• Non ci sono risultati.

GIUDICE SPORTIVO

Nel documento COMITATO REGIONALE VENETO (pagine 9-12)

Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, assistito dal Rappresentante dell’AIA Carlo ANGELELLI, coadiuvato dai Sostituti Giudici: Silvia RUFFATO e Tiziano PASQUALETTO e con la collaborazione del Sig. Ennio GASTALDO, nella riunione del 4 Maggio 2021 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 25/ 4/2021

Gara del 25/ 4/2021 CAMISANO CALCIO 1910 - VALGATARA

A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 78 del 28.04.2021, la soc. Valgatara ha regolarmente formalizzato reclamo, avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la posizione irregolare del Gruppo Squadra Camisano per non aver correttamente eseguito la procedura screening Covid. Secondo la reclamante, la Soc.

Camisano non avrebbe effettuato i test previsti dal Protocollo, versione 23 marzo 2021, nè si sarebbe avvalsa di struttura sanitaria pubblica o privata (tipo Federlab); avrebbe inoltre consegnato un "modello dichiarazione rispetto prescrizioni sanitaria gruppo squadra" erroneamente compilato nell'intestazione.

La Soc. Camisano fa fatto tempestivamente pervenire proprie osservazioni, allegando dichiarazione del medico sociale comprovante la corretta esecuzione dei test previsti dal Protocollo, nonchè rappresentando che il modello di dichiarazione era corretto nelle altre parti, in particolare nella data del 25.04.2021, e quello consegnato alla Terna non presentava l'errore nell'intestazione. Allegava inoltre dichiarazione del medico sociale che attestava l'avvenuta esecuzione dello screening nelle 48/72 ore precedenti la disputa della gara e le modalità rispettate, come da Protocollo.

Il G.S.,

-visto il Protocollo in vigore, vista la circolare del C.R.Veneto allegata al C.U. n. 74 del 07.04.2021;

-rilevato che la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al Protocollo rientra tra gli adempimenti preliminari di competenza dell'Arbitro al fine di dare regolare avvio alla gara stessa;

-ritenuto l'errore materiale sulla dichiarazione consegnata a controparte non rilevante;

respinge il ricorso inoltrato dalla Soc. Valgatara e per l'effetto convalida il risultato come ottenuto sul campo CAMISANO CALCIO 1910 - VALGATARA 3 - 2.

Si dispone l'addebito della tassa reclamo.

GARE DEL 2/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 5/2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARE DEL 4/10/2020

Gara del 4/10/2020 SCARDOVARI - GODIGESE A R.L.

La Corte d'Appello territoriale ha annullato, con provvedimento 27.10.2020, pubblicato in C.U. n. 35, la decisione del GS d'inammissibilità del reclamo, proposto dalla società Godigese avverso la regolarità della gara, disputata il 4.10.2020 contro la società Scardovari. Lamentava la posizione irregolare del giocatore Corradin Mirco (Scardovari), impiegato senza aver scontato la squalifica per doppia ammonizione, inflittagli con C. U. n. 64 del19.2.2020. Col reclamo evidenziava anche che lo stesso giocatore era stato impiegato nella precedente competizione contro la società Sandonà 1922. Il GS, ritenuta l'inammissibilità del reclamo, rimetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. L'annullamento del provvedimento, operato dalla Corte d'Appello territoriale impone il riesame nel merito del reclamo, avendo ritenuto il giudice superiore infondate entrambe le ragioni del rigetto, il reclamo va accolto.

P.Q.M. il GS delibera di:

-non convalidare il risultato conseguito sul campo (Scardovari - Godigese 3 a 2);

-applicare alla società Scardovari le sanzioni della perdita della gara col punteggio Scardovari - Godigese 0 a 3 e l'ammenda di euro 50,00;

-sanzionare il dirigente Banin Sandro (Scardovari) con l'inibizione a tutto il 16 maggio 2021.

Dispone l'accredito della tassa di reclamo ove già non resa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SCARDOVARI

Vedi delibera Scardovari - Godigese.

VETTORAZZI ANGELO (BASSANO 1903 A.S.D.) PIAZZA MANUEL (CAMISANO CALCIO 1910)

MARIO FILIPPO (CAMISANO CALCIO 1910) ANILE FILIPPO (GIORGIONE CALCIO 2000) CIUFFO ANDREA (SAN MARTINO SPEME) SEMPE MATIAS NICOLAS (SANDONA 1922 ASD)

ZANE NICOLAS (SANDONA 1922 ASD)

MEZZINA MASSIMILIANO (CAMISANO CALCIO 1910) FORTUNATO JACOPO (SANDONA 1922 ASD)

AMMENDA

Euro 50,00 SCARDOVARI

Vedi delibera Scardovari - Godigese.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 5/2021

Vedi delibera Scardovari - Godigese.

