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Governance e impatti organizzativi della funzione I CT

CAPITOLO TERZO

3.4 Governance e impatti organizzativi della funzione I CT

I temi inerenti l’utilizzo delle tecnologie ICT all’interno degli intermediari creditizi rientrano tra quelle «aree grigie» che pur determinando un duro impatto sul sistema bancario, non sono tuttavia sempre state affrontate dagli organi aziendali con cognizione di causa. Come più volte sottolineato nel corso di questa trattazione, il governo del sistema informativo richiede delle professionalità specifiche, che solitamente non risiedono nella funzione di risk

management, anche qualora sussista una funzione ad hoc dedicata al rischio

operativo, né tantomeno nel Board aziendale. Per garantire un efficace presidio dei rischi che da queste originano, si è ritenuto non sufficiente fare riferimento alle funzioni di controllo già previste nel sistema di governo “più tradizionale”, reputando d’altronde necessaria l’individuazione di una specifica funzione all’interno dell’organizzazione dell’impresa bancaria, a cui assegnare esclusive competenze in materia. La definizione di una funzione di tale portata costituisce la testimonianza della rilevanza che la vigilanza attribuisce, dapprima all’accresciuta complessità dell’attività bancaria e all’intensificazione del processo di continuo cambiamento della variabile tecnologica, e in seconda istanza anche alla realizzazione di una condotta operativa, improntata a criteri di «funzionalità, efficienza e sicurezza»47: un framework che sia in grado di

enable the board to satisfy its fiduciary and legal responsibilities» Cfr. BASEL COMMITTEE ON BANKING

SUPERVISION, The internal audit function in banks, 2012, p. 3.

47 Visibile è infatti il riferimento ad essi, nel secondo alinea del Tit. V, Cap. 8, Sez. II, Par. 4 ove

recita «L’articolazione organizzativa della funzione ICT ….. si ispira a criteri di funzionalità, efficienza e sicurezza».

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assicurare una governance integrata e coerente dell’information management non deve difatti ridursi semplicemente al controllo e alla compliance; viceversa, le priorità dovranno riflettersi in un “approccio globale” alle tecnologie ed al potenziale in termini di supporto al business bancario, che esse offrono, calando l’articolazione organizzativa della stessa sempre nel più pieno rispetto del principio di proporzionalità48. Questo rilievo è di estrema importanza, se si considera come l’assetto organizzativo rappresenta «la base ed il punto di partenza» a livello d’impresa per tutte le attività connesse alla gestione del rischio informatico, oltre che al ciclo di vita dei dati e delle informazioni.

Al di là di queste prime considerazioni, quanto ai compiti che ad essa competono, il grado già consolidato di “unitarietà” di cui suole godere tale funzione è sotto molti dei profili ricordati nel corso della trattazione, una motivazione forte per attribuirle la responsabilità di «pianificazione», «controllo» e «gestione» del sistema informativo nel suo complesso. Viene in altri termini rimesso alla funzione ICT, da parte di Banca d’Italia, il ruolo di “garante” dell’«unitarietà della visione gestionale» e dell’IT risk, nonché dell’«uniformità

di applicazione» delle regole concernenti i sistemi informativi. Tale caratterizzazione pare infatti trovare conferma, anche lessicalmente, oltre che nella responsabilità di pianificare e controllare il «portafoglio dei progetti informatici», anche in quella di governare l’«evoluzione dell’architettura e

48 Il disposto normativo prevede che «L’articolazione organizzativa della funzione I

CT» sia fatta dipendere «da fattori quali la complessità della struttura societaria, la dimensione, i settori di attività, le strategie di business e gestionali».

dell’innovazione tecnologica» e di presiedere alle «attività di gestione del sistema informativo». Particolari precisazioni sono poi previste laddove il sistema informativo dell’intermediario bancario fosse stato completamente esternalizzato su società del gruppo, società consortili o, addirittura, affidato a terzi fornitori: in tal caso un ruolo chiave potrebbe essere giocato in prospettiva dal «referente per l’attività esternalizzata», al quale verrebbe assegnata «la responsabilità di seguire la pianificazione dei progetti informatici».

