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8 La giurisdizione sul contenzioso in materia di servizi pubblici locali.

Nel documento L'evoluzione dei servizi pubblici locali (pagine 145-150)

Rinviando al capitolo successivo l’esame della disciplina attualmente vigente in materia di servizi pubblici locali59, anche alla luce degli incisi interventi della Corte Costituzionale in materia60, in questa sede è quanto mai opportuno fornire una schematica trattazione della giurisdizione correlata alle liti in materia di servizi pubblici locali, concentrando l’attenzione dell’indagine essenzialmente sull’individuazione del giudice competente a conoscere delle relative controversie.

Tale individuazione non può che avvenire sulla scorta delle considerazioni tracciate nei paragrafi precedenti, discostandosi dalle rassegnate argomentazioni solo per alcune necessarie integrazioni e precisazioni in materia di contratti di servizio.

In primo luogo va confermato che, in linea di massima, trattandosi di servizi pubblici locali, le relative controversie vanno ripartite tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario secondo gli schemi in precedenza descritti, vale a dire individuando il giudice competente nel Giudice Amministrativo per tutte le liti che si innestano sul procedimento (fase ad evidenza pubblica), fino alla stipulazione del contratto di appalto o concessione di servizio pubblico, ivi

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Sul tema si veda L. Carbone, F. Caringella, F. Romano, Il nuovo volto della pubblica

amministrazione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2001.

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Di particolare rilevo è la sentenza 27 luglio 2004, n. 272 della Corte Costituzionale su cui si veda in maniera diffusa infra cap. 5.

comprese le liti aventi ad oggetto il risarcimento o la reintegrazione in forma specifica.

Le vertenze, invece, nascenti dal contratto e che riguardano l’esecuzione o l’interpretazione dello stesso (ad eccezione di quelle derivanti da provvedimenti autoritativi che intervengano ab extra sul rapporto contrattuale) vanno istaurate davanti al Giudice Ordinario. Alla cognizione di questo ultimo appartengono inoltre (secondo il discutibile criterio di cui al comma 2 lettera e dell’articolo 33) le contestazioni concernenti i rapporti individuali di utenza, ivi comprese quelle definite “di massa”.

Di conseguenza, tutte le contestazioni concernenti le procedure di ricerca del socio delle società di capitali costituite per la gestione delle reti o degli impianti, ovvero per l’espletamento dei singoli servizi o per le procedure ad evidenza pubblica (gare) per la scelta delle medesime società, appartengono, evidentemente, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Con questa premessa è facile arguire che assai numerose sono le vertenze nascenti anche dall’affidamento diretto di servizi pubblici locali (strumento previsto in via derogatoria in determinati casi nella disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale e, come forma ordinaria, invece, in quella dei servizi privi di rilevanza industriale, di cui all’articolo 113bis del Testo Unico degli Enti Locali)61.

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La distinzione tra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale è stata soppressa dall’articolo 14 del Decreto legge n. 269/2003, su cui si veda ampiamente infra cap. 5

Tali contestazioni, normalmente, vengono sollevate ad iniziativa di chi intende contestare la ricorrenza dei presupposti per l’affidamento diretto ad altri, e pretenda l’effettuazione di una gara, ovvero di chi ritenga di poter legittimamente aspirare all’ affidamento diretto in luogo del soggetto giuridico prescelto dall’ente locale. In tal senso, ad esempio, è di tutta evidenza che non può ritenersi che l’affidamento diretto dell’espletamento di servizi pubblici di natura culturale possa avvenire mediante negoziazione privatistica, o peggio ancora ad libitum, dovendo pur sempre l’ente locale seguire nella scelta un minimum di criteri prefissati.

Al medesimo Giudice Amministrativo, inoltre, appartiene la cognizione di tutte le controversie nascenti dal contratto di sevizio.

Ed invero è da tener presente che sebbene, il legislatore, abbia usato il termine contratto, le relative regole sono rintracciabili “a monte” dei contratti di appalto o di concessione, di cui costituiscono un presupposto necessario, così da potersi, ragionevolmente sostenere che ci si trova al cospetto di una vera convenzione o di un accordo amministrativo inteso quale strumento di composizione degli interessi della Pubblica Amministrazione con il privato, o con altre pubbliche amministrazioni62.

Siffatta conclusione appare avvalorata dalla considerazione del contenuto del contratto, il controllo del quale appartiene certamente alla sfera di interesse

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Si pensi in tal senso alle convenzioni urbanistiche o ospedaliere, atti consensuali non autoritativi ma ad oggetto pubblico.

pubblico, atteso che esso si sostanzia nella verifica dei livelli qualitativi e delle modalità di espletamento del servizio fornito.

Se ciò è esatto, si può certamente concludere che la giurisdizione appartiene al giudice Amministrativo sotto un duplice profilo.

Per un verso, infatti, tale tesi appare sostenibile alla luce di quanto si è detto a proposito dell’articolo 33 del Decreto legislativo n. 80/1998, tanto più che in materia di interpretazione, esecuzione e qualificazione del contratto di servizio potrebbero innestarsi le azioni (in genere definite collettive), mosse da associazioni di utenti e consumatori portatrici di interessi diffusi (che in precedenza si è sostenuto rientrare nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo).

Di converso, se, allo stato, l’assimilazione di detti contratti di servizio agli accordi ex articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990 appare corretta, del tutto scontata deve ritenersi la conclusione dell’appartenenza delle relative controversie alla cognizione esclusiva del Giudice Amministraivo, alla stregua di quanto si è detto in proposito in precedenza.63

Infine, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie mediante arbitrato, è evidente che le norme da seguire sono, o quelle dettate dal codice di procedura civile agli articoli 806 e seguenti nel caso che le stesse abbiano ad oggetto materie ricompresse nella giurisdizione propria del Giudice Ordinario, ovvero quelle dettate dall’articolo 6 comma 2 della legge n. 205 del 2000, ove le liti siano

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inerenti a diritti soggettivi correlati alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

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