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O GGETTO E DEFINIZIONI

Nel documento Campo di applicazione e definizioni (pagine 38-42)

Campo di applicazione e definizioni

O GGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione, il cui valore viene valutato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4.

2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.

Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(1) per "amministrazioni aggiudicatrici" si intendono lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

(2) per "autorità governative centrali" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche o emendamenti a livello nazionale;

(3) per "amministrazioni aggiudicatrici locali" si intendono tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

(4) le "autorità regionali" includono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio25.

(5) le "autorità locali" comprendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003;

(6) per "organismi di diritto pubblico" si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

(a) quelli istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; a tal fine un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e che sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività, non ha l'obiettivo di rispondere ad esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

(b) quelli dotati di personalità giuridica;

(c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

(7) Per "appalti pubblici" si intendono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva;

(8) per "appalti pubblici di lavori" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni:

(a) l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II;

(b) l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione di un'opera, oppure

(c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

(9) per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

(10) per "appalti pubblici di forniture" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

(11) per "appalti pubblici di servizi" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto (8).

(12) per "operatore economico", s'intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o di servizi;

(13) per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta;

(14) per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, o a una procedura competitiva con negoziato, o a una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva o a un dialogo competitivo oppure a un partenariato per l'innovazione;

(15) per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti prodotti o ai quali l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.

(16) Per "attività di centralizzazione delle committenze" si intendono attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

(a) l'acquisto di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

(b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

(17) per "attività di committenza ausiliarie" si intendono attività che consistono nella prestazione di sostegno alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

(a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

(b) consulenza sullo svolgimento o sulla concezione delle procedure di appalto;

(c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.

(18) per "centrale di committenza" si intende un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

(19) per "prestatore di servizi in materia di appalti" si intende un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;

(20) con i termini "scritto" o "per iscritto" si intende un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

(21) per "mezzo elettronico" si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione;

(23) per "concorsi di progettazione" si intendono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

Articolo 3 Appalti misti

1. Gli appalti aventi per oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in servizi ai sensi del titolo III, capo I e in altri servizi oppure in servizi e forniture, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori dei rispettivi servizi o forniture.

2. Nel caso di contratti che hanno per oggetto gli appalti disciplinati dalla presente direttiva, nonché procedure di aggiudicazione degli appalti o di altri elementi non disciplinati da essa o dalle direttive [che sostituiscono la direttiva 2004/17/CE], o 2009/81/CE26, la parte del contratto che costituisce appalto disciplinato dalla presente direttiva è aggiudicata in conformità con le disposizioni di detta direttiva.

Nel caso degli appalti misti che contengono elementi di appalti pubblici e di concessioni, la parte del contratto che costituisce un appalto pubblico disciplinato dalla presente direttiva viene aggiudicata in conformità con le disposizioni della presente direttiva.

Se le diverse parti del contratto in questione sono oggettivamente non separabili, l'applicazione della presente direttiva è determinata in base all'oggetto principale del contratto in questione.

S

EZIONE

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Nel documento Campo di applicazione e definizioni (pagine 38-42)