione e di emergenza adottate in rela-zione alla propria attività?

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi recipro-camente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera?

GEN I de

I 1

I 1.1

I 1.2

I 1.3

I 1.4

I 1.5

I 1.6

I 1.7

I 1.8

I 2

2.1 2.1.1

2.1.2

2.2 2.2.1

2.2.2

3

3.1

3.2

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 26

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 1

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 2

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c c c GENERALE - DITTE ESTERNE

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE Legenda

Ospedale soggetto a verifica:

Data della verifica:

Numero totale di lavoratori:

Numero posti letto:

Numero di unità operative:

Data di compilazione:

Compilatore lista di controllo:

NA: Non Applicabile

DPI: Dispositivi di protezione individuale

GEN I de

SI NO NA Riferimenti Note

Ditte esterne 4

4.1

4.2

5

5.1 5.2 5.3

I 6

I 7

I 8

I 9

I 10

III 11

III 11.1

III 11.2

III 11.3

III 11.4

III 11.5

III 11.6

III 11.7

III 11.8

I 12

I 13

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 3

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 26 comma 8

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c c c Il datore di lavoro committente promuove la

coopera-zione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaboran-do un unico elaboran-documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze?

Il documento di valutazione delle interferenze (DUVRI) é allegato al contratto di appalto o di opera?

Il DUVRI è adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavo-ri, servizi e forniture?

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice è munito di apposita tes-sera di riconoscimento corredata di:

fotografia,

generalità del lavoratore indicazione del datore di lavoro

Viene verificata l’idoneità tecnico-operativa ad operare in completa sicurezza dei mezzi e delle attrezzature introdotte dalle ditte esterne?

Viene verificata la dotazione e la disponibilità di idonei DPI dei lavoratori delle ditte esterne operanti presso l’ospedale?

In caso di rischi particolari e specifici dell’ospedale, sono forniti dall’ospedale stesso gli adeguati dispositivi di pro-tezione individuale relativi esclusivamente ai suddetti rischi al personale esterno per poter operare in tali ambienti?

Viene verificata la coerenza dei DPI con la tipologia dei lavori da eseguire ed i richi a cui sono esposti?

Ai lavoratori delle ditte esterne interessati, vengono for-nite informazioni circa la presenza di eventuali zone ad accesso controllato, per accedere alle quali è necessaria una formale autorizzazione preventiva da parte del Datore di lavoro e/o del Direttore sanitario?

Vi è la consuetudine di consegnare a tutte le ditte ester-ne un libretto/scheda informativa, in base alla zona del-l’ospedale in cui devono operare, con indicati:

la posizione di eventuali pericoli, la planimetria delle zone a rischio, le vie di fuga e i percorsi di sicurezza, la localizzazione dei presidi antincendio, la dislocazione dei punti di raccolta,

il piano di emergenza e il comportamento da seguire in caso di emergenza,

la collocazione delle cassette di pronto soccorso o dei presidi medici;

i nominativi ed i recapiti delle persone da contattare in caso di pericolo o emergenza?

Il Datore di lavoro ha provveduto a redigere e distribuire regole di comportamento scritte per le ditte esterne che svol-gono attività (continuativa o meno) nell’area ospedaliera?

Esiste una procedura per verificare che la ditta appalta-trice si attenga ai requisiti di prevenzione e protezione previsti in materia di igiene e sicurezza?

GEN I de

SI NO NA Riferimenti Note

Ditte esterne I 14

I 15

I 16

I 17

III 18

III 19

I 20

III 21

III 22

III 22.1

III 22.2

III 23

III 23.1

III 23.2

III 23.3

III 23.4

III 23.5

III 23.6

III 24

III 24.1

ISPRA, ARPA, APPA: “Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispet-tive in stabilimento a rischio d’in-cidente rilevante” n. 70 del 2011 ISPRA, ARPA, APPA: “Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispet-tive in stabilimento a rischio d’in-cidente rilevante” n. 70 del 2011

ISPRA, ARPA, APPA: “Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispet-tive in stabilimento a rischio d’in-cidente rilevante” n. 70 del 2011 UNI 10449:2008

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c c c Esiste una procedura per verificare se i lavoratori della

ditta esterna rispettino le regole di comportamento e le prescrizioni di sicurezza loro impartite nell’operare nel-l’area ospedaliera?

Viene richiesto alla ditta esterna il piano della sicurezza prima dell’inizio dei lavori?

Esiste una procedura per l’esame dei piani di sicurezza delle ditte esterne?

Viene richiesto alla ditta esterna l’elenco nominativo del personale che entrerà a lavorare nell’area ospedaliera, con indicate le mansioni relative e le attività specifiche?

Vi è la consuetudine di nominare uno specifico coordi-natore interno della sicurezza e protezione dai rischi, per ognuna delle attività che le ditte esterne sono chiamate ad operare?

In caso di risposta affermativa

Il nominativo di tale coordinatore per la sicurezza viene indicato alle ditte esterne?

