• Non ci sono risultati.

Attraverso l’art. 30, comma 6 del D.L. n. 179/2012 il Legislatore è intervenuto, al fine di contribuire alla risoluzione della stretta al credito delle start-up innovative e degli incubatori certificati, sul sistema delle garanzie. Infatti tali realtà imprenditoriali appena avviate e con un elevato grado di rischio, spesso, incontrano grandi difficoltà ad ottenere le garanzie reali che le banche richiedono a copertura del finanziamento e dunque a ricevere le risorse finanziarie necessarie all’attività operativa. Per queste ragioni sono stati intensificati gli interventi del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della L. n. 662/1996, operativo dal 2000 e da giugno 2013 destinato anche a sostegno dell’accesso al credito sia delle start-up innovative che degli incubatori certificati. Essi possono accedere alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo gratuitamente, in via prioritaria e secondo le modalità semplificate

individuate dal decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 26 aprile 2013, entrato in vigore il 26 giugno 2013.

Sono due i requisiti che devono essere soddisfatti per poter godere della concessione della garanzia pubblica da parte del Fondo251:

essere start-up innovativa o incubatore certificato rispettivamente ai sensi dell’art. 25 commi 2 e 5 del D.L. n. 179/2012, comprovati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il rappresentante legale o il procuratore speciale

251 Guida all’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per le start-up innovative e incubatori

175

dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese252;

 il soggetto finanziatore, in relazione all’operazione finanziaria, non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria.

La garanzia è concessa senza alcuna valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore e per tutti i tipi di finanziamenti, sia a breve sia a medio-lungo temine, tanto per liquidità che per investimenti253.

L’intervento del fondo può concretizzarsi o nella concessione di una garanzia diretta sui finanziamenti delle banche oppure di una controgaranzia concessa su garanzie prestate da Confidi254 ovvero altri fondi di garanzia. Il Fondo può coprire fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l’80% dell’importo garantito da Confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%255

.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.M. 26 aprile 2013 l’importo massimo garantibile dal Fondo per ciascuna impresa è pari a 2,5 milioni di euro, utilizzabile attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito e senza alcun limite al numero di operazioni effettuabili.

252 Art. 3, comma del D.M. 26 Aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle Finanze, entrato in vigore il 26 giugno 2013.

253 Fonte: http://www.fondidigaranzia.it/imprese.html.

254 Confidi (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi) è un consorzio italiano che svolge attività di

prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive.

255 Art. 3, commi 4 e 5 del D.M. 26 Aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il

176

Il Fondo è destinato alle imprese che rispettano i parametri dimensionali della categoria delle micro imprese, delle piccole imprese e medie imprese. Essi sono256:

o avere un numero di occupati inferiore a 250;

o il loro fatturato deve essere inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 milioni di euro.

Sono inoltre ammesse a beneficiare delle garanzie offerte dal Fondo soltanto le imprese che sono state valutate in grado di rimborsare il finanziamento garantito. E in particolare devono essere considerate “economicamente e finanziariamente sane mediante appositi

modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente”257

. Le start-up, invece,

sono valutate sulla base di piani previsionali.

Il soggetto beneficiario può appartenere a “qualsiasi settore con l’eccezione dell’industria

automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca”258.

L’impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa, può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. Il soggetto beneficiario, dunque, non deve presentare alcuna domanda al Fondo, ma sarà la banca stessa a presentarla a quest’ultimo. In alternativa l’impresa si può rivolgere a un Confidi

256 Art. 2, comma 2 del Decreto 18 Aprile 2005.

257 Ministero dello Sviluppo Economico, Il fondo di garanzia per le PMI. La normativa in sintesi. 258 Fonte: http://www.fondidigaranzia.it/imprese.html.

177

che garantisce l’operazione in prima istanza per poi richiedere, invece, la controgaranzia al Fondo. Mentre tutte le banche sono abilitate a presentare domanda, per i confidi lo sono soltanto gli operatori accreditati259.

L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

La definizione dei tassi di interesse, delle condizioni di rimborso, dell’eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo è lasciata alla libera contrattazione tra Banca e Impresa.

179

CAPITOLO TRE

IL PRIMO CASO DI SUCCESSO IN ITALIA DELL’EQUITY

CROWDFUNDING

SOMMARIO: - 1. L’introduzione - 2. Il portale online Unicaseed - 2.1. La