I – NATURA DEI PREZZI RACCOLTI
Nelle tabelle I-XIX sono riportati i prezzi medi annui praticati nella città di Genova dal 1815 al 1890 per le principali derrate alimentari e per al-cuni combustibili d’uso casalingo. Dal punto di vista delle loro caratteristi-che, questi prezzi possono essere così classificati:
a) Sino al 1859 incluso, i prezzi del frumento (Tabelle I e II), del granotur-co (Tabella III), del riso (Tabella IV), dell’olio (Tabelle V e VI), del fie-no (Tabella VIII), della paglia (Tabella IX), della legna (Tabella X) e del carbone (Tabella XI) sono la media annua delle quotazioni liberamente formatesi nel Portofranco di Genova per merci sdoganate.
b) I prezzi delle merci suindicate per il periodo dal 1860 in poi ed i prezzi del vino (Tabella VII) sono la media annua delle quotazioni all’ingrosso liberamente formatesi nella città di Genova.
c) I prezzi indicati nelle tabelle da XII a XIX si riferiscono invece al mercato al minuto. Sino al maggio del 1833, essi sono prezzi di «meta», ossia rap-presentano le quotazioni massime permesse. I prezzi del pane dal 1839 al 1848 sono invece la media annua delle quotazioni praticate nei forni municipali; esse erano stabilite con criteri analoghi a quelli seguiti per la determinazione delle «mete». I prezzi del pane dal 1867 al 1890, quelli dell’olio dal 1833 al 1840 e quelli della carne dal 1871 al 1890, infine, so-no la media annua delle quotazioni liberamente formatesi nel mercato.
I prezzi indicati in a) e, dal novembre del 1833 in poi, quelli dell’olio della tabella XIX erano ricavati, a cura dell’Ufficio comunale dei Provvedi-tori, dai listini settimanalmente compilati dai più accreditati mediatori in merci della città 1 e contenenti i prezzi medi correnti nel Portofranco. A
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* Archivio Economico dell’Unificazione Italiana, serie I, 1957, vol. VII, fasc. 3.
1 Lettera del Sindaco di Genova all’Intendente Generale della Divisione in data 6 giugno 1850 (A.S.G., Sala 47, Prefettura Sarda, n. 410, Mercuriali).
questi prezzi medi, determinati con criteri a noi ignoti, si aggiungevano, per le merci estere, i diritti doganali 2. I prezzi così ottenuti erano chiamati Prez-zi dei commestibili in consumaPrez-zione ed erano raccolti dall’Ufficio dei Prov-veditori in una tabella ebdomadaria, redatta in duplice copia ed intitolata Stato dei prezzi correnti delle vettovaglie nella città di Genova. Una copia della tabella era inviata all’Intendente Generale della Divisione, che la tra-smetteva alla R. Segreteria di Finanze in Torino; l’altra copia restava all’Uf-ficio dei Provveditori. Una serie completa delle tabelle ebdomadarie per il periodo dal 1829 al 1859 è attualmente conservata nell’Archivio di Stato di Genova 3.
I prezzi indicati in b) e, dal 1867 in poi, quelli delle tabelle XII, XIII e XVIII sono stati desunti dalle mercuriali settimanali che il Comune di Ge-nova compilò per disposizione ministeriale. Nel 1860, infatti, il Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio ordinò ai principali comuni del Re-gno, nei quali si svolgeva un mercato di qualche importanza, di raccogliere settimanalmente ed inviare a Roma le mercuriali dei cereali 4. Nel 1866, il Ministero accrebbe il numero delle merci da quotarsi nei listini, estese a molti altri comuni l’obbligo della formazione e dell’invio delle mercuriali settimanali ed ordinò a tutti i comuni di inviargli anche un listino riassunti-vo trimestrale, contenente la media dei prezzi rilevati e le quantità vendute.