Le posizioni maggiormente innovative riguardano però la collocazione gerarchica di tale funzione nell’organigramma societario ed il sistema di deleghe connesso ai più rilevanti processi decisionali in tema di sistemi informativi. Più in particolare, l’Autorità di Vigilanza percepisce la necessità di collocare la funzione ICT in maniera tale da non arrecare pregiudizi in merito al sistema dei controlli interni, mantenendo fede a quella che è la logica di “separazione e/o indipendenza dei ruoli”. Mentre nel documento di consultazione si prescriveva alla funzione in menzione una serie determinata di compiti e si istituiva nella figura del «direttore dei sistemi informativi» o suo equivalente, uno specifico organo al quale rimettere la responsabilità della stessa, ad oggi, invece la normativa vigente prevede specifiche «linee di riporto dirette a livello dell’organo con funzione di gestione». In merito alla predisposizione della figura del «direttore dei sistemi informativi» ed al suo diretto riporto in ordine gerarchico all’organo con funzione di gestione, che da più parti ha riecheggiato tra le “mura” del sistema creditizio, la letteratura bancaria ha infatti ritenuto che

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tale riporto fosse da considerarsi «troppo vincolante rispetto alle autonome scelte organizzative»: la previsione di precise relazioni funzionali e il mantenimento di un flusso continuo di informazioni parsero di fatto sufficienti a consentire una «dettagliata informativa a questo organo in materia di ICT»49. Così, dunque il legislatore, garantendo flussi informativi e linee di riporto funzionali tra la funzione ICT e l’organo con funzione di gestione, che di concerto fa da “collante” con l’organo con funzione di supervisione strategica, ha a suo modo, perseguito una gestione del sistema informativo, oltre che strategica, pure operativa. L’esigenza inoltre, di travalicare i muri della propria struttura, così da consentire alla funzione ICT di raggiungere trasversalmente anche i punti più velati dell’operatività bancaria, ha altresì implicato la necessità di realizzare degli «opportuni meccanismi di raccordo con le linee di business», in modo particolare per quanto concerne «le attività di individuazione e pianificazione delle iniziative informatiche». Nello stesso ordine concettuale, viene inoltre prevista la possibilità di inquadrare «eventuali unità di sviluppo decentrato» da porre sotto «il controllo delle linee di business. A questo proposito, per quanto possa risultare scontato, è ragionevole tenere presente l’assunto per il quale non ottemperando ad una «regolare rilevazione delle esigenze di servizi informatici e una promozione delle opportunità tecnologiche offerte dall’evoluzione del sistema informativo», ogni summenzionata previsione rischia di divenire vana.

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Così, ABI, Position Paper in risposta alla consultazione della Banca d’Italia “Sistema dei

controlli interni, sistema informativo e continuità operativa”, in

http://www.abi.it/DOC_Normativa/Vigilanza/PositionPaper_rispostaBancaditalia.pdf, Novembre 2012,

Senza continue verifiche in merito alla funzionalità delle procedure, delle strutture e dei sistemi, sarebbe ingenuo pensare che un sistema informativo possa essere di supporto alle attività decisionali ed alle scelte gestionali.

Nonostante la portata innovativa della legislazione di cui si discute, non possono tuttavia celarsi i dubbi emersi ad una prima lettura circa la portata definitoria delle mansioni attribuite ad una funzione tanto importante, quanto complessa. Se è vero che un modello di Governance IT ben calibrato rappresenta

uno strumento manageriale in grado di incrementare l’efficienza operativa dell’IT, favorendo sia la convergenza tra esigenze di business ed organizzazione, sia l’identificazione degli snodi operativi tra le varie funzioni aziendali coinvolte, non si comprende la scelta del legislatore di fornire una semplice “cornice di riferimento”. In un siffatto contesto meriterebbero infatti di essere fornite delle definizioni più precise in merito alle responsabilità rimesse a questa funzione, come d’altro canto si riterrebbe anche opportuno ampliare il suo “raggio d’azione” contemplando, non solo il rischio informatico, ma altresì tutti quei rischi implicitamente connessi all’utilizzo delle tecnologie.