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Gli alimenti funzionali 3.1 Health claims: definizion

In questo capitolo viene affrontato il tema degli alimenti funzionali poiché, essendo, essi al confine tra essere alimento ed essere medicamento sono spesso oggetto di accertamento nell'ambito della pubblicità ingannevole alimentare. L'origine degli alimenti funzionali si può rintracciare in Oriente, ove da tradizione millenaria, al cibo sono sempre state attribuite virtù che esulano dalla funzione nutritiva tout court. Tuttavia, se in Oriente (Cina e Giappone in testa) gli alimenti funzionali hanno dignità alimentare ben definita, così non è in Europa ove si sta tentando di definire e regolamentare i functional foods .

A questo proposito l'Unione Europea in concerto con la Commissione Europea ha avviato il programma Functional Food Science in Europe (FUFOSE). Esso in coordinamento con International Life Sciences Institute (ILSI) tende a validare scientificamente, sulla base di evidenze, l'affermazione di prodotti alimentari coadiuvanti di una funzione biologica ben precisa. A tal proposito l' European

Food Information Council (EUFIC) pubblica :

*«...Il progetto FUFOSE ha preso in esame sei aree scientifiche e salutistiche: crescita, sviluppo e differenziazione cellulare, metabolismo basale, difese dai composti ossidanti, alimenti funzionali e sistema cardiovascolare, fisiologia e funzionalità gastrointestinale ed effetti degli alimenti sul comportamento e sul profilo psicologico. Il documento finale è stato pubblicato sul British Journal of Nutrition. »

*«...Questo rapporto sottolinea come gli alimenti funzionali debbano comunque restare «alimenti», come tradizionalmente li conosciamo, e dimostrare la loro efficacia nelle quantità normalmente consumate nella dieta. Funzionale può essere un alimento integrale naturale, un alimento a cui è stato aggiunto un componente, o un alimento da cui è stato eliminato un elemento con mezzi tecnologici o biotecnologici. Può anche trattarsi di un alimento in cui è stata modificata la natura di uno o più componenti, o la biodisponibilità di uno o più elementi, o una qualsiasi combinazione di queste possibilità. Può essere destinato alla popolazione in genere o a gruppi specifici di persone che possono essere definiti, per esempio, in base all’età o alla costituzione genetica.

L’Azione Concertata della UE sostiene lo sviluppo di due tipi di health claims per gli alimenti funzionali, che devono sempre essere validi nell’ambito dell’alimentazione nella sua globalità e devono riferirsi a quantitativi di cibo normalmente consumati in una dieta.

Tali health claims sono:

1. TIPO A: claim correlati al “miglioramento di una funzione biologica” in riferimento a specifiche attività fisiologiche, psicologiche e biologiche che vanno oltre il loro ruolo accertato nella crescita, nello sviluppo e in altre normali funzioni dell’organismo.

Questo tipo di dicitura non fa riferimento ad una malattia o ad uno stato patologico, per esempio alcuni oligosaccaridi non digeribili migliorano la crescita di una determinata flora batterica nell’intestino; la caffeina può migliorare l’efficienza cognitiva. »

*«...2. TIPO B: claim correlati alla “riduzione del rischio di malattia” che si riferiscono al consumo di un alimento o di un componente alimentare che potrebbe contribuire alla riduzione del rischio di una data malattia o ad uno stato patologico grazie a specifici nutrienti o non nutrienti in esso contenuti (per esempio il folato può ridurre, in una donna le probabilità di avere un figlio con difetti del midollo spinale e un apporto sufficiente di calcio può contribuire a ridurre il rischio di osteoporosi nell’anzianità).

5.2. Validazione dei claims e aspetti di sicurezza

Le conclusioni e i principi del progetto FUFOSE devono essere ancora implementati. È stato quindi avviato un nuovo programma di Azione Concertata della Commissione Europea, il progetto Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods (PASSCLAIM), che si prefigge l’obiettivo di risolvere alcuni degli attuali problemi relativi alla validazione, alla conferma scientifica dei claims e alla comunicazione al consumatore.