Fino al 1870, le mercuriali pervenute al Ministero furono regolarmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno, seppure con qualche lacuna nel 1865 e nel 1866. Una circolare ministeriale del 24 dicembre 1870 5 co-municò alle Prefetture che, a partire dal 1871, la Gazzetta Ufficiale non avrebbe più stampato le mercuriali ebdomadarie e dette incarico alle Pre-fetture stesse di raccogliere le mercuriali settimanali per i principali comuni delle rispettive provincie, di curarne la sollecita pubblicazione nei propri giornali ufficiali o in quei giornali che fossero disposti a stamparle
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2 Da una lettera del 1838 risulta che, per essere messi in commercio, i commestibili na-zionali non pagavano generalmente alcun diritto doganale, «cosicché il loro prezzo corrente segnato nei listini (del Portofranco) corrispondeva a quello indicato nella Mercuriale di Cit-tà» (Lettera indirizzata il 22 maggio 1838 al Procuratore Generale di S. M., in A.S.G., Sala 47, Prefettura Sarda, n. 408, Mercuriali).
3 A.S.G., Sala 47, Prefettura Sarda, nn. 407, 408, 409, 410, 411, Mercuriali.
4 Circolare 20 novembre 1860, inviata dal Ministero in esecuzione del Regio Decreto n.
4192 del 5 luglio 1860.
5 Circolare n. 17.767 del 24 dicembre 1870.
mente, di indicare nelle mercuriali anche i prezzi delle carni e di formulare ogni trimestre un listino dei prezzi medi provinciali, basato sui listini co-munali di ciascuna settimana 6.
Nel 1874, il Ministero iniziò a pubblicare un Bollettino settimanale 7, nel quale furono raccolti i prezzi delle principali merci quotate nelle mercuriali comunali 8; dal 1881, nel Bollettino settimanale furono inclusi anche i prezzi del pane e della legna, che non erano stati considerati nei bollettini prece-denti. Infine, nel 1886, il Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio riunì in un volume riepilogativo 9 i prezzi medi annui delle principali derrate alimentari dal 1862 al 1885, desumendoli dalle mercuriali settimanali pub-blicate nella Gazzetta Ufficiale sino al 1870, nei giornali ufficiali delle pro-vincie dal 1871 al 1873 e nel Bollettino settimanale in seguito 10.
Per il periodo dal 1862 al 1885, i nostri prezzi del frumento, del gra-noturco, dell’olio e del vino sono quelli pubblicati nel volume riassuntivo citato del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio. I prezzi dal 1860 al 1890 delle altre merci considerate e quelli del 1860 e 1861 e dal 1886 al 1890 del frumento, del granoturco, dell’olio e del vino sono stati tratti invece: per il periodo 1860-1870 dai listini pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; per il periodo 1871-1873, dai listini conservati in forma mano-scritta nell’Archivio di Stato 11; per il periodo 1877-1880, dagli analoghi
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6 Il prezzo medio trimestrale relativo alla provincia rappresentava la media aritmetica semplice dei prezzi settimanali rilevati nei principali comuni. I prezzi medi trimestrali prati-cati nelle provincie del Regno furono poi pubbliprati-cati dal Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio in appendice alle Relazioni sullo stato delle campagne.
7 MINISTEROD’AGRICOLTURA, INDUSTRIAE COMMERCIO, Direzione dell’Agricoltura, Bollettino settimanale dei prezzi di alcuni principali prodotti agrari e del pane, Roma 1874-1896.
8 Le merci quotate nel Bollettino settimanale erano il frumento, il granoturco, il riso, il vino l’olio d’oliva, la carne di bue, il carbone, il fieno e la paglia.
9 MINISTEROD’AGRICOLTURA, INDUSTRIAE COMMERCIO, Direzione Generale della Sta-tistica, Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1885 e confronto fra essi e il movimento delle mercedi, Roma 1886.
10 Le merci considerate in questo volume riepilogativo non sono che una parte di quelle riportate nella Gazzetta Ufficiale prima e nei fogli ufficiali delle prefetture e nel Bollettino set-timanale in seguito. Per il mercato di Genova, le uniche merci quotate sono il frumento (una qualità) il granoturco (una qualità), il vino (due qualità) e l’olio d’oliva (due qualità).
