III. Strumenti e Metodologie d’analisi
3.3. Le variabili della ricerca
3.3.4. Gli effetti contabili derivanti dalla transizione di principi
Fino ad ora ci siamo soffermati sugli aspetti tecnici e motivazionali del passaggio in quanto le variabili fin qui proposte avevano il principale scopo di fornire spunti di riflessione sulle ragioni che hanno portato le società a maturare tale scelta, sulle modalità con cui il fenomeno viene gestito nonché su quali aspetti caratterizzano le società del campione. Rimane, allora, un ultimo aspetto da sottoporre a valutazione ovvero quello
92 degli effetti prodotti dalla transizione stessa sulle grandezze contabili aziendali. L’analisi, in particolare, non si interessa esclusivamente degli impatti in termini assoluti sulle grandezze di bilancio ma si interroga su una pluralità di aspetti connessi, ora alla relatività degli effetti contabili generati rispetto all’intero complesso aziendale, ora all’impatto dei cambiamenti su taluni indicatori finanziari e di performance (ROE e Leverage) e, infine, su quali voci di bilancio la transizione genera effetti in misura più frequente. La volontà di imbastire una ricerca che sia in grado di aggredire il fenomeno sotto molteplici punti di vista, riuscendo a fornire risposte soddisfacenti ai quesiti sopra formulati ha portato alla predisposizione delle seguenti variabili:
- la variazione subita dal patrimonio netto (PN). Come indicato dalle disposizioni presenti nella bozza di principio xx “passaggio di principi contabili”, la destinazione ultima delle variazioni subite dalle poste patrimoniali, determinatesi per effetto della transizione, è il patrimonio netto della società e tali effetti andranno rappresentati mediante movimentazione di un’apposita riserva ovvero imputandoli alla voce “utili portati a nuovo”. In questo senso, al fine di misurare l’impatto quantitativo complessivo che il mutamento di principi produce sulla situazione patrimoniale e finanziaria si è deciso di prendere in considerazione la variazione subita dal patrimonio netto (riferito alla data di chiusura dell’esercizio comparativo) la quale dovrebbe risultare dai prospetti di riconciliazione proposti ovvero dall’indicazione degli effetti effettuata in altre forme. Qualora la società stessa non abbia proceduto alla segnalazione del passaggio e all’applicazione retroattiva dei principi tale variazione non sarà considerata “nulla” bensì “non determinabile”;
- il rapporto tra la variazione del patrimonio netto e il totale delle attività. Come già accennato all’inizio di questo sotto-paragrafo, accanto all’interesse per gli effetti
93 prodotti dal cambiamento in termini assoluti troviamo la necessità di valutare gli impatti in termini relativi rispetto alla dimensione del complesso fornendo in questo modo spunti di riflessione sulla sua pervasività. In tal senso, si è deciso di misurare la relatività dell’impatto del cambiamento rispetto alla dimensione aziendale costruendo un apposito rapporto che vede al numeratore la variazione del patrimonio netto (PN) ed al denominatore il totale delle attività aziendali;
- la variazione del risultato economico di periodo. La transizione ai principi contabili italiani non produce esclusivamente effetti sulla consistenza del patrimonio netto, arrivando, bensì, ad interessare anche la consistenza dell’utile e/o perdita riferita all’esercizio comparativo. In particolare, benché la variazione di principi arrivi prioritariamente ad impattare i saldi patrimoniali e di conseguenza il capitale proprio è anche vero che essa, nel periodo intercorrente tra la data di transizione e quella di chiusura del bilancio comparativo, genera effetti anche su quelle grandezze flusso che sono destinate ad essere spesate nel prospetto di conto economico (si pensi alla rideterminazione dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto da rideterminarsi ai sensi delle disposizioni civilistiche o, ancora, alla rilevazione di quote di ammortamento relative ad immobilizzazioni non ammortizzate o non iscritte con i precedenti standards). Alla luce di queste considerazioni, quindi, importante è non solo lo studio degli effetti patrimoniali del passaggio ma, altresì, la valutazione degli impatti economici;
- la variazione del ROE a seguito del passaggio. Ulteriore aspetto di interesse potrebbe essere quello relativo alla variazione subita dalla redditività dell’impresa per effetto del passaggio stesso. Il mutamento di principi, d'altronde, arriva ad impattare tanto sul patrimonio netto quanto sul risultato di periodo, grandezze utili per valutare la
94 capacità dell’impresa di remunerare il capitale di rischio. Ciò considerato, l’inserimento di questa variabile ci permetterà di formulare talune considerazioni sugli effetti del passaggio in termini di redditività mediante individuazione della variazione subita dall’indice di performance ROE per effetto della last time adoption;
- la variazione del grado leverage. All’impatto della transizione sul grado di leva finanziaria possono applicarsi le medesime considerazione, svolte nel precedente punto, con riferimento agli effetti sull’indice di performance economica. Anche in questo caso, infatti, il mutamento dei criteri di valutazione può generare modifiche sul valore delle attività e passività facenti capo all’entità determinando una riduzione o un incremento del grado di indebitamento. Al fine di comprendere quali sono gli effetti prodotti dalla transizione su tale grandezza si proceduto al confronto tra il grado di leverage prima del passaggio e quello successivo allo stesso;
- le principali voci interessate dal cambiamento di principi. La misura della variazione del patrimonio netto proposta nei precedenti punti rappresenta un indicatore di sintesi che nulla dice su quali voci di bilancio il passaggio ha prodotto i propri effetti. Al fine di integrare l’analisi di questo ulteriore livello informativo, dunque, si è deciso di verificare con precisione quali sono le voci e le poste patrimoniale maggiormente interessate dai mutamenti dei criteri valutativi. Naturalmente anche in questo caso, qualora la società non abbia segnalato il passaggio o non abbia applicato retroattivamente i principi, indicandone gli effetti, l’informazione sarà considerata come “non fornita” costituendo fattispecie differente rispetto a quella in cui il passaggio, essendosi dimostrato neutrale, non abbia interessato alcuna voce di bilancio.
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