Viene consegnato alle ditte esterne uno stralcio del documento di sicurezza che contenga tutte le informa-zioni necessarie affinché possano operare in conformità allo stesso e uniformarsi alle regole di sicurezza e prote-zione interna?

Si applica la disposizione della compilazione e consegna del “permesso di lavoro” in tutte le aree di lavoro nelle quali sono effettuati i lavori di manutenzione, di miglio-ria e modifiche di beni, eseguiti da personale aziendale ed esterno?

Sono esclusi dalla procedura dei “permessi di lavoro” le seguenti attività:

dei lavori di normale esercizio/gestione e di automanu-tenzione procedurizzati;

dei lavori eseguiti all’interno di officine autorizzate o di aree adibite a cantiere, per le quali si presuppone siano state prese tutte le cautele necessarie?

Sono soggetti alla procedura dei permessi di lavoro almeno:

• lavoro con divieto d’uso di fiamma o scintilla;

• lavoro implicante l’uso di fiamma, sorgenti di calore, gas, liquidi o materiali infiammabili;

• lavoro in spazi confinati;

• lavoro di scavo;

• lavoro su circuiti ed apparecchiature elettriche;

• lavoro generico?

Alle imprese o ai lavoratori esterni, soprattutto in caso di interventi manutentivi su impianti o strutture, viene richiesta la compilazione di un permesso di lavoro in cui sono indicate:

- luogo dell’intervento;

GEN I de

SI NO NA Riferimenti Note

Ditte esterne

III 24.2

III 24.3

III 24.4

III 24.5

III 24.6

III 25

c c c c c c c c c c c c c c c c c c - data e durata dell’intervento;

- materiale e/o sostanze utilizzati;

- eventuali incompatibilità;

- eventuali macchine, attrezzature ed apparecchiature;

- numero di lavoratori?

Viene effettuata una verifica che sia rispettato il flusso predefinito delle autorizzazioni (solitamente Servizio di prevenzione e protezione)?

SI NO NA Riferimenti Note Tutte le unità operative e servizi

Lavoratori

Nel redigere i programmi di formazione e informazione si tiene anche conto:

- analisi degli infortuni ed incidenti degli anni precedenti;

- richieste da parte di lavoratori o loro rappresentanti?

Il datore di lavoro ha provveduto affinché ogni lavorato-re abbia ricevuto un’adeguata informazione su:

a) rischi di incendio legati all’attività svolta;

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adotta-te nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;

divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio;

importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;

modalità di apertura delle porte delle uscite.

d) ubicazione delle vie di uscita;

e) procedure da adottare in caso di incendio e in parti-colare:

azioni da attuare in caso di incendio;

azionamento dell’allarme;

procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso.

g) il nominativo del responsabile del servizio di preven-zione e protepreven-zione dell’azienda.

I lavoratori hanno partecipato a esercitazioni antincen-dio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento?

Per ciascun lavoratore è stato prevista una formazione di almeno 8 ore (esclusi rischi specifici o esigenze formati-ve particolari)?

Per ciascun corso si è previsto:

GEN I inf

III 1

III 1.1

III 1.2

I 2

I 2.1

I 2.2

I 2.3

I 2.3.1

I 2.3.2

I 2.3.3

I 2.3.4

I 2.4

I 2.5

I 2.5.1

I 2.5.2

I 2.5.3

I 2.5.4

I 2.6

I 2.7

I 3

I 4

I 5

D.M. 10 marzo 1998 Allegato VII p.to 7.2

D.M. 10 marzo 1998 Allegato VII p.to 7.4

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A

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c c c GENERALE - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE Legenda

Ospedale soggetto a verifica:

Data della verifica:

Numero totale di lavoratori:

Numero posti letto:

Numero di unità operative:

Data di compilazione:

Compilatore lista di controllo:

NA: Non Applicabile

GEN I inf

SI NO NA Riferimenti Note

Lavoratori

I 5.1

I 5.2

I 5.3

I 5.4

I 5.5

I 5.6

I 5.7

III 5.8

I 6

I 6.1

I 7

I 7.1

I 7.2

I 7.3

I 7.4

I 8

I 8.1

I 8.2

I 8.3

I 8.4

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 4 c c c

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c c c c c c c c c c c c a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere

anche il datore di lavoro;

b) un responsabile del progetto formativo. il quale può essere il docente stesso;

c) i nominativi dei docenti:

d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;

e) il registro di presenza dei partecipanti;

f) l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste,

g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le dif-ferenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

h) test di apprendimento finale ed iniziale?

Ci sono lavoratori stranieri all’interno della struttura ospedaliera?

In caso di risposta affermativa

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi sono stati realizzati previa verifica della comprensione e conoscen-za della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza dì un mediatore intercul-turale o di un traduttore?

