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Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto

Nel documento PIANO DI SICUREZZA ANTI COVID-19 (pagine 26-29)

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre superiore a 37.5°C o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID19, la persona interessata va immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato in ogni plesso come area di isolamento e si deve provvedere all’ immediato rientro al proprio domicilio.

L’Istituto ha individuato per ciascun plesso le stanze Covid:

PLESSO STANZA COVID SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “IRMA

LOMBARDI”

Locale interno “ex alunni H”

SCUOLA INFANZIA “COLLETASSETANO” Locale interno “ex Asilo nido”

SCUOLA INFANZIA “FORNACI” Locale “ex spogliatoio”

SCUOLA INFANZIA “V. FRASCHETTI” Gabbiotto a sinistra all’ingresso dell’edificio SCUOLA PRIMARIA “G.COLASANTI” Locale nell’atrio del piano terra lato via La

Marmora

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Gabbiotto vetrato porta d’ingresso principale

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Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il docente di classe allerterà il Referente Covid o in sua assenza il suo sostituto e si provvederà a far accompagnare l’alunno nella stanza Covid e a contattare un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che provvederà a condurlo a casa e a contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica necessaria. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.

Durante il periodo di isolamento il minore non deve essere lasciato da solo ma sotto sorveglianza di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

Qualora il caso sospetto fosse confermato per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica, cioè la totale assenza di sintomi e la negativizzazione del tampone, idoneamente certificato.

L’Istituto scolastico deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.

In caso di diagnosi diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un’attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito un percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Nel caso “un componente del personale scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°c o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico”, si stabilisce la seguente procedura:

• assicurarsi che indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;

• invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico;

• in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per il COVID-19 come disposto dai documenti nazionale e regionali.

La presenza di un caso confermato COVID 19 determinerà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

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Il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente Scolastico, l’allontanamento dall’Istituto dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base del Piano di Istituto della didattica digitale approvato dal collegio dei docenti.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica del soggetto che prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-cOv-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

Il referente COVID-19 fornirà tempestivamente le seguenti informazioni:

• l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

• l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

• presenza di eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

• comunicare al DdP se si verifiva un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di operatori scolastici;

• se applicata o meno una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori)

• tutti gli elementi necessari per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

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Nel contesto scolastico, i contatti con esposizione ad alto rischio (stretti) possono essere: gli studenti e personale che hanno condiviso un'aula con il caso confermato durante lo stesso periodo di tempo; altri studenti e personale con cui il caso confermato ha trascorso del tempo, ad esempio gli studenti con i quali il caso confermato è stato nelle immediate vicinanze durante le pause o le attività sportive, nella mensa, palestra o parco giochi scolastico; studenti e personale in collegi/ scuole residenziali - anche quelli che dormono nella stessa stanza o condividono una cucina comune, uno spazio sociale e/o un bagno. Se un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal SISP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Un alunno o un operatore scolastico, convivente di un caso, deve essere considerato contatto stretto e deve essere posto in quarantena dal SISP. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena e familiari conviventi), non necessitano di quarantena, se non emergono positività di eventuali test diagnostici. I genitori/tutore legale di alunni e gli operatori scolastici posti in quarantena a seguito di indagini epidemiologiche, devono darne comunicazione immediata al dirigente scolastico/referente scolastico per COVID-19.

Si rammenta che per i contati stretti posti in isolamento un eventuale test diagnostico per COVID-19 negativo non riduce la durata dell’isolamento (14 gg dall’ultima esposizione).

I referenti COVID-19 identificati devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. L’Istituto Superiore di Sanità dispone della piattaforma EDUISS attraverso la quale, eroga formazione a distanza in salute pubblica.

Nel documento PIANO DI SICUREZZA ANTI COVID-19 (pagine 26-29)

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