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I Giudici del Capitolo provinciale celebrato in Firenze nel giorno 25 del mese di Aprile dell’anno 1744 si astennero dal giudicare,

Nel documento Deseine, un viaggio verso il sacro (pagine 143-149)

CAPITOLO XV – Da Radicofani all’Isola Farnese

Numero 3: I Giudici del Capitolo provinciale celebrato in Firenze nel giorno 25 del mese di Aprile dell’anno 1744 si astennero dal giudicare,

atteso non avere giurisdizione, perché precedentemente ci aveva poste le mani il Padre Reverendissimo Generale.

Nos infrascripti Iudices deputati ab admodum Reverendo Patre Magistro Vicario Provinciae Fratre Cesare Protector Dellepiane ad causas civilis, quas inter oblata est nobis difendienda causa seu controversia, que vertitur inter Conventum Gradensem pro una parte et Conventum Querquensem pro altera, praetendente primo Conventum Querquensem teneri ad solvendum praetensam quamdam pecuniarum summam, ad hoc ut aliquatenus

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relevetur ab onere quod subire prae alio cogitur in frequenti receptione Fratrum Hospitum. Verum cum ex scipturis productis ex consensu Partium appareat Decretum emanatum […] Reverendissimo Patre Fratre Antonino Cloche tunc Ordinis Magistro Generali de anno 1687, ut liquido apparet. Videtur Nobis haud spectare ad praesens Provinciale Capitulum Questionem hanc definire, cum nobis videatur non inesse Perternitatibus vestris admodum Reddis potestatem explicandi, moderandi et multo nimis iudicandi, et definiendi super Decreta emanata a Reverendissimis Magistris Generalibus Ordinis.

Igitur videtur Nobis consulendum Partibus ut preces vel rationes quas praetendunt exhibeant moderno Reverendissimo Magistro Ordinis ut ipse pro sua Prudentia decernat, quid sibi magis coram Deo justum, vel aequitati conformum videbitur. Ita salvo meliori Iudicio.

Frater Michel Angelus de Philippis Theologiae Magister manu propria Frater Vincentius Maria Borghigiani Prior Sanctus Dominici Senarum manu propria firmavis.

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Documento n° 2: Sommario della scrittura e dell’Appendice alla medesima in favore del Convento di Gradi

Per esporre il tutto secondo l’ordine, primieramente il Reverendissimo Generale Marini nel principio del suo governo ordinò, che gli Ospiti fossero ricevuti nel Convento di Gradi, e che poi a questo somministrasse quello della Quercia scudi cinquanta di Messe. Nel 1662 con sua Lettera ricordò al Priore della Quercia l’osservanza di questo decreto, come avevano fatto gli antecessori di questo Priore . Nell’Appendice al numero 19.

Nel 1680 il Capitolo Provinciale di Firenze ordinò la medesima cosa, assegnando 25 scudi di Messe, e si trovano fatti, in conseguenza di questo decreto, alcuni pagamenti fino alla somma di scudi 77 e baiocchi 20. Nella Scrittura ai numeri 2 e 3.

Nel 1687 ricorsero i Padri di Gradi al Generalissimo Cloche perché obbligasse i Padri della Quercia alla detta contribuzione: così come egli fece con suo decreto riportato nel Sommario della Scrittura al numero 2.

Nel 1717 ricorsero di nuovo i Padri di Gradi al Capitolo Provinciale di Perugia per l’osservanza dei suddetti decreti; e perché i Padri della Quercia allegavano la mancanza delle elemosine delle Messe, il Definitorio ordinò che somministrassero al Convento di Gradi o i 24 scudi di elemosine di

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Messe ordinati dal Reverendissimo Cloche, oppure 15 scudi liberi. Nella Scrittura al numero 4.

Ora contro questi decreti oppongono due cose i Padri della Quercia. Dicono in primo luogo contro quest’ultimo del 1717 fatto dal Definitorio nel Capitolo Provinciale di Perugia che non si deve considerare come che sia stato fatto in una controversia, nella quale aveva posto le mani il Padre Generale; e che da esso fu annullato con sua Lettera riportata da noi nell’Appendice al numero 2.

Ma si risponde che possono ed hanno facoltà i Capitoli Provinciali di promuovere le Ordinazioni del Padre Generale, e di fare nuovi decreti per l’osservanza delle medesime. Nella Scrittura al numero 15.