Nella scelta della metodologia di insegnamento/appren-dimento è stato privilegiato un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. Si è optato per:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazio-ni teoriche e pratiche e relative discussioesercitazio-ni, nonché lavo-ri di gruppo, nel lavo-rispetto del monte ore complessivo pre-fissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simula-zioni e situasimula-zioni di contesto su problematiche specifi-che, con particolare attenzione ai processi dì valutazio-ne e comunicaziovalutazio-ne legati alla prevenziovalutazio-ne;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavo-rativo e prove pratiche;

d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Leaming e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conci-liazione tra esigenze professionali e esigenze dì vita per-sonale dei discenti e dei docenti) prevedere dimostrazio-ni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche?

La durata del modulo generale (credito formativo per-manente) è superiore alle 4 ore, ed è dedicata alla pre-sentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, quali:

concetti di rischio, danno,

prevenzione, protezione,

GEN I inf

SI NO NA Riferimenti Note

Lavoratori

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 37 comma 4

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 4

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 4

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 4

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 37 comma 6

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 4 Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 4 c c c organizzazione della prevenzione aziendale,

diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza?

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico avvengono in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi?

La formazione è effettuata in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misu-re e procedumisu-re di pmisu-revenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda?

La durata del modulo specifico (escluso l’addestramen-to) in base al livello di rischio dell’attività in relazione al codice ATECO è di:

- 4 ore per rischio basso;

- 8 ore per rischio medio;

- 12 ore per rischio alto (sanità)?

Per i lavoratori che non svolgono mansioni che compor-tano la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti o in zone a rischio, sono stati organizzati i corsi individuati per il rischio basso?

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evo-luzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi?

I contenuti del modulo di formazione specifico sono rap-portati ai rischi ed alle mansioni (il più possibile simili) dei lavoratori?

I contenuti del modulo di formazione specifico sono:

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto.

Rischi da esplosione, Rischi chimici,

Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri Etichettatura,

Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici,

GEN I inf

SI NO NA Riferimenti Note

Lavoratori

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 9

Legge 196/97, art. 6, comma 1 Legge 196/97, art. 6, comma 2

D.Lgs.. 532/99, art. 9, comma 1

D.M. 10/3/98, punto 7.3,

Microclima e illuminazione, Videoterminali,

DPI;

Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro -correlato, Movimentazione manuale carichi,

Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);

Segnaletica, Emergenze,

Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,

Procedure esodo e incendi,

Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati,

Altri Rischi?

Salvo modifiche organizzative, gestionali, di mansione o introduzione di nuovi rischi, è previsto un aggiornamen-to di 6 ore al massimo ogni 5 anni?

Si forniscono tutte le informazioni di igiene e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo sono presenti nella struttura ospedaliera ed in particolare:

lavoratori temporanei;

lavoratori occasionali;

lavoratori in turno;

notturni;

volontari;

studenti;

specializzandi?

I lavoratori notturni sono stati informati anche sui mag-giori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno?

Viene erogata specifica formazione antincendio a tutti quei lavoratori esposti a particolari rischi di incendio cor-relati al posto di lavoro (ad es. chi adopera sostanze infiammabili e comburenti)?

I programmi di informazione contengono una sezione dedicata alla lavoratrici madri o puerpere e alle cautele da adottare nei loro confronti?

All’interno della struttura ospedaliera ci sono apparec-chiature per le quali è richiesta una specifica abilitazio-ne degli operatori (art. 73 D. Lgs 81/2008)?

GEN I inf

SI NO NA Riferimenti Note

Lavoratori

21.1

21.2

I 22

I 23

I 24

I 24.1

I 24.2

I 24.3

I 24.4

I 24.5

I 24.6

I 24.7

I 24.8

I 25

I 26

I 27

I 27.1

I 27.1.1

I 27.1.2

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 71 comma 7

Accordo Stato Regioni 53/CSR del 22 febbraio 2012 Allegati III - X

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 37 comma 7

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 37 comma 7

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 4

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 4

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 9

Accordo Conferenza Stato Regioni rep. 221/CSR del 21 dicembre 2011 Allegato A p.to 6 c c c

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c c c c c c Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori

incari-cati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscen-ze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo ido-neo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone?

I corsi erogati sono conformi ai contenuti previsti nell’Accordo Stato Regioni 53/CSR del 22 febbraio 2012?

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, oltre al corso come lavoratore, un’adeguata e specifica forma-zione della durata minima di 8 ore?

I preposti ricevono un aggiornamento periodico in rela-zione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro?

Il datore di lavoro si assicura che ciascun preposto abbia ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento a:

1 Principali soggetti del sistema di prevenzione azienda-le: compiti, obblighi, responsabilità;

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del siste-ma di prevenzione;

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

4. Incidenti e infortuni mancati;

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

5. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e proce-durali di prevenzione e protezione;

8. Modalità di esercizio della funzione di controllo del-l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavo-ro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, si effettua una prova di verifica obbligatoria tramite colloquio o test?

Salvo modifiche organizzative, gestionali, di mansione o introduzione di nuovi rischi, è previsto un aggiornamen-to di 6 ore al massimo ogni 5 anni?

La formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli, al minimo di 16 ore, aventi i seguenti contenuti minimi:

Nel documento LA SICUREZZA IN OSPEDALE (pagine 64-73)

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