11 A.S.G., Prefettura Italiana, fasc. n. 3.923 e 3.702, Mercuriali della Provincia, 1871-72-73.
listini pubblicati nel foglio ufficiale della Prefettura 12; per i periodi 1874-1876 e 1881-1890, infine, da quelli pubblicati nel Bollettino settimanale citato. Dal 1860 al 1890 tutti questi prezzi (salvo quelli del pane e della carne) si riferiscono al mercato all’ingrosso e non includono il dazio di consumo. I prezzi del pane e della carne, invece, sono quotazioni al mi-nuto e vi è incluso il dazio di consumo.
Sino al maggio del 1833, i dati delle tabelle da XII a XIX sono la media annua delle «mete», o «tasse annonarie», vigenti in Genova dal 1815 al 1833; si tratta quindi dei prezzi massimi che potevano essere praticati dai venditori al minuto. Costoro potevano infatti vendere la merce «tassata» ad un prezzo pari o inferiore alla «meta», ma non potevano esigere dal com-pratore un prezzo superiore. Le «mete» erano stabilite dal Comune ad in-tervalli quindicinali e rese note con appositi manifesti a stampa 13.
I prezzi del pane dal 1839 al 1848 sono quelli praticati nei forni civici;
essi erano stabiliti dall’Ufficio dei Provveditori con un procedimento analo-go a quello seguito per la determinazione delle «mete». Erano resi noti con un apposito manifesto, che restava in vigore sino all’emanazione del succes-sivo; a differenza dei manifesti delle «mete», però, quelli del pane venduto nei forni civici non avevano una periodicità regolare 14.
II – STRUTTURAEDISCIPLINADELMERCATO
Nello Stato Sabaudo, il diritto di stabilire le «tasse annonarie» era conferito ai comuni che avevano ottenuto l’approvazione dei loro bandi politici 15. Anche Genova aveva potuto così conservare, dopo l’annessione
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12 Foglio periodico della Regia Prefettura di Genova, Genova 1877-1880.
13 I manifesti delle «mete» sono conservati attualmente in A.S.C.G., Amministrazione decurionale, nn. 498, 508-510, 586, 957 e 986b; documenti ufficiali relativi alle «mete» sono anche in A.S.G., Sala 47, Prefettura Sarda, n. 419, Annona.
14 Una raccolta dei manifesti contenenti i prezzi di vendita del pane nei forni civici dal 1839 al 1848 è conservata in A.S.C.G., Amministrazione decurionale, filza n. 1014, 183848 -Mete sui commestibili e combustibili.
15 Circolare n. 2.935 del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio, datata 19 ot-tobre 1850. I Consigli Comunali, tuttavia, si mostrarono sempre assai sensibili alle sollecita-zioni del sovrano o del governo centrale, allorché questi ultimi tentarono di modificare l’indirizzo della politica annonaria.
alla Casa di Savoia, l’antico istituto delle «mete» 16, che aveva lo scopo di sottrarre i prezzi dei generi di prima necessità all’arbitrio dei venditori al minuto.
Le «mete» erano state mantenute a Genova anche dopo l’unione alla Francia, sebbene dal 1811 al 1814 fossero limitate al pane ed alla carne. Il Governo Provvisorio succeduto ai francesi nel 1814 ripristinò le «tasse an-nonarie» nel 1811 ed affidò al Magistrato dei Censori il compito di fissarle e di sovrintendere alla loro osservanza 17. Pochi mesi più tardi, in seguito al trattato di Vienna, il territorio della Repubblica venne incorporato nello Stato Sabaudo; le «mete» in vigore furono conservate e l’unica innovazione consistette nel trasferire la competenza in fatto di «tasse annonarie» dal Magistrato dei Censori all’Ufficio dei Provveditori. Nel 1815, le merci sog-gette all’istituto della «meta» erano una quindicina 18, ossia i principali com-mestibili 19, le candele, il sapone, la legna ed il carbone. Queste «tasse» ri-masero in vigore sino al 1825, epoca in cui furono tutte abolite (ad eccezio-ne di quelle sulla legna ed il carboeccezio-ne) 20. Il periodo di libertà così instaurato ebbe però breve durata, perché gli aumenti di prezzo che indi si manifesta-rono indussero l’Ufficio dei Provveditori a ripristinare nel 1829 le «mete» soppresse quattro anni prima 21.