In quanto alla Lettera del Padre Generale al Sindico della Quercia si vede chiaramente che ella è provisionale, e non decisiva, ed è tutta in favore dei Padri di Gradi, perché infatti il Padre Generalissimo Cloche non ordinò cosa alcuna in contrario al decreto fatto dal Definitorio poiché intese le ragioni dei Padri della Quercia contro di esso. Onde si ricava che il detto Decreto abbia il medesimo vigore che avrebbe se fosse stato fatto dal Padre Reverendissimo Generale, perché da lui veduto, e non disapprovato. Onde maggiormente si rileva esser falso, che non possino i Capitoli Provinciali, come vogliono i Padri della Quercia, fare Ordinazioni in materia, nelle quali abbia giudicato il Padre Reverendissimo Generale. Nell’Appendice ai numeri 3 e 4.

Dicono in secondo luogo i Padri della Quercia generalmente contro tutti i Decreti, che ebbero per fine e causa motiva l’abbondanza delle elemosine delle Messe, che allora avevano, e che essendo questa cessata, più non tengono.

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Ma solo che si legghino i detti decreti si conosca esser falsa questa opposizione, e che hanno per fine e causa motiva il sollievo del Convento di Gradi dal peso di ricevere tutti gli Ospiti. Nella Scrittura al numero 12.

Inoltre, se così fosse, non avrebbe potuto aver luogo il decreto del 1717 fatto dal Definitorio di Perugia, che ordinò i 15 scudi liberi in mancanza delle elemosine contro il qual decreto riclamarono, come abbiamo veduto i Padri della Quercia, e nondimeno non fu disapprovato dal Padre Reverendissimo Cloche. Nell’Appendice al numero 4.

Nell’Appendice poi, dal numero 6 fino al 18 si risponde a quelle ragioni, che producono i Padri della Quercia per esimersi dall’osservanza di questi decreti sia in riguardo al passato, che all’avvenire. Alle quali si dice in generale, che non furono attese dai nostri Superiori, i quali a vista delle medesime fecero gli allegati decreti. Nell’Appendice al numero 12.

In particolare alla prima ragione, che il Convento della Quercia sia situato fuor di strada, e però esente dal peso di ricevere gli Ospiti.

Si risponde, che due Conventi del nostro Ordine situati nel distretto di una medesima città, e accessibili dai Religiosi Passaggieri, debbono soffrire ambedue un tal peso, siccome si costuma tra di noi, e nel caso nostro hanno giudicato i Superiori. Nell’Appendice al numero 13.

La seconda è che il Convento della Quercia soffre del discapito per esser lontano dalla città nel fare le sue provvigioni.

Si risponde che ne soffre molto più il Convento di Gradi, per esser lontanissimo dalle sue possessioni, e però alquanto inferiore per entrate a quello della Quercia: per mantenere gratis due Confessori di Monache, per la fabbrica della Chiesa intrapresa e per consenso dei Superiori.

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Nell’Appendice al numero 14.

La terza, che in occasione del Capitolo Provinciale molti Padri del Convento di Gradi vanno a pranzo alla Quercia.

Si risponde che il Convento di Gradi non ce li manda, preparando il pranzo per tutti, e che è una libera cortesia, che i Padri della Quercia fanno a chi vogliono; e che poi non sono molti. Nell’Appendice al numero 15.

La quarta, che nel tempo della visita il Prete si trattiene nel Convento della Quercia per venti giorni, benché in tre soli la visita di esso si finisca.

Si risponde che questo non è vero, e i medesimi Padri della Quercia in altra loro scrittura presentata al Capitolo di Firenze del 1717 confessano, che soli 3 giorni si trattiene il Generale in detto Convento. Non si sa perché ora abbiano suggerito al Curiale di scrivere 20 giorni. Nell’Appendice al numero 16.

La quinta, che la Quercia riceve più Ospiti che il Convento di Gradi.

Si risponde non essere punto vero neppur questo; e se qualche Ospite hanno ricevuto, si sono fatti pagare, come successe nella persona del Padre Maestro Gagliardi: il quale essendosi trattenuto anche nel Convento di Gradi per molti giorni, questo non richiese alcun pagamento, come fecero i Padri della Quercia. Nell’Appendice al numero 17.

La sesta, che si potrebbe mettere l’alternativa nel ricevimento degli Ospiti. Si risponde che questa non è eseguibile e per rispetto degli Ospiti, e per rispetto del Convento di Gradi. Nell’Appendice al numero 13 ed oltre a questo il Padre Generalissimo Marini ordinò espressamente il contrario. Nell’Appendice al numero 19.

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Documento n° 3: Al Reverendissimo Padre Maestro Generale Bremond dei Predicatori

TRA

Il Venerabile Convento della Quercia

ED

Il Venerabile Convento di Gradi della Città di Viterbo

Nel documento Deseine, un viaggio verso il sacro (pagine 143-149)

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