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LA GIUSTIZIA CIVILE

Nel documento CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA (pagine 117-183)

GLI EffETTI DELLE RIfORME

Specifiche considerazioni, quanto all’impatto delle riforme di carattere processuale sul versante civile, vanno sviluppate in ordi- ne al c.d. “filtro in appello”, seppur dando atto che sostanzialmen- te sono confermative delle indicazioni di cui alla relazione redatta per l’anno giudiziario 2018.

Lo strumento è funzionale a realizzare esigenze deflattive e alla necessità di prevenire la cronicizzazione del trend di invecchia- mento del ruolo civile.

È stata tuttavia privilegiata l’opzione della stesura delle moti- vazioni delle sentenze nelle cause già rinviate per la precisazione delle conclusioni rispetto alla redazione di ordinanze di inammis- sibilità per manifesta infondatezza, in considerazione della data- zione estremamente risalente dell’arretrato .

Per questa ragione, in concreto, nel periodo 1 luglio 2018- 30 giugno 2019 sono state emesse soltanto n. 5 ordinanze di inam- missibilità ex art. 348 bis c.p.c. nell’ambito del contenzioso civile ordinario .

Segnala il Presidente della sezione unica civile della Corte di Appello “lo spoglio, in altri termini, sarebbe delegabile, e non per l’intero compendio delle prime comparizioni, a ciascun consiglie- re relatore, ovvero, mensilmente, a turno, ad ogni consigliere del- la sezione laddove vi fosse stata ab initio una condizione stabile di pieno organico, ma non si è reso concretamente esigibile, per tutti i giudizi e senza prospettive di turnazione, né è stato ritenuto suscettibile di essere affidato ai Giudici ausiliari, chiamati a com- porre i collegi nelle sole udienze di precisazione delle conclusioni.

Fattore ostativo decisivo dello spoglio è stata l’ingente pen- denza risalente al periodo antecedente al giugno 2017 e attual- mente in crescente smaltimento.

Peraltro, le medesime finalità deflattive del c.d. filtro in appello sono state perseguite anche con il ricorso al modello decisorio semplificato previsto dall’art. 281 sexies c.p.c., secondo cui nel periodo di riferimento sono state emesse n.22 sentenze”.

Anche quanto al rilievo di inammissibilità ex art. 342 comma 1 c .p .c . l’interpretazione della Corte di Appello è stata improntata ad una lettura sostanziale e funzionale della norma, conforme alla sua ratio , nel senso che il giudice d’appello è tenuto a dare un giudizio sostanziale della domanda di impugnazione, verificando se è in grado o meno di provvedere nel merito e quindi se l’atto di appello abbia raggiunto lo scopo, nel qual caso l’atto rimane impermeabile alla sanzione dell’inammissibilità .

L’orientamento meno formalistico e restrittivo è apparso più conforme a princìpi fondamentali dell’ordinamento processuale e alle linee guida tracciate dal giudice di legittimità nella sentenza delle sezioni unite 16/11/2017 n.27199 secondo la quale gli artt.

342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugna- zione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, delle pretese enun- ciate e delle ragioni della critica sottese, senza la necessità della prospettazione di un progetto alternativo.

È stato recepito il principio secondo il quale le norme proces- suali devono essere interpretate favorendo un modulo giurisdizio- nale strumentale a garantire l’effettività della tutela con il ripudio di formalismi che inducono a decisioni di rito senza la verifica della fondatezza della pretesa .

Le sezioni unite, peraltro hanno recuperato, come osservato in dottrina, l’orientamento che è stato già confermato da molte pro-

nunce della Cassazione, precedenti e successive alla riforma del 2012 (Cass. Sez. unite 1987 n. 4991; Cass. Sez. Unite 20/9/ 1993 n. 9628; Cass. Sez. unite 29/1/2000 n. 16; Cass.30 Luglio 2001 n. 10401; Cass. Sez. Lav. 21/1/2004; Cass. Sez. Lav 5/2/2019 n.

2143), ed è a tale percorso giurisprudenziale che si è parametra- ta la Corte di Appello puntando su una concezione dell’appello come revisio prioris istantiae, e non come novum iudicium, al cui interno la cognizione del giudice resta condizionata dal devolu- tum, così come delineato dalle critiche al ragionamento del giudi- ce di prime cure.