Nel 1832 Carlo Alberto promosse quella politica annonaria liberista che l’anno seguente avrebbe portato all’abolizione delle tasse annonarie in tutto il Regno. Il Consiglio Comunale di Genova, aderendo all’invito reale, nelle sedute del 16 e del 26 aprile 1833 decise di sopprimere le «mete» esi-stenti nella città e nei sobborghi, a partire dal 5 maggio dello stesso anno. È noto che la riforma liberista voluta da Carlo Alberto non ebbe un esito gua-ri soddisfacente, cosicché le tasse annonagua-rie furono presto gua-ripgua-ristinate in quasi tutte le provincie dello Stato, tranne alcune delle divisioni di Genova,
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16 Regie Patenti 31 luglio 1815.
17 Decreto 31 maggio 1814 dei Serenissimi Collegi. Le «mete» furono ripristinate a partire dal 1° luglio 1814.
18 Se si tiene conto invece delle diverse qualità di ciascuna merce, il numero delle
«mete» sale ad una quarantina.
19 Pane, pasta, farina, fagioli, riso, olio, vino, carne, formaggio, baccalà e stoccafisso.
20 Deliberazione dell’Ufficio dei Provveditori del 23 settembre 1825.
21 Deliberazione dell’Ufficio dei Provveditori del 14 aprile 1829. Le «mete» furono ri-pristinate a partire dal 16 aprile 1829.
Savona e Nizza 22. Nella città di Genova si ripristinarono soltanto (nel 1838) le «mete» sulla legna e sul carbone. Per il pane, pur conservando sostan-zialmente il regime di libertà introdotto nel 1833, il Comune esercitò un’a-zione calmieratrice praticando, nei forni municipali, dei prezzi di vendita stabiliti con gli stessi criteri che si erano seguiti, sino al 1833, per la deter-minazione delle «mete». Le tasse sulla legna e sul carbone durarono sino al 1847 circa, epoca in cui furono nuovamente, e questa volta definitivamente, soppresse 23.
In conformità del Regolamento 26 settembre 1817, che regolò per lun-go tempo l’istituto delle «mete», l’Ufficio dei Provveditori doveva procu-rarsi ogni settimana la nota dei bastimenti arrivati in porto con carichi di commestibili e di bevande. Le «prime» 24 vendite di queste merci dovevano essere notificate entro 24 ore all’Ufficio dei Provveditori il quale, nelle 24 ore successive alla notifica, aveva la facoltà di avocare la decima parte delle merci vendute, pagandole in contanti al prezzo pagato o pattuito dal com-pratore. Le merci acquistate dall’Ufficio erano poi distribuite ai rivenditori che ne scarseggiavano.
Le «mete» erano fissate partendo dai prezzi all’ingrosso, ma seguendo criteri diversi a seconda delle merci. Per tutti i generi soggetti a «meta», ad eccezione del pane e della carne, per calcolare la «tassa» si aggiungeva al prezzo all’ingrosso un importo fisso, che rappresentava il profitto lordo del rivenditore. Dal 1815 al 1833, questo profitto fu quello indicato nel se-guente prospetto:
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22 Cfr. in proposito A. FOSSATI, Saggi di Politica Economica Carlo Albertina, Torino 1930, capitolo II.
23 Malgrado accurate ricerche, non è stato possibile rinvenire il provvedimento con cui furono abolite queste «tasse». L’unica serie di «mete» posteriori al 1838, sinora rin-venuta, si arresta con la «meta» del 20 luglio 1847. Dalla circolare n. 2935 che il Ministero della Marina, dell’Agricoltura e del Commercio inviò il 19 ottobre 1850 ai Sindaci dei co-muni, ove permanevano tasse annonarie, per invitarli a sopprimerle, risulta che a quell’epo-ca in Genova non v’era più alcuna «meta». L’abolizione deve essere avvenuta quindi tra il 1847 ed il 1850.
24 Il Regolamento non precisa quali vendite dovessero considerarsi «prime».
Profitto lordo del rivenditore dal 1815 al 1833 25
1815 - 1825 1829- 1833 Genere Unità di misura Lfb. ss. dd Ln. e cent.
