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I L DIRITTO DI INFORMAZIONE COME DIRITTO AUTONOMO

Inquadrato il diritto di informazione nella categoria dei diritti soggettivi individuali in quanto riconosciuto al socio per tutelare il proprio interesse al buon andamento della gestione, resta ancora da capire se esso possa considerarsi in una stretta e intima connessione con i rimedi sanzionatori che il legislatore della riforma ha riconosciuto al socio uti singulus, tale da ritenere i diritti informativi strumentali all’esercizio dell’azione di responsabilità56.

Il fatto che il diritto di informazione di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. sia inserito nella stessa disposizione che disciplina la responsabilità degli amministratori, precisamente fra il primo ed il terzo comma che rispettivamente chiariscono i presupposti della responsabilità degli amministratori e regolano la legittimazione dei soci all’esercizio di tale azione, potrebbe far concludere per la necessaria strumentalità del diritto all’esercizio dell’azione di responsabilità57. Di conseguenza, le informazioni ricavate dal

socio per il tramite di richieste agli amministratori e/o attraverso la consultazione dei documenti relativi all’amministrazione servirebbero per rendere effettivamente concreta ed attuabile la proposizione dell’azione di responsabilità.

Un ulteriore argomento a sostegno di tale interpretazione sembrerebbe potersi rinvenire nella Relazione al d.lgs. n. 6/2003 secondo cui la disciplina della responsabilità degli amministratori «s’impernia sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri

56 In tal senso, G. M. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., cit., 618; G. C. M.

RIVOLTA, Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Banca, borsa, tit. cred., 2003, 699; R.GUIDOTTI, I diritti di controllo del socio nella s.r.l., cit., 65 s.; M. MALAVASI, Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, in Società, 2005, 760.

57 Il diritto strumentale è quel diritto che si rende necessario prevedere per dare concretezza

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sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società. Da questa soluzione conseguirebbe coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma)»58.

La connessione strumentale fra il diritto di informazione e quello di proporre l’azione di responsabilità avrebbe come conseguenza, qualora si accogliesse questa tesi, di impedire al socio di richiedere informazioni qualora tale istanza non sia collegata alla proposizione dell’azione di responsabilità, ma utilizzata per altre finalità e inoltre comporterebbe per il socio la necessità di giustificare le ragioni della richiesta di notizie e/o consultazione.

Il diritto di informazione non può essere considerato strumentale alle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e soci gestori di fatto e alla eventuale revoca cautelare dei gerenti59. E ciò per una serie di ragioni.

In primo luogo, l’azione di responsabilità delle minoranze legittimate dall’art. 2393 bis, c.c. nelle s.p.a. quotate e in quelle chiuse non è supportata da poteri istruttori strumentali al suo esercizio60, con ciò smentendosi il

carattere strumentale del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. Di certo non può negarsi l’esistenza di una relazione fra i diritti informativi e l’accertamento della responsabilità degli amministratori. A ben vedere, però, sarebbe riduttivo considerare tali diritti finalizzati esclusivamente alla proposizione di azioni di

58 Relazione al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6. Riforma organica della disciplina

delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, in Riv. soc., 2003, 150 s.

59 Nel senso dell’autonomia dei diritti di informazione e di consultazione G.ZANARONE,

Della società a responsabilità limitata, in Codice Civile. Commentario. Fondato da P. Schlesinger. Diretto da Francesco G. Busnelli, Milano, 2010, 1118; N.ABRIANI, Controlli e autonomia statutaria: attenuare l’«audit» per abbassare la «voice»?, in AGE, 2003, 350; P. ROMANELLI, Diritto di informazione, ispezione e controllo del socio quale strumento anche di “abuso” della minoranza, in C.RUGGIERO (a cura di), La tutela delle minoranze nella s.r.l., Milano, 2014, 152.

60 In tal senso, C. MONTAGNANI, Informazione e controlli nelle nuove società a

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responsabilità nei confronti di amministratori e soci gestori di fatto e alla eventuale loro revoca cautelare.

In secondo luogo, pare essere preferibile inquadrare il diritto in parola come autonomo strumento di acquisizione di conoscenza funzionale all’esercizio delle innumerevoli prerogative che sono state attribuite al socio di s.r.l. dal legislatore della riforma61 e che pure può essere autonomamente

tutelato giudizialmente62. E così, oltre alla citata azione di responsabilità, il

socio potrà giovarsi delle conoscenze acquisite con l’esercizio del diritto informativo per esprimere consapevolmente il proprio voto in quelle decisioni relative al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci di cui all’art. 2479, co. 2, n. 5), c.c., nonché la possibilità, in forza dell’art. 2479, co. 1, c.c., per i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale di sottoporre ai soci gli argomenti di volta in volta individuati. L’informazione del socio riveste altresì maggiore importanza con riferimento alle decisioni assunte in via extra assembleare – tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto – rispetto a quelle adottate con il metodo assembleare poiché per le prime non si prevede un’informazione preventiva per il tramite dell’avviso di convocazione63. Del resto non esiste alcuna

indicazione preclusiva nel testo della disposizione che contempli un utilizzo

61 Di «rilevanza – per così dire – “multidirezionale”» parla P. P. FERRARO, Le situazioni

soggettive del socio a responsabilità limitata, cit., 180;G.PRESTI,sub. art. 2476 c.c., in A.A. DOLMETTA –G. PRESTI (a cura di), S.r.l. commentario. Dedicato a Giuseppe B. Portale, Milano, 2011, 651; M.RICCI, I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 2006, I, 129; A.ANGELILLIS –G.SANDRELLI, Commento sub art. 2476 c.c., in P.MARCHETTI –L.A.BIANCHI –F.GHEZZI –M.NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle società, Milano, 2008, 693.

62 Vedi Trib. Milano, 8 ottobre 2015 (ord.), reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it,

secondo cui la «domand[a] [è] di per sé formulabil[e], secondo la preferibile opinione, anche indipendentemente dall'esercizio da parte del socio di srl di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore».

63 Vedi ancora, M.RICCI, I controlli individuali del socio non amministratore di società a

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esclusivo del diritto informativo a certi fini e, in particolare, al fine di proporre l’azione di responsabilità.

In altre parole, l’informazione ottenuta dal socio nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. è alla base di alcuni importanti diritti che lo pongono al centro della struttura organizzativo-gestionale della società a responsabilità limitata, esaltando così un aspetto dell’informazione che è messo poco in risalto negli studi condotti fino ad oggi: l’informazione come metodo per raggiungere la migliore efficienza possibile nei risultati della gestione societaria64.

64 Nel senso della configurazione di un diritto di informazione e consultazione autonomo

rispetto agli altri diritti attribuiti ai soci si è espressa anche la giurisprudenza che ha evidenziato la funzionalità dei diritti in questione all’impugnazione delle delibere assembleari (Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit; Trib. Biella, 18 maggio 2005, cit.), l’esercizio del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale (Trib. Roma, 9 luglio 2009 (ord.), in Foro it., 2010, I, 1972 ss., con nota di R.RANUCCI) o ancora l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio (Trib. Milano, 30 novembre 2004 (ord.), in Giur. it., 2005, 1246 con commento di P.L.NELA).

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CAPITOLO 2

IL CONTENUTO DEI DIRITTI INFORMATIVI

2.1. L’OGGETTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE IN SENSO