Le sezioni unite hanno, invero, proposto una lettura sostanziale ed elastica dell’art. 342 c.p.c., che rifugge pertanto da soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, con un uso distorto del filtro in rito da parte del giudice d’appello, attraverso appunto un utilizzo formalistico di questo strumento processuale, contrastante con il suo scopo.

La soluzione interpretativa della Corte di Appello, giova riba- dirlo, si è sviluppata in coerenza rispetto a tale orientamento e anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo- mo, per la quale «le limitazioni non devono restringere o ridurre l’accesso in modo tale o con tale estensione da pregiudicare l’in- tima essenza di questo diritto; in particolare, tali limitazioni non sono compatibili con l’art. 6, comma 1°, cedu, qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito».

Analoga sorte, ad oggi, ha avuto il filtro in appello ex art. 434 c.p.c. nel settore lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie.

Sul piano delle riforme del settore civilistico, assume rilievo

primario il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (G.U. 14/02/2019 n. 38), recante il ”Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in at- tuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, nonché la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante l’ulteriore delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del Codice stesso .

Il nuovo Codice introduce una riforma rivoluzionaria del set- tore sotto un duplice profilo: a) detta una disciplina organica del- le procedure concorsuali della crisi di impresa e dell’insolvenza, previa abrogazione della legge fallimentare del 1942 e della leg- ge sul sovraindebitamento n. 3/2012 (fermo restando il regime normativo delle procedure già pendenti), sostituendo al termine

“fallimento”, tradizionalmente dotato di connotazione negativa, il termine “liquidazione giudiziale”, di per sé neutro, coerente con una visione dinamica del sistema economico; b) introduce “le procedure di allerta”, cioè di segnalazione dei c .d . indicatori del- la crisi di impresa, sia interne all’organizzazione imprenditoriale, sia esterne ad essa, affidate a creditori pubblici qualificati (Agen- zia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione delle imposte), nonché ”la procedura di composizione assistita della crisi”, con l’ausilio di un Organismo (OCRI) istituito presso ogni Camera di commercio, finalizzate a favorire la precoce emersione e la più agevole risoluzione delle situazioni di crisi aziendale, evitando che sfocino in procedure liquidatone, così da salvaguardare il va- lore aziendale e i livelli occupazionali, e dunque la stabilità del sistema economico, conformemente agli obiettivi posti sia a li- vello comunitario con la raccomandazione del 12 marzo 2014 n.

1349 e con la proposta di direttiva del 22 novembre 2016, sia a livello internazionale con la legge modello sull’insolvenza trans- nazionale elaborata nel 1997 da UNCITRAL (Commissione delle

Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale), con la guida UNCITRAL del 2005, con il documento “Insolvency and Creditor Right Standard” (ICR Standard) del 2011 e con i principi della Banca mondiale del 2011 e del 2015 .

Non è tuttavia possibile allo stato valutare l’incidenza sulle procedure concorsuali del nuovo Codice, in quanto l’art. 389 al comma 1 ne ha previsto l’entrata in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ossia il 15.8.2020, ad eccezione delle sole disposizioni di cui al comma 2, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione ossia il 16.3.2019, disciplinanti profili propedeutici e strumentali alla piena operatività della riforma, tra cui la riorganizzazione degli assetti societari (v. ad es. il novellato art. 2086 c.c.)”.

Va comunque tenuto conto, in prospettiva, dei nuovi criteri di competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell’insolvenza (articoli 27 e 28), posto che per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, risulta competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impre- sa (articolo 1, D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168), non previsto nel distretto nisseno, restando competente, per tutti gli altri procedi- menti e per le controversie che ne derivano, il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

In ordine alle c.d. procedure di “sovraindebitamento” il numero delle istanze di tale tipologia presso il Tribunale di Caltanissetta è stato pari a 9 (7 nell’anno precedente), ad Enna 8 (14 nell’anno precedente) e a Gela 11 (4 nell’anno precedente).

La possibilità oggi offerta al consumatore, ai piccoli imprendi- tori e agli imprenditori agricoli, di eliminare i propri debiti secon-

do un meccanismo di fresh start, ha indotto molti consumatori a proporre piani (spesso generici e non omologabili), che, in attesa di una più compiuta regolazione della materia, allo stato hanno creato soltanto provvedimenti interlocutori, con scarse probabilità di esito giudiziale favorevole.