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 20/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 20/ 9/2020 S.GIOVANNI LUPATOTO - CADIDAVID

Il GS, preso atto del provvedimento 27.10.2020 della Corte d'Appello territoriale, pubblicato in C.U. n. 35, rilevato che il campionato é stato annullato per effetto della pandemia e che, conseguentemente, la società reclamante S. GIOVANNI LUPATOTO avverso la regolarità della gara, disputata il 20.9.2020 contro la società CADIDAVID, non ha interesse concreto ed attuale alla decisione del reclamo, dichiara non luogo a provvedere.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 20/ 9/2020

Gara del 20/ 9/2020 GRANZETTE - ARRE BAGNOLI CANDIANA ABC

La Corte d'Appello territoriale ha annullato, con provvedimento 27.10.2020 (C.U. n. 35), la decisione del GS, con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto da USD Arre Bagnoli Candiana contro la regolarità della gara, disputata il 20.9.2020 contro ASD.PM Granzette, per la posizione irregolare del giocatore Romanini Stefano, penalizzato di una giornata di squalifica, risultante dal C.U. n. 64 del 19.2.2019, mai scontata.

Il GS aveva fatto applicazione dell'art.67 c. 3 CGS, che onera il reclamante di produrre le prove, fondamento del ricorso, dichiarando il reclamo inammissibile.

La Corte d'Appello, col provvedimento richiamato, enunciati i principi regolatori del processo anche sportivo, quali quello collaborativo, dell'irrilevanza dei vizi formali, della non contestazione, ha ritenuto che l'onere possa ritenersi assolto quando la reclamante abbia indicato con precisione gli estremi del C.U. contenente formalmente i fatti allegati. In tale ipotesi il principio di non contestazione, in assenza di espressa negazione dell'assunto da parte della reclamata, tempestivamente messa in grado di contraddire, consentirebbe di ritenere il fatto provato.

Il GS non condivide il principio espresso dalla Corte d'Appello sull'efficacia della non contestazione, essendo applicabile soltanto nell'ipotesi in cui la parte reclamata prenda posizione all'interno del procedimento, in forza dell'altro principio universalmente riconosciuto che chi tace nulla afferma e nulla nega. Principio pacifico anche nel processo civile nei confronti della parte rimasta contumace. Neppure ritiene in questo senso accoglibili le argomentazioni della Corte in merito al principio di collaborazione, che vede in prima istanza quella della parte che adisce la giustizia con il giudice, liberandolo dall'onere di ricercare i documenti per verificare la corrispondenza dell'allegazione con la documentazione ufficiale. Neppure può considerarsi vizio formale l'inottemperanza di un obbligo legittimamente imposto, quale quello contenuto nell'art. 67 comma 3 CGS.

BANIN SANDRO (SCARDOVARI)

Infine é l'interesse alla rapida definizione dei procedimenti che dovrebbe onerare la parte, che agisce per ottenere un risultato diverso - per restare nel caso di specie - da quello ottenuto sul campo.

Tanto ciò premesso, considerato che il campionato é stato annullato per effetto della pandemia, la reclamante non ha interesse concreto tutelabile ad ottenere il provvedimento richiesto.

P.Q.M. il GS delibera non luogo a provvedere.

Dispone l'accredito della tassa di reclamo, ove già addebitata.

Il pagamento delle ammende irrogate con il presente comunicato dovrà avvenire entro il 17 Maggio 2021 Bonifico bancario su B N L , ag. Venezia Marghera Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906

Conto intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO LND

SERVIZIO TELEFONICO PRONTO A.I.A.

CALCIO A 11 E DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Qualora 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro il Direttore di gara non fosse presente presso l’impianto sportivo, le Società sono invitate a volerlo comunicare telefonicamente al Sig. Zavarise Lucio (Referente del C.R.V. nei rapporti con l’A.I.A.) al

PRONTO A.I.A. 335/5956767

Il numero PRONTO A.I.A. dovrà essere usato esclusivamente per informazioni di carattere d’urgenza e solo per ritardi o mancato arrivo dell’Arbitro

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 5 Maggio 2021

Il Segretario Il Presidente

Alessandro Borsetto Giuseppe Ruzza

Nel documento COMITATO REGIONALE VENETO (pagine 9-12)

Documenti correlati