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Gli organi volti a garantire l’autonomia giudiziaria

L’art.68 dello statuto, prevede quattro tipi di organi: le riunioni dei giudici, le conferenze dei giudici, il congresso dei giudici in Ucraina e il consiglio dei giudici, creati da organi esecutivi. Le riunioni nei tribunali sono convocate dal presidente del tribunale, o su richiesta di un 1/3 del numero totale di giudici dello stesso tribunale (art.69), sono segrete ed eventuali decisioni applicate nell’immediato. Esse devono tenersi una volta per semestre per i tribunali ordinari, per un trimestre per i tribunali di appello ed almeno una volta per le corte supreme e corti superiori specializzate. L’art.70.4 dello statuto per le riunioni delle corti supreme e delle corti specializzate, esaminano le questione interne ai tribunali, quali il lavoro dei giudici, gli orari di lavoro, e del personale del tribunale; hanno dei poteri molto ampi. La seconda novità della autonomia giudiziaria è la “Conferenza”definita dall’art.72 dello statuto, come delle riunioni dei rappresentati dei giudici, che esaminano il funzionamento dei tribunali, prendendo decisioni collettive sulle questioni da approvare. Questo avviene quando ci sono divergenze sulle linee guida relative al buon funzionamento dei tribunali. Le conferenze sono fatte dai tribunali locali e quelli d’appello, mentre per le corti supreme e le corte superiori specializzate si mantiene la “riunione”. La conferenza per essere valida, deve avere i 2/3 dei delegati. Le decisione del consiglio dei giudici , non possono essere revocate se non da una conferenza di giudici e sospesa dal consiglio dei giudici dell’Ucraina. Tuttavia queste disposizioni, conferenze, riunioni sono molto complesse nell’insieme e molto articolate. Per snellire il sistema articolato come sopracitato, l’annullamento delle decisioni possono essere annullate da un istanza superiore; il consiglio dei giudici in Ucraina, lasciando molto spazio sia ad un gioco politico ed a altre manovre interne giudiziarie, con una veduta democratica nel suo insieme più delineata, l’esistenza di più organi che nell’insieme esercitano funzioni similari, indebolendo il

potere a tutti. Ma come nel resto dei paesi europei la miglior protezione interna ed esterna del potere giudiziario è assicurato dal CSM.

Il progetto di legge ha creato, due organi supplementari per l’autonomia giudiziaria. Il primo è il Congresso dei Giudici d’Ucraina, riunitosi una volta ogni tre anni convocato dal Consiglio dei Giudici d’Ucraina. Un congresso straordinario può essere, convocato su domanda da almeno 1/3 della conferenza dei giudici o su domanda, dai giudici della corte suprema; vi possono assistere, il Presidente dell’Ucraina, i delegati del popolo dell’Ucraina, il commissario dei diritti dell’uomo della Rada, i membri del consiglio superiore della giustizia, i rappresentanti del governo ucraino, altri membri delle istituzioni. Non è precisato se tutti questi soggetti, sono autorizzati a partecipare all’interno del consiglio; secondo il principio della separazione dei poteri, potrebbero solo essere, osservatori dei lavori, intervenire con una sola domanda specifica, per una ragione specifica. Sembra strano che un progetto di legge ravvisi, che un organo costituito da soli giudici di alto rango, possa deliberatamente ignorare una disposizione legale domandandogli, di convocare un congresso; un tale problema, dovrà essere risolto da un tribunale competente. I delegati al congresso dei giudici in Ucraina, dalle conferenze dei giudici, nei casi dei tribunali locali e quelli d‘appello; dalle riunioni dei giudici, per la corte suprema e la corte superiore specializzata e dalla corte costituzionale. Il numero dei delegati, sono eletti dai tribunali e fissati dal consiglio. I poteri del Congresso dei giudici d’Ukraina sono vasti, dal nominare o revocare i giudici della Corte Costituzionale d’Ukraina, conformemente alla costituzione e alla legge; nominare dei membri del Consiglio superiore della Giustizia, possono decidere i termini del loro mandato. Possono nominare membri dell’alta commissione con qualifica di giudici d’Ucraina (art 76) del potere giudiziario. Il potere di prendere decisioni

sui giudici professionale, deve essere compatibile con il Principio di Bangalore. I’Amministrazione giudiziaria pubblica (art90) del potere giudiziario, è relativamente vasta, ma se intesa nelle sue competenze, può essere accettata. La creazione di questo nuovo organo speciale, ha per principio, rimpiazzare un organo esecutivo con un organo giudiziario, ma non sarebbe il caso. Conviene fare una distinzione fra, il ruolo del Ministero della giustizia dell’Amministrazione giudiziaria pubblica e dei presidenti dei tribunali. L’Amministrazione giudiziaria pubblica e la formazione dei giudici, dovrebbero essere messi sotto il controllo di un organo indipendente dall’autonomia giudiziaria, quali: il Consiglio dei giudici d’Ucraina ed il Congresso dei giudici d’Ucraina. Ma in questo contesto, e da un punto d’efficacia, non importa quali di questi organi possano essere rimessi in questione. In seguito l’esistenza di questi organi rischia di compromettere la buona gestione dei tribunali, dei loro presidenti e dei loro vice, provocando una paralesi del sistema. La Commissione di Venezia comprende la volontà di limitare il potere ai presidenti, domandosi se tale decisione sia la più idonea; a questo riguardo, permetterebbe ai presidenti dei tribunali assistere alle sessioni, senza diritto di voto, considerando di inserire non più di 1/3 dei presidenti dei tribunali nel consiglio dei giudici d’Ucraina; un metodo alternativo per limitare il troppo potere eccessivo dei giudici, sarebbe la nomina ad un periodo limitato. E’ possibile creare un organo unico come CSM, creando delle sotto commissioni con funzioni specifiche, comportando come per altro modiche radicali alla Costituzione.

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