A differenza dell’impresa in stato di insolvenza per il debitore consumatore ai fini dell’omologa del piano è stato attribuito rilie- vo alle ragioni della crisi e alla condotta del debitore: solo al debi- tore meritevole è stato riservato l’effetto esdebitatorio mentre per il debitore sovraindebitato non meritevole vi è stata preclusione di godere degli effetti del piano del consumatore.

Ricorrendone tutti i presupposti al debitore semmai è stata ri- servata l’opportunità di ricorrere all’accordo di composizione del- la crisi .

La differenza tra i due istituti per quel che qui rileva consiste essenzialmente in ciò: che il piano del consumatore diviene ob- bligatorio per i creditori per effetto dell’omologa e a prescindere dal loro consenso, mentre nell’accordo di composizione l’omolo- ga che rende obbligatorio l’accordo per tutti i creditori richiede il raggiungimento della percentuale di consensi previsti.

Le scarse disponibilità finanziarie del consumatore per procede- re alla redazione di un piano attendibile avvalendosi di professio- nisti e la figura ibrida dell’OCC (collaboratore, dunque parte e, nel contempo, attestatore, cioè terzo), hanno reso particolarmente gra- voso il compito prognostico del Giudice che in altre procedure può avvalersi sia di consulenti che del commissario (nei concordati).

Sebbene la normativa ,che ha introdotto il piano del consuma- tore, l’accordo con i creditori e la procedura di liquidazione per i soggetti non fallibili e per i consumatori sovraindebitati risalga al 2012 (l. n. 3 del 2012), l’istituto ha avuto nel circondario nuova

vita dopo la modifica dell’art. 480 c.p.c. in materia di esecuzioni, avendo tale norma espressamente previsto che nel precetto il cre- ditore deve dare avviso al debitore della possibilità di porre rime- dio alla situazione di sovraindebitamento, con l’ausilio di un orga- nismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, concludendo con i creditori un accordo di composi- zione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consuma- tore, previsione introdotta dall’art. 13 d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, che ha apportato altre importanti modifiche alle procedure di sovraindebitamento.

Sotto il profilo della mancanza dell’avvertimento di cui all’art.

480 c .p .c . è prevalsa l’interpretazione che non disponendo la nor- ma diversamente, tale omissione deve ritenersi mera irregolari- tà dell’atto, posto che ai sensi dell’art. 156 c.p.c. le nullità sono tassative e peraltro alcuna nullità può essere pronunziata qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo.

Altra materia della volontaria giurisdizione interessata dalle re- centi riforme del processo esecutivo (d.l. 83/15) è quella dell’au- torizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare ex art.

492 bis c .p .c .

A Caltanissetta si registra un costante aumento delle iscrizioni per autorizzazioni processuali ex art. 492 bis c.p.c. che sono state 30 nel 2015/2016, 63 nel 2016/2017, 90 nel 2017/2018 e 124 nel 2018/2019.

Stesso trend si registra a Enna dove da 15 nel 2015/16 sono di- ventate 67 nel 2016/2017, 123 nel 2017/2018 e 142 nel 2018/2019.

Sempre in aumento anche i risultati di Gela con 9 iscrizioni nel 2015/2016, 33 nel 2016/2017, 81 nel 2017/2018 e 105 nel 2018/2019.

In tema di Esecuzioni civili immobiliari a Caltanissetta i proce-

dimenti definiti sono stati 99 a fronte di una sopravvenienza pari a 76 e ad una pendenza al 30/6/2019 pari a 657, in diminuzione rispetto ai 675 del 2017/2018.

Il numero dei procedimenti esecutivi immobiliari sopravvenu- ti è stato ad Enna nel periodo di riferimento pari a n. 76 (n. 121 nell’anno precedente e 98 nel periodo 2016/2017).

I procedimenti definiti sono stati n. 124 contro i n. 137 definiti nell’anno precedente e 159 nel periodo 2016/2017.

La pendenza è diminuita del 5,2% passando da n. 809 al

30.6.19 a n. 769 procedimenti al 30.6.2018, pendenze già in dimi- nuzione nel periodo 2016/2017 passate da n. 868 procedimenti al 30 .6 .2016 a n . 822 procedimenti al 30 .6 .2017 .