Fagioli dell’occhio mina 2.10.– 2,–
Riso fioretto cantaro 2.10.– 2,–
Olio d’oliva barile 6.–.– 4,80
Vino mezzarola 6.–.– 4,80
formaggio, sapone e candele cantaro 6.–.– 4,80
Nella determinazione delle «mete» del pane e della carne, invece, oltre che del prezzo all’ingrosso e del profitto del rivenditore si teneva conto an-che delle spese di fabbricazione e di macellazione e del valore dei sottopro-dotti (che si vendevano separatamente). Dal 1817 al 1825, l’utile lordo con-cesso ai rivenditori fu in media di Lfb. 5.–.– ogni 265 libbre di pane (pari a Ln. 4,95 il quintale) e del 10% per la carne.
Le «mete» entravano in vigore il 1° ed il 16° giorno di ogni mese e re-stavano valide rispettivamente dal 1° al 15 e dal 16 alla fine del mese. Esse erano rese note con un apposito manifesto a stampa, di cui ogni rivenditore doveva affiggere una copia sulla porta della propria bottega.
III – CRITERIDIRILEVAZIONEEFORMAZIONEDELLESERIESTORICHE I listini originali utilizzati per le nostre serie storiche di prezzi non fu-rono compilati sempre con i medesimi criteri. Nel corso del tempo variaro-no infatti le devariaro-nominazioni merceologiche adoperate nelle fonti, le misure alle quali furono riferite le quotazioni, i criteri seguiti per la determinazione dei prezzi segnati nei listini, ecc. Nella costruzione delle nostre tabelle è stato necessario tener conto di tutte queste variazioni, in modo che i prezzi si riferissero sempre alla medesima merce e rappresentassero sempre quota-zioni il più possibile omogenee. A maggior chiarimento dei dati qui pubbli-cati, è opportuno tener presenti le seguenti avvertenze:
a) negli Stati dei prezzi correnti delle vettovaglie nella città di Genova, per ogni cereale vi sono, sino all’aprile del 1840, tre prezzi: il «maggiore», il
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25 Lfb. = Lire fuori banco di Genova; Ln. = Lire nuove di Piemonte. Sulle unità mone-tarie usate nei documenti originali, cfr. il paragrafo IV.
«medio» ed il «minore», che si riferiscono rispettivamente alla prima, alla seconda ed alla terza qualità 26. Di questi prezzi, quello più frequen-temente indicato era il primo, ossia quello della prima qualità. Dal mag-gio del 1840 al 1859, per ogni cereale furono separatamente quotate la prima e la seconda qualità e, per ciascuna di esse, si indicarono ancora tre prezzi («maggiore», «medio» e «inferiore»); in questo caso, però, que-ste tre quotazioni rappresentavano rispettivamente il prezzo massimo, medio 27 e minimo di ogni qualità. Allo scopo di raccogliere dati estesi il più possibile nel tempo e confrontabili con quelli disponibili per il pe-riodo posteriore al 1860, noi abbiamo considerato soltanto le prime qua-lità del frumento, del granoturco e del riso; dai listini dell’Ufficio dei Provveditori noi abbiamo pertanto rilevato: sino all’aprile del 1840 il prezzo «maggiore» di ciascuno dei tre cereali e, dal maggio del 1840 al 1859, il prezzo «medio» della prima qualità.
b) Dal 1860 al 1880, le merci indicate nella Gazzetta Ufficiale prima e nel Bollettino settimanale in seguito furono generalmente quotate con due prezzi: il massimo ed il minimo; dal 1881 in poi, nei Bollettini citati non compare più questa distinzione e si indica invece il prezzo medio della prima qualità e quello della seconda qualità. Adottando il criterio seguito dal Ministero per le proprie indagini sui prezzi 28, si è ritenuto di poter assimilare il prezzo massimo ed il prezzo minimo, indicati sino al 1880, rispettivamente alla prima ed alla seconda qualità, a meno che essi fosse-ro esplicitamente attribuiti ad una medesima qualità.