Il progetto parte e si sviluppa sul principio che i claims relativi al "miglioramento di una funzione biologica" e alla "riduzione del rischio di malattia" devono essere basati su studi articolati che utilizzino bioindicatori debitamente identificati, caratterizzati e convalidati. Il progetto PASSCLAIM mira a stabilire criteri comuni per valutare la fondatezza scientifica degli health claims, fornendo un quadro normativo per la preparazione di dossier scientifici a sostegno di tali claims. Il documento concertato PASSCLAIM aiuterà chi preparerà e regolamenterà i claims e ne migliorerà anche la credibilità agli occhi dei consumatori. Questa strategia integrata genererà una maggior fiducia da parte dei consumatori nella fondatezza scientifica degli health claims, fornendo una risposta efficace alle loro preoccupazioni. »

*«...Benché non esista una legislazione europea specifica in materia di sicurezza degli alimenti funzionali, gli aspetti di sicurezza alimentare sono già contemplati dalle attuali normative UE. Tuttavia, gli alimenti che rivendicano proprietà salutistiche devono tenere in considerazione il valore dietetico globale, compresa la quantità e la frequenza di consumo, ogni potenziale interazione con altri costituenti alimentari, qualsiasi impatto sul metabolismo e i potenziali effetti negativi, tra cui i rischi di allergia e intolleranza.

6. Conclusione

Gli alimenti funzionali, consumati nell’ambito di una dieta e di uno stile di vita equilibrato, offrono grandi potenzialità nel miglioramento della salute e/o nel contribuire alla prevenzione di determinate malattie. La questione degli health claims sta assumendo un’importanza crescente e vi è ampio consenso sulla necessità di un quadro normativo UE che tuteli i consumatori, favorisca il commercio e promuova l’innovazione del prodotto nell’industria alimentare. Le opportunità di ricerca in campo nutrizionale nell’analisi del rapporto tra un alimento o componente alimentare e il miglioramento dello stato di salute e del benessere, oppure la riduzione del rischio di malattia, costituiscono la sfida più impegnativa per gli scienziati di oggi e di domani. Altro tema di importanza cruciale è la comunicazione dei benefici salutistici ai consumatori al fine di fornire le conoscenze necessarie per una scelta informata.»

3.2 L'EFSA

L' EFSA (European Food Safety Authority) è un' agenzia europea indipendente la cui funzione primaria *«consiste nel valutare e comunicare tutti i rischi associati alla catena alimentare. Poiché le indicazioni dell’EFSA vengono utilizzate per la definizione di politiche e decisioni dei gestori del rischio, l’EFSA svolge buona parte delle sue attività in risposta a richieste specifiche di consulenza scientifica. Le richieste di valutazioni scientifiche provengono dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri dell’UE. L’EFSA inoltre si assume incarichi di lavoro in ambito scientifico anche di sua spontanea iniziativa (la cosiddetta procedura di “autoassegnazione”).»

Da quanto scritto si evince, quindi, come l'ambito di azione principale dell'EFSA sia quello della sicurezza alimentare ed è, spesso, sulla base dei pareri emessi che si provvede al ritiro dal mercato oppure all' autorizzazione al commercio di numerosi alimenti.

L'iter per ottenere l'approvazione, al fine di essere utilizzato in etichetta o pubblicizzato, di un messaggio salutistico da parte dell' EFSA può essere così sintetizzato:

**

 «La richiesta di autorizzazione di un vanto salutistico deve essere inoltrata alle autorità competenti dello Stato membro, che ne deve valutare l’ammissibilità prima di inoltrarla ad EFSA.»

 *«...EFSA informa tutti gli Stati membri e la Commissione Europea di aver ricevuto la richiesta, e fornisce un parere scientifico entro 5 mesi.

 Il parere scientifico di EFSA è pubblicamente disponibile sul sito, ed è possibile al richiedente e ai pubblici interessati inserire commenti.

