• Non ci sono risultati.

L’art. 4 del DPCM 14 gennaio 2021 § 89– {158} stabilisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12.

Il Protocollo prevende che nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Le fattispecie di riscontro di sintomaticità sono essenzialmente due:

1) riscontro all’ingresso di temperatura corporea >= 37,5 °C; in questo caso si seguono le indicazioni illustrate nel capitolo 2 § a.

2) insorgenza durante lo svolgimento del lavoro di sintomi simil-influenzali; in questo caso si seguono le indicazioni sopra illustrate.

Protocollo condiviso (allegato 12)

Isolamento del lavoratore

Contatti stretti lavorativi

b. Specificità di settore

i. Attività sanitarie e socio-sanitarie

In data 9 giugno 2020 Regione Lombardia ha emanato la DGR n. XI/3226 § 31-bis - {79}. Si tratta di un documento che è stato aggiornato una prima volta con la DGR n. XI/3524 del 5 agosto 2020 § 47-bis - {148}-{149} e una seconda volta con la DGR XI/9313 del 25 novembre 2020 § 80 - {146}-{147}. La DGR 3226, nell’allegato A stabilisce che gli enti gestori del settore sociosanitario, attraverso il coordinamento del Referente aziendale COVID-19, predispongono un piano organizzativo-gestionale con relative procedure/istruzioni operative, e tra questi si annovera esplicitamente la gestione di eventuali casi positivi o sospetti COVID-19 tra ospiti/paziente e operatori. In particolare, sullo specifico tema si legge: “La struttura, al riguardo, deve prevedere specifica procedura per gestire l’insorgenza di sintomi e/o febbre durante il turno di servizio, la sostituzione del personale e l’avvio della eventuale sorveglianza con misure di isolamento verso gli esposti, in accordo con il medico competente/servizio di medicina occupazionale o dal responsabile medico che ne svolge le funzioni… In caso di riscontro di sintomi e/o febbre in operatori, si rinvia alla DGR N° XI/3114 del 07 maggio 2020 (attività di sorveglianza).

ii. Trasporti

L’art. 4 del DPCM 14 gennaio 2021 § 89– {158} stabilisce che sull'intero territorio nazionale le aziende del settore logistica e trasporti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. Relativamente al tema oggetto di discussione il

Procedura per la gestione dei casi positivi o sospetti

Protocollo trasporto e logistica

protocollo non introduce alcuna peculiarità relativamente gestione di una persona sintomatica.

iii. Costruzioni

L’art. 4 del DPCM 14 gennaio 2021 § 89– {158} stabilisce che sull'intero territorio nazionale le aziende del scomparto costruzioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore “cantieri” sottoscritto il 19 marzo 2020, di cui all'allegato 13. Relativamente al tema oggetto di discussione questo protocollo ricalca i contenuti del protocollo condiviso di cui all’allegato 12, adattandoli allo specifico settore e introducendo alcune peculiarità. Di seguito si riportano i contenuti relativi al tema che stiamo affrontato.

 Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n.

81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

 Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

iv. Pubblica Amministrazione Nessuna peculiarità.

v. Scuola

Le informazioni relative alle scuole, di tutti gli ordini e gradi, sono consultabili al seguente link:

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2283-covid-19-scuola.html

Protocollo cantieri

Isolamento del lavoratore

Collaborazione del DDL con le Autorità sanitarie

c. Specificità applicative di ATS Brianza

Come sopra illustrato, le fattispecie di riscontro di sintomaticità sono essenzialmente due:

1) riscontro di temperatura corporea >= 37,5 °C.

In questo caso si interviene con le seguenti modalità:

 prestare assistenza al soggetto sintomatico da parte di addetto al primo soccorso (o altro soggetto formato allo scopo) dotato di DPI;

 far indossare maschera chirurgica al soggetto sintomatico e “isolarlo”;

 il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente tale circostanza ad ATS (DIPS);

 ATS fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi;

 Il lavoratore dovrà contattare il MMG per gli aspetti attinenti alla terapia e non recarsi al pronto soccorso di propria iniziativa;

 per il rientro al domicilio evitare l’uso di mezzi pubblici; se le condizioni di salute non consentono il rientro autonomo alla guida di un veicolo, assistere la persona facendola soggiornare in un luogo isolato, più vicino possibile all’ingresso fino che non sia possibile il rientro al domicilio in sicurezza.

TC > 37,5 °C

2) insorgenza di sintomi simil-influenzali.

In questo caso si interviene con le seguenti modalità:

 prestare assistenza al soggetto sintomatico da parte di addetto al primo soccorso (o altro soggetto formato allo scopo) dotato di DPI;

 far indossare maschera chirurgica al soggetto sintomatico e “isolarlo”;

 misurare la temperatura corporea;

 il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente tale circostanza ad ATS (DIPS);

 ATS fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi;

 Il lavoratore dovrà contattare il MMG per gli aspetti attinenti alla terapia e non dovrà recarsi al pronto soccorso di propria iniziativa.

 per il rientro al domicilio evitare l’uso di mezzi pubblici; se le condizioni di salute non consentono il rientro autonomo alla guida di un veicolo, assistere la persona facendola soggiornare in un luogo isolato, più vicino possibile all’ingresso fino che non sia possibile il rientro al domicilio in sicurezza.

In ogni caso in cui vi sia sospetto o certezza di COVID-19 (comunque pervenuta) in lavoratori (inclusi lavoratori di ditte in appalto o che comunque operano all’interno dell’azienda) si richiede:

Segnalare tempestivamente il caso allegando dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio diverso ove trascorrere la quarantena, recapito telefonico, eventuale email, nominativo del MMG, sintomi se noti, data inizio sintomi e data ultimo giorno di lavoro. La segnalazione dovrà essere effettuata a [email protected], ciò al fine di circoscrivere al più presto possibile eventuali focolai. ATS svolgerà l’inchiesta epidemiologica per i familiari e i per i contatti non lavorativi. Il MMG rilascerà il certificato di malattia. Nei casi pertinenti il medico che presta assistenza rilascerà il certificato di infortunio sul lavoro e procederà agli altri adempimenti medico legale ove ne ricorrano i presupposti (denuncia ex art. 139 DPR 1124/65 e referto ex art. 365 C.P.).

• Coinvolgere il medico competente nella valutazione di possibili contatti stretti all’interno del luogo di lavoro. Ai fini del contact tracing è necessario tenere conto della definizione di contatto e di contatto stretto date dalla circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 § 30 – {69}, illustrate nel capitolo 9.

Relativamente ai contatti, comunicare le seguenti informazioni: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio diverso ove trascorrere la quarantena, recapito telefonico, eventuale email, nominativo del MMG e data ultimo giorno di lavoro ad [email protected] nel più breve tempo possibile. ATS rilascia l’attestazione che il MMG utilizzerà per rilasciare il certificato medico per le finalità previdenziali INPS.

• Se sono coinvolte più aziende che operano nello stesso luogo, le indicazioni si applicano a tutti i datori di lavoro e ai loro medici competenti.

Insorgenza in azienda di sintomi simil-influenzali

Segnalazione del caso

accertato/sospetto ad ATS

Identificazione e comunicazione ad ATS dei contatti stretti lavorativi con la

collaborazione del medico

competente

Coinvolgimento di tutte le aziende che operano nello stesso

insediamento produttivo

d. Commenti interpretativi Nessuno.