A Gela i procedimenti definiti sono stati 104 a fronte di una sopravvenienza pari a 81 e ad una pendenza al 30/6/2019 pari a 722 in costante diminuzione rispetto ai 743 del 2017/2018 e agli 800 del 2016/2017.

Si assiste, pertanto, ad un progressivo e costante calo delle pen- denze negli ultimi anni.

Ciò verosimilmente si spiega alla luce del fatto che la materia esecutiva è quella che negli ultimi anni è stata più interessata dalle riforme del codice di rito .

In particolare, con il d.l. 83/15 è stata prevista la pubblicità ob- bligatoria delle vendite su un’area speciale del sito del ministero della giustizia denominata “portale delle vendite pubbliche”, con costi elevati per il creditore e prevista a pena di estinzione della procedura; è stata ridotta la durata di efficacia del pignoramento da 90 a 45 giorni; è stata introdotta la chiusura dell’esecuzione dopo tre tentativi di vendita senza esito positivo; ancora, è stata prevista la ricerca telematica dei beni da pignorare; è stato modi- ficato il criterio di stima dell’immobile non più collegato all’ob-

soleto dato delle rendite catastali; è stato ridotto il termine per il deposito della documentazione ipocatastale (da 120 giorni a 60 giorni); infine, la vendita all’incanto è ora considerata una scelta residuale e l’assegnazione può essere disposta dopo il secondo tentativo di vendita .

Sicuro impatto su tale riduzione delle pendenze hanno avuto anche le modifiche apportate al processo esecutivo dal d.l. 59/16:

in particolare, la nuova disposizione che prevede nuove ipotesi di inammissibilità dell’opposizione, la possibilità di considerare ab- bandonati, nelle esecuzioni per rilascio, i beni comunque rinvenu- ti nell’immobile, e non rimossi dal debitore, nonché la previsione di un apposito registro e di specifici obblighi di formazione per i professionisti delegati .

L’aumento dei costi e degli oneri per il creditore, introdotti dalle riforme appena citate, costituisce certamente un fattore disincen- tivante all’introduzione e prosecuzione delle procedure esecutive, mentre la previsione di nuove ipotesi di estinzione delle procedure contribuisce ad accelerare la definizione di tali affari.

Tra le materie coinvolte dalla riforma l . n . 12 dell’11 febbraio 2019, viene in rilievo anche l’espropriazione forzata la quale, sep- pure interessata solo marginalmente, ha registrato alcune significa- tive novità che però non si applicano alle esecuzioni iniziate ante- riormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione . Tale riforma non ha pertanto ancora realizzato alcun effetto sul periodo considerato .

Sempre in materia fallimentare, parimenti pertinente al tema delle riforme processuali è il disposto dell’articolo 43 ultimo com- ma della Legge Fallimentare, introdotto dall’articolo 7 comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 n 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015 n .132 e applicabile a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto, secondo cui “Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità.

Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al Presidente della Corte di Appello tutti i dati relativi ai procedimenti in cui è parte un fallimento ed alla loro durata nonché le disposizioni adottate per le finalità di cui al periodo precedente.

Il Presidente della Corte di Appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia”.

La norma pone una priorità di trattazione sia delle cause pretta- mente fallimentari (azioni revocatorie fallimentari ex art. 67 L.F., azione di inefficacia ex art.44 ed ex art. 64 L.F., opposizione allo stato passivo ex art 98 L. F., impugnazione di crediti ammessi ex art. 100 L.F., insinuazioni tardive di crediti, cause di omologazio- ne di concordati fallimentari, cause di omologazione di concordati preventivi), sia di quelle in cui sia comunque parte un fallimento;

priorità che, nel periodo di riferimento, ha fatto escludere le cause fallimentari (in senso ampio) dal novero dei giudizi già rinviati per la precisazione delle conclusioni ma soggetti ad ulteriori rinvii per esigenze di distribuzione.

In tutto il distretto è stata assicurata per le cause fallimentari la priorità di trattazione prevista ex lege.

Nei tribunali del distretto i procedimenti civili definiti in cui è parte un fallimento sono stati 35 con una durata media di 764 giorni.

Più nello specifico i procedimenti come hanno riferito i capi degli uffici giudiziari sono: 14 al Tribunale di Caltanissetta con una durata di 798 giorni, 4 al Tribunale di Enna con una durata di 405 giorni e 17 al Tribunale di Gela con una durata di 821 giorni.

Rilievo di assoluta centralità in Corte di Appello e anche pres- so il Tribunale di Caltanissetta ha registrato nell’anno in corso la massiccia sopravvenienza del contenzioso di protezione .

Al fine di garantire la massima qualità della risposta giurisdi- zionale, sperimentando una prassi rivelatasi virtuosa, sono state adottate dalla sezione unica civile della Corte di Appello appro- priate misure organizzative, e segnatamente la trasposizione dei ruoli delle cause dal SICID su foglio excel, operata dall’Ufficio per il processo, attraverso la collaborazione degli stagisti, coordi- nati da uno dei consiglieri della sezione.

Un apporto di essenziale rilievo ai fini della razionalizzazio- ne della metodologia di approccio alla materia del contenzioso di protezione internazionale è stato assicurato, infatti, dagli stagisti dell’ufficio del processo.

La selezione preliminare degli affari di protezione internazio- nale, in ragione dei territori di provenienza dei richiedenti prote- zione, ha consentito una previa ricognizione della situazione dei paesi di origine e così un’analisi calibrata su una previa individua- zione delle peculiarità socio-politiche di tale paese.

Si sono rese possibili, in tal modo, le opportune estrazioni, an- che in funzione dell’impiego mirato dei giudici ausiliari, che sono stati formati sia sui principi generali della materia che sulle pecu- liarità geopolitiche dei territori di provenienza dei richiedenti, e sono stati nominati, volta per volta, relatori sulla base di quest’ul- timo criterio .

Il Presidente della sezione unica civile della Corte di Appello ha segnalato che “si è dato seguito, in questo modo, al trend vir- tuoso delineatosi dai primi mesi del 2018, consistito nell’inver- sione della tendenza rispetto ad un ingestibile ampliamento della forbice tra sopravvenienze e definizioni, emersa in modo allar-

mante nel periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017: in quell’anno, infatti, gli indici di ricambio e di smaltimento erano stati, rispet- tivamente, del 18% e del 12% ed erano stati definiti appena n.58 procedimenti, mentre nel periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 sono stati definiti n.388 procedimenti, con un indice di smalti- mento del 39%, e un indice di ricambio del 353% (dovuto anche alla contrazione della sopravvenienza dei giudizi “vecchio rito”, per cui è previsto l’appello, diminuita a n. 110 procedimenti al 1°

luglio 2018 a fronte dei n. 605 dell’anno precedente).

Pur trattandosi nella fase dell’appello di un contenzioso ad esaurimento a seguito del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla L.13 aprile 2017 n.46, sono fissate udienze di protezione sino al 13 febbraio 2020.

In atto viene comunque assicurata la ragionevole durata di tut- ti i giudizi di protezione internazionale, nella considerazione del carattere prioritario della loro trattazione e definizione, sancito per i procedimenti “vecchio rito” dal comma 10 dell’art. 19 D.lgs 150/2011 a mente del quale “La controversia è trattata in ogni grado in via d’urgenza”.

Tale disposizione ha inciso, invero, in modo significativo sulla durata di tali giudizi, condizionata dalla cogenza dell’accelerazio- ne imposta dalla scelta normativa .

In appello sono stati rimessi sul ruolo soltanto i giudizi il cui esito è apparso suscettibile di essere condizionato dalla imminente pronunzia delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione n. 29459/19 depositata il 4 novembre in merito alla immediata applicabilità ai procedimenti in corso del D.L. 113/18 conv. in legge n.132/18 nonché ai parametri di sussistenza dei gravi motivi umanitari giustificativi del permesso di soggiorno ex art 5 co. 6 D lgs. 286/98 nella previgente formulazione.

Sulla selezione delle controversie rimesse sul ruolo ha inciso, pertanto, il principio affermato dalla Cass. sezioni unite civili per cui il d.l. n. 113/2018 conv. in l. n. 312/2018 (c.d. decreto Salvini) non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

Tali domande dovranno essere scrutinate sulla base della nor- mativa esistente al momento della loro presentazione ma, in caso di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovrà essere rilasciato il per- messo di soggiorno per “casi speciali” di cui all’art. 1 comma 9 del suddetto decreto legge.

Specifica incidenza sulla materia spiegherà anche il dictum delle

Specifica incidenza sulla materia spiegherà anche il dictum delle

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