 La Commissione Europea prende in considerazione il parere di EFSA, la legislazione europea rilevante e eventuali ulteriori fattori di legittimazione, e presenta una proposta di risoluzione al Comitato Permanente sulla Filiera Alimentare e la Salute Animale entro 2 mesi dalla notifica del parere di EFSA.  La proposta della Commissione viene quindi adottata dal "Comitology" (Comitato di Regolamentazione) con diritto di scrutinio del Parlamento Europeo, ed entra così nella lista comunitaria dei vanti salutistici approvati o in quella dei rifiutati.»

Per dare un'idea di quale sia la mole di lavoro che l'Agenzia deve affrontare bisogna prendere in considerazione qualche dato (dal 2007 ad oggi):

**- 4000 frasi da controllare;

- 44.000 indicazioni; - 4185 claims;

- 125 pareri scientifici su oltre 900 indicazioni funzionali; - 939 claims nutrizionali valutati;

3.3 IL REG. CE 1924/2006

Snodo principale in materia di alimenti funzionali risulta essere il Reg. CE 1924/2006, già nei considerando si legge: *« ...A livello internazionale, il Codex Alimentarius ha adottato orientamenti generali sulle indicazioni nel 1991 e orientamenti sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali nel 1997. Una modifica a questi ultimi è stata adottata dalla commissione del Codex Alimentarius nel 2004. La modifica riguarda l'inserimento delle indicazioni sulla salute negli orientamenti del 1997. La dovuta considerazione viene riservata alle definizioni e alle condizioni definite dagli orientamenti del Codex.» Si evince una sorta di allineamento da parte dell'Europa ai principali orientamenti espressi dalla commissione del Codex Alimentarius.

Si legge ancora : **« … Vi è un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare.»

***« Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.»

* « Per garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario che la sostanza oggetto dell'indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti, o che la sostanza sia assente o presente in quantità opportunamente ridotte, per produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato. La sostanza dovrebbe anche essere utilizzabile dall'organismo. Inoltre, e laddove opportuno, una quantità significativa della sostanza che produce l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato dovrebbe essere fornita da una quantità dell'alimento tale da poter essere ragionevolmente consumata.»

** «...Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare tali valutazioni. Su richiesta, il richiedente dovrebbe poter avere accesso al suo fascicolo per verificare lo stato di avanzamento della procedura.»

***«...Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e nelle successive procedure.»

Ed ancora scorrendo gli articoli : ****«... 2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:

a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;

b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;

*c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e

d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.»

**«...Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:

a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;

b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;

c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.»

***«...1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in seguito denominato «il registro».

2. Il registro contiene quanto segue:

a) le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione di cui all'allegato;

b) le limitazioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 5;

c) le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 5, all'articolo 14, paragrafo1, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, all'articolo 24, paragrafo 2 e all'articolo 28, paragrafo 6 e le misure nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3;

d) un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.

Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati protetti da proprietà industriale sono registrate in un allegato separato del registro unitamente alle seguenti informazioni:

*1) la data in cui la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute e il nome del richiedente originario che ha ottenuto l'autorizzazione;

2) il fatto che la Commissione ha autorizzato l'indicazione sulla salute in base a dati protetti da proprietà industriale;

3) il fatto che l'indicazione sulla salute è di impiego limitato, a meno che un successivo richiedente non ottenga l'autorizzazione all'impiego senza riferimento ai dati protetti da proprietà industriale del richiedente originario.

3. Il registro è accessibile al pubblico.»

Dall'analisi di questi articoli si evince come sia in continuo divenire l'attività normativa degli alimenti funzionali e come spesso sia difficile conciliare tra loro gli aspetti di sicurezza alimentare, di libertà dei singoli stati e l'iniziativa economica privata.