Per quanto riguarda in particolare le singole serie storiche, si possono fare le seguenti osservazioni:
c) Frumento tenero di prima qualità (Tabella I) e Frumento duro di prima qualità (Tabella II). Per il primo tipo di frumento, le quotazioni da noi
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26 «Il Presidente dell’Ill.mo Uffizio dei Provveditori valendosi della facoltà da questo con-feritagli con deliberazione del 26 maggio spirato, certifica a chiunque spetta che i prezzi delli ce-reali segnati nelli Stati settimanali trasmessi sino a tutto aprile scorso all’Ill.mo Intendente Gene-rale di questa Divisione, come maggiore, medio e inferiore si riferivano alla 1a, 2a e 3a qualità e non già alla media per ognuna delle stesse». (A.S.G., Sala 47, Prefettura Sarda, n. 409, Mercuriali, di-chiarazione rilasciata il 1° giugno 1840 dal Presidente dell’Ufficio dei Provveditori).
27 Il prezzo medio era la media aritmetica semplice del «maggiore» e dell’«inferiore».
28 MINISTERO D’AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Direzione Generale della Statistica, Movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1885 cit., p. II.
rilevate sono quelle del «Grano tenero di Odessa», dal 1829 al 1846; del
«grano tenero di Marianopoli», dal 1847 al 1859; del «frumento (gen-tile) di prima qualità», dal 1860 al 1890. I prezzi del frumento duro, ri-portati nella tabella II, sono quelli del «Grano duro di Sardegna» (o «di Cagliari») e del «Grano duro di Taganrog» (ed anche, in taluni listini,
«di Tangarof»).
d) I prezzi del Granoturco di prima qualità (Tabella III) sono la media an-nua delle quotazioni del «Granone Lombardo e Piemontese», dal 1829 al 1859; della «Meliga», nel 1860 e nel 1861; del «Granoturco nostrano di prima qualità», dal 1862 al 1890.
e) Riso (Tabella IV). I dati da noi rilevati sono attribuiti, nei listini origi-nali, al «Riso», dal 1829 al 7 febbraio 1846; al «riso fioretto», dall’8 febbraio 1846 al 1859; al «riso nostrano», dal 1860 al 1864; al «riso no-strano» (prezzo massimo), dal 1865 al 1880; al «riso di 1a qualità», dal 1881 al 1890.
f) Olio d’oliva di prima qualità (Tabella V) e Olio d’oliva di seconda qualità (Tabella VI). Nella tabella V sono stati raccolti i prezzi dell’«Olio fino della Riviera di Ponente», dal 1840 al 1859 e quelli dell’«Olio d’oliva di prima qualità», dal 1862 al 1890. Nella tabella VI si sono indicati invece i prezzi dell’«Olio mangiabile della Riviera di Ponente», dal 1840 al 1859 e dell’«Olio d’oliva di seconda qualità», dal 1862 al 1890.
g) Fieno (Tabella VIII) e Paglia (Tabella IX). I prezzi delle tabelle si riferi-scono ad una qualità intermedia. Essi sono stati ottenuti: sino al 1859, facendo la media annua dei singoli prezzi settimanalmente disponibili;
dal 1867 in poi, calcolando la media annua dei prezzi massimi e minimi oppure dei prezzi della prima e della seconda qualità. Le denominazioni merceologiche da noi adoperate sono le stesse riportate nelle mercuriali originali. Nei listini del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commer-cio, relativi agli anni dal 1881 al 1890, si specifica che la paglia ivi quotata (e da noi rilevata) era quella «di frumento o di riso, da lettiera».
h) Legna secca forte da ardere (Tabella X). Dal 1829 al 1859, i dati si riferi-scono alla «legna estera secca» del tipo forte; dal 1867 al 1890, alla
«legna da ardere forte». Nelle mercuriali settimanali dell’Ufficio dei Provveditori, sono quotati due tipi di legna da ardere: quelle estere e quelle nostrali, delle quali compaiono ogni settimana 3-4 quotazioni per le prime e 2 quotazioni per le seconde. Come si è potuto accertare da un
confronto con altre fonti archivistiche 29, queste quotazioni plurime si riferiscono ad altrettante varietà di legna estere e nostrali, e precisamente:
1) Legna di Maremma secca di Cerro, Rovere, Elce e Sugaro;
2) Legna di Maremma secca di Ona e Fraxellana;
2) Legna di Maremma secca di Ona e Fraxellana;