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GLI INCARICHI DIRIGENZIALI 1 Direttore Generale

L’ATTO AZIENDALE

3.5. GLI INCARICHI DIRIGENZIALI 1 Direttore Generale

La normativa vigente non esplicita a chi spetti il potere di nomina del Direttore Generale, ma si desume indirettamente che sia attribuito al Presidente della Regione, preceduto in molti casi da una deliberazione della Giunta25.

Spettando la nomina al massimo organo politico regionale, si può concludere che tra Regione e Direttore generale sussista una natura fiduciaria del rapporto, confermata anche dall’esiguità dei criteri di selezione. Attualmente si richiede un qualunque diplo- ma di laurea ed un’esperienza quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti o aziende pubbliche o private, senza la necessità di valutazioni comparative.

Nel Direttore Generale si sommano funzioni di indirizzo (ado- zione dell’atto aziendale, nomina del Direttore amministrativo e sanitario) e di gestione (ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 299/1999 gli spettano in via riservata tutti i poteri di gestione e la rappre- sentanza legale dell’Unità Sanitaria Locale. Inoltre deve verifica- re mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa).

Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di prestazione d’opera di diritto privato, con durata fra i tre ed i cinque anni, eventualmente rinnovabile. La durata massima non 24 A. Pioggia, M. Dugato, G. Racca, S. Civitarese Matteucci (a cura di),

Oltre l’aziendalizzazione del sistema sanitario, Milano, 2008.

necessariamente coincide con la permanenza in carica degli or- gani di governo regionale; la norma, quindi, sembra preordinata a tutelare adeguatamente l’autonomia professionale dei Direttori Generali delle ASL. La legge enumera tassativamente i casi di risoluzione del contratto, che avviene per “gravi motivi”, grave disavanzo di gestione, “violazione di legge” e “violazione del principio di buon andamento ed imparzialità”26.

Il regime di incompatibilità è piuttosto severo, a garanzia dell’imparzialità nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche. È prevista l’ineleggibilità alle cariche di consigliere comunale, pro- vinciale e regionale e di parlamentare e, corrispettivamente, la non nominabilità a Direttore Generale per cinque anni per il can- didato non eletto nel collegio nel quale sia compresa l’ASL inte- ressata.

Il Direttore Generale è sottoposto ad una serie di valutazioni al fine di mantenere un controllo costante sull’attività dell’ASL. Nella procedura di valutazione è assicurata la presenza di organi politici comunali, a garanzia del collegamento tra attività sanita- rie ed interessi locali.

Riguardo allo spoils system dei direttori generali delle ASL, la Corte Costituzionale ne ha decretato l’illegittimità. La Corte motiva la decisione sostenendo che l’incarico conferito sulla ba- se di elementi sia politici che professionali non giustifica una decadenza automatica al verificarsi del rinnovo del Consiglio regionale.

3.5.2. Direttore sanitario e amministrativo

Sono nominati dal Direttore Generale. Anche i loro rapporti sono retti da un contratto di prestazione d’opera intellettuale.

26 F. Merloni: Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale, Bologna, 2006.

La legge definisce alcuni requisiti minimi per la nomina, che lasciano ampia discrezionalità di scelta. Il Direttore sanitario deve essere un medico, di età inferiore a sessantacinque anni con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnico-sanita- ria di strutture di media o grande dimensione. Il Direttore am- ministrativo deve essere laureato in discipline giuridiche o eco- nomiche, di non più di sessantacinque anni con esperienza al- meno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di strutture di media o grande dimensione.

3.5.3. Gli altri incarichi dirigenziali

I responsabili delle strutture operative dell’azienda sono no- minati dal Direttore Generale. A differenza dei dirigenti delle amministrazioni tradizionali, per loro non vale il principio della riserva dell’attività di gestione che invece è affidata al Direttore Generale. In questo senso i dirigenti sono organi esecutivi, ma hanno ampio spazio di azione operativa, tanto che è da ritenersi che tutte le decisioni relative alle prestazioni sanitarie sono as- sunte da loro in autonomia.

È da escludersi che vi sia alcun rapporto di tipo fiduciario; il dirigente sanitario è scelto esclusivamente sulla base della pro- pria competenza professionale e la sua permanenza nell’incarico è indipendente dalla durata in carica del Direttore Generale27.

In sintesi, i disposti del d.lgs. n. 229/99 relativi alla disciplina del top management e della dirigenza medica nascono dall’in- tenzione del legislatore di portare a compimento il processo di aziendalizzazione della sanità pubblica. Per raggiungere gli obietti- vi di efficacia, efficienza ed economicità, le Aziende Sanitarie

27 F. Merloni, Lo spoils system è inapplicabile alla dirigenza professiona-

hanno bisogno non solo di vertici aziendali che esercitino i pro- pri poteri con più ampi spazi di manovra, ma anche di dirigenti medici con competenze manageriali.

La sensazione è che l’idea di fondo di far convivere la pro- fessionalità sanitaria con la capacità manageriale non sia stata pienamente realizzata, forse perché è un meccanismo al quale le aziende stesse non hanno creduto fino in fondo, forse perché i medici continuano a percepire se stessi come dirigenza profes- sionale.

Non è un caso che molte Regioni abbiano avviato una centra- lizzazione di attività tipiche della gestione (spesa, amministra- zione delle risorse) affidandosi a soggetti esterni specializzati.

Se da un lato è apprezzabile l’obiettivo di creare economie di scala e semplificazioni procedurali, dall’altro c’è la consapevo- lezza che questi provvedimenti conducono ad un progressivo al- lontanamento della possibile combinazione fra competenze ma- nageriali e professionali.

Capitolo 4