Bibliografia

AA.VV., Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, Roma, EPC libri, 2009

AA.VV., Guida alla legislazione alimentare,Roma, EPC libri, 2010Pubblicazione AGCM, Dieci anni di antitrust 1990-2000

Ubertazzi,L.,C., Concorrenza sleale e pubblicità,Padova, Cedam,2008Dona,M., Pubblicità, pratiche commerciali e contratti nel codice del

commercio:,Torino, Utet,2008

Cintolesi, E., Le spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza, Milano, Giuffrè, 2005

De Cristofaro G., Bargelli E., Le “pratiche commerciali sleali” tra

imprese e consumatori, Torino,Giappichelli,2007

Sestini P., Nuovi poteri dell'AGCM e primi provvedimenti inibitori in

tema di prodotti alimentari, Rivista di diritto alimentare ,Anno III,n.1

Masi P., Pubblicità ingannevole, prodotti alimentari e prodotti

geneticamente modificati, Rivista di diritto alimentare ,Anno II, n.1

Costato L., L'informazione dei consumatori postrema frontiera della C.E., Rivista di diritto alimentare ,Anno II, n.4

Astazi A., Pratiche commerciali scorrette nell'ambito dei contratti del

consumo alimentare e tutela dei consumatori i nuovi poteri dell' AGCM, Rivista

di diritto alimentare ,Anno II, n.2

Gaglione S., L'etichettatura nutrizionale e le scelte d'acquisto del

Lucifero N., La comunicazione e l'etichettatura degli alimenti nella

disciplina della sicurezza alimentare,Rivista di diritto agroalimentare e dell'

ambiente, FrancoAngeli, 2008, n.1

AA.VV.,Informazione, etichettatura e comportamento del consumatore:

un'analisi sull'uso delle etichette alimentari, Rivista di economia agro-alimentare,

FrancoAngeli, 2006, anno X, n.2

D’Amato M., Bambini e TV, Il Saggiatore, Milano, 1997.

Floridia G., Autodisciplina e funzione arbitrale, in AA.VV.La pubblicità

figure contrattuali, tutela del consumatore,salvaguardia della concorrenza,

EGEA, Milano, 1993.

Gambino A.M., La pubblicità ingannevole, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1999.

Leone A., Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette fra

tutela del consumatore e delle imprese, Rivista di diritto industriale, 2008, n.3

Piazza C., Dalla pubblicità ingannevole alle pratiche commerciali sleali.

Tutela amministrativa e giurisdizionale, Rivista di diritto dell’informazione e

dell’informatica, 2008, n.1

AA.VV., Marketing e diritto,EGEA, Milano,2009

Giuggioli P.F., Class action e azioni di gruppo,in I Quaderni della rivista di diritto civile, Cedam,2006

AA. VV., Commentario al codice dell’Autodisciplina pubblicitaria,

Milano,Giuffrè, 2003

Baietti, I., La pubblicità comparativa, Milano, Giuffrè, 1999

Ghidini, G.,Codice della pubblicità: leggi italiane e direttive CE, Milano, Giuffrè, 2002.

Ashwell. M., Concept of functional foods, ILSI Europe Concise Monograph Series, 2002

Functional Food Science in Europe. , British Journal of Nutrition, 1998

Guerinoni E., Pratiche commerciali scorrette. Fattispecie e rimedi, Milano, Giuffrè, 2010.

Grauso M.,P., La concorrenza sleale. Profili di tutela giurisdizionale e

presso le autority, Milano,Giuffrè,2007.

Ruffolo U., Commentario al codice dell'autodisciplina pubblicitaria, Milano, Giuffrè, 2010.

Grazzini B., Autodisciplina pubblicitaria e ordinamento statuale, Milano, Giuffrè, 2003.

M. Fusi, P. Testa, Diritto e pubblicità, Milano, Lupetti, 2006.

AA.VV., La comunicazione pubblicitaria d’impresa: manuale giuridico

teorico e pratico, Milano, Giuffrè, 2009

AA.VV., La pubblicità comparativa, aspetti giuridici del confronto tra

imprese alla luce della nuova normativa pubblica e autodisciplinare, Torino,

Giappichelli, 2002.

Genovese A., La normativa sulle pratiche commerciali scorrette in Giur.

comm. 2